Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4646 del 26/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4646 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: MACIOCE LUIGI

Rep.

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.

19894 del R.G. anno 2013

Cdc 18.02.2014

proposto da:
DRIDI AZAIEZ BEN FARHAT domiciliato in ROMA, via Nomentana
224 presso l’avv. Luca Guerra con l’avv. Giuseppe Buscaino del
Foro di Trapani che lo rappresenta e difende per procura a margine del
ricorrente

ricorso

contro
Ministero dell’Interno-Questore di Trapani,

rapp.to

e difeso

dall’Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma via dei Portoghesi
controricorrente –

12
avverso il decreto in data 10.06.2013

del GdP di Trapani; udita la

relazione della causa svolta nella c.d.c del 18.2.2014 dal Cons. Luigi
MACIOCE. Udito l’avv. M.Pia Rizzo (in sost.) per il ricorrente
RILEVA
Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380
bis c.p.c. ha ricostruito la vicenda nel senso di cui appresso.
Il cittadino tunisino Dridi Azaiez Ben Farhat venne espulso dal Prefetto
di Milano con decreto 12.12.2012 e dal Questore ristretto presso il CIE
di Gradisca di Isonzo e con effetto dal 24.12.2012 presso il CIE di Trapani per indisponibilità di vettore. Con proprie ordinanze il Giudice di
Pace convalidò la misura ed il tratenimento. Con istanza 27.05.2013 il
Questore, in vista della scadenza del termine , richiese la proroga per

1

Data pubblicazione: 26/02/2014

ulteriori gg. 60 del trattenimento in difetto di disponibilità del vettore
per il rimpatrio. La richiesta venne inoltrata al GdP di Trapani il
03.6.2013 ed il detto Giudice fisse) udienza di esame innanzi a sé per il
giorno 10.06.2013. In tal data, sentito l’interessato e presente il difensore (che eccepì la non prorogabilità stante il superamento delle 48 ore
dalla richiesta della proroga), il GdP concesse la proroga stessa.
Ricorre il 19.07.2013 l’interessato deducendo la violazione di legge
commessa con la concessione di proroga a termine di ore 48 scaduto.

OSSERVA
Ad avviso del Collegio la censura è priva di fondamento, posto che, secondo il fermo orientamento di questa Corte (da Cass. 4544/2010 e
13767/2010 a Cass. 13117/2011), l’interpretazione del tempo di
decisione con riguardo alla proroga rende affatto irrilevante l’osservanza
delle 48 ore, posto che, ricevuta la richiesta, è onere del Giudice di Pace
fissare l’udienza in contraddittorio (come da questa Corte interpretativamente imposto con la decisione 4544/2010) in tempo tale che la sua
decisione positiva giunga prima della scadenza del termine in atto assegnato con la convalida (io con la precedente proroga).
E poiché la decisione di proroga 10.06.2013 è intercorsa ben prima della
scadenza del termine della misura originaria convalidata, ne discende la
inesistenza di alcuna lesione. Le spese si regolano secondo soccombenza
Non sussistono le condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater dPR 115/02.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a versare all’Amministrazione
le spese di giudizio, pari ad € 1.300 per compensi oltre a spese prenotate a debito.
Così deciso nella c.d.c. della Ses a Sezione Civile il 18.02.2014.

Resiste l’Amministrazione. Il relatore ha proposto il rigetto.

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