Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4646 del 25/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 25/02/2011, (ud. 13/01/2011, dep. 25/02/2011), n.4646

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5167-2006 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

Z.M.;

– intimato –

sul ricorso 9624-2006 proposto da:

Z.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA NAZIONALE 204

presso lo studio dell’avvocato BOZZA ALESSANDRO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FALDELLA PAOLO procura speciale

Ambasciatore d’Italia a Panama REP. 6/06 il 28/2/06/;

– controricorrente e ric. incid. –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 83/2005 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 16/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/01/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

udito per il ricorrente l’Avvocato ALBENZIO GIUSEPPE, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale, il rigetto dell’incidentale;

udito per il resistente l’Avvocato BOZZA ALESSANDRO, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso incidentale, il rigetto del principale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbito l’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro e l’Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro tempore hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Regionale dell’Emilia-Romagna dep. il 16/11/2005 che aveva, rigettando l’appello dell’Ufficio, confermato la sentenza della CTP di Bologna, che aveva accolto il ricorso di Z.M. avverso l’avviso di accertamento per Irpef e Ilor per l’anno 1981 La CTR aveva ritenuto valida la notifica dell’avviso e, pur in presenza di cancellazione dall’anagrafe dal 1987, aveva ritenuto che lo Z. nel 1981 era residente all’estero e che gl’incrementi patrimoniali (acquisto di una grossa imbarcazione e di un’autovettura di lusso) trovavano copertura nei redditi prodotti nei cinque anni precedenti.

I ricorrenti pongono a fondamento del ricorso due motivi fondati su violazione di legge.

Il contribuente ha resistito e ha proposto ricorso incidentale condizionato illustrato con memoria.

La causa è stata rimessa alla decisione in pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere rilevata la inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero, che non era parte nel giudizio di appello dal quale doveva intendersi tacitamente estromesso perchè iniziato dopo il 01/01/2001, e, pertanto, dopo l’entrata in funzione delle Agenzie delle Entrate (Cass. SS.UU. n. 3116/2006, n. 3118/2006). Le relative spese possono compensarsi, essendo la superiore giurisprudenza consolidata dopo la proposizione del ricorso.

Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia deduce violazione del D.P.R. n. 597 del 1973, art. 2 e art. 3, comma 1 per non avere ritenuto, ai fini tributaria una presunzione assoluta la residenza in Italia in base alla circostanza della iscrizione dello Z., nell’anno in esame, nei registri anagrafici, da ci era stato cancellato solo nel 1987.

Il motivo è inammissibile per difetto d’interesse. Invero la questione della residenza fiscale era rilevante a fini della notifica dell’avviso di accertamento ed è stata definita dalla CTR e sul punto non v’è impugnazione da parte del contribuente.

Per quanto concerne i profili sostanziali, le generiche osservazioni della CTR su una residenza estera appaiono effettuate ad abundantiam, attesocchè la stessa rigetta l’appello dell’ufficio sul rilievo che uno dei beni indice, l’autovettura Rolls Royce, sarebbe stata acquistata l’anno successivo, il 1982,e che i redditi desumibili dai residui indici trovavano adeguata giustificazione nella vendita del Motor Show di Bologna (L. 400.000.000) nella vendita d un immobile e nelle royalties derivanti dalla creazione di un nuovo tipo di autovettura, e cioè sul presupposto che i redditi fossero prodotti in Italia.

Tanto è vero che il contribuente contesta addirittura in fatto talune osservazioni della CTR circa la ritenuta residenza coatta (perchè detenuto) all’estero sin dal 1981 e ammette che il reddito per l’anno in esame è stato prodotto in Italia ma che trovava giustificazione in precedenti smobilizzi regolarmente tassati.

Col secondo motivo l’Agenzia deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4; deduce, in particolare, che l’accertamento era basato sul redditometro che comportava una presunzione di maggior reddito, vincibile dal contribuente; che nell’anno in esame il contribuente operava in Italia e che non aveva provato che il reddito presunto non esisteva o esisteva in misura inferiore.

Deve essere premesso in diritto che questa Corte (Cass. n. 1909/2007) ha ritenuto che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 4, prevede (al primo periodo) che gli uffici finanziari, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, possano “determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato”.

Altresì (Cass. n. 16284/2007) ha ritenuto che “in tema di accertamento dei redditi, costituiscono – ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 2 (nel testo originariamente vigente)” “elementi indicativi di capacità contributiva”, tra gli altri, specificamente la “disponibilità in Italia o all’estero” di “autoveicoli”, nonchè di “residenze principali o secondarie”. La disponibilità di tali beni, come degli altri previsti dalla norma, costituisce, quindi, una presunzione di “capacità contributiva” da qualificare “legale” ai sensi dell’art. 2728 cod. civ., perchè è la stessa legge che impone di ritenere conseguente al fatto (certo) di tale disponibilità la esistenza di una “capacità contributiva”.

Pertanto, il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici “elementi indicatori di capacità contributiva” esposti dall’Ufficio, non ha il potere di togliere a tali “elementi” la capacità presuntiva “contributiva” che il legislatore ha connesso alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile o perchè già sottoposta ad imposta o perchè esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni indicati dalla norma”.

Analogamente Cass. n. 5991/20066 ha ritenuto che l’accertamento sintetico, con metodo induttivo, consentito all’amministrazione finanziaria dalle norme contenute nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 4 e 5, (disposizioni introdotte dalla L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 1), consiste nell’applicazione di presunzioni semplici, in virtù delle quali, com’è risaputo (art. 2727 c.c.), l’ufficio finanziario è legittimato a risalire da un fatto noto (nel caso di specie, l’esborso di rilevanti somme di denaro per l’acquisto di beni) a quello ignorato (sussistenza di un certo reddito e, quindi, di capacità contributiva).

La suddetta presunzione semplice genera peraltro l’inversione dell’onere della prova, trasferendo al contribuente l’impegno di dimostrare che il dato di fatto sul quale essa si fonda non corrisponde alla realtà (Cass. n. 14778/2000).

Il thema decidendum rimane perciò circoscritto alla questione della sufficienza della prova, che il contribuente deve offrire, sul fatto che l’elemento posto dal fisco a base della presunzione di reddito non è invece dimostrativo di capacità contributiva.

Le SS.UU n. 26635/2009 in tema di studi di settore hanno confermato un tale indirizzo.

La CTR ha dato corretta applicazione di tali principi. Per quanto concerne l’autovettura, ha ritenuto che la stessa, per l’anno di immatricolazione, non potesse considerarsi pari a quelle autovetture che in virtù dei redditometri erano considerate indice normativo e presuntivo di reddito.

Per il diverso reddito adduce la superiore copertura. L’Agenzia non censura la ratio della decisione che non esclude il valore legale della presunzione, ma con interpretazione in fatto, non censurata sotto il profilo del vizio motivazionale, ha ritenuto che il reddito trovava copertura in entrate (di cui non appare che l’Ufficio avesse contestato la regolare dichiarazione). Orbene il mero generico richiamo alle disposizioni del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 circa la prova contraria non appare sufficiente ad investire la ratio decidendi, dovendo l’Ufficio dedurre, dinanzi ad una motivazione in fatto, le relative incongruenze e cioè per esempio che l’esborso non trovava copertura nelle dichiarazioni degli anni cui la spesa per incrementi patrimoniali, a norma del D.P.R. n. 660 del 1973, art. 38, comma 5; andava imputato. Anche tale motivo è inammissibile, onde il ricorso deve essere rigettato.

Il rigetto del ricorso principale comporta l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato fondato su due motivi e cioè sulla dedotta omessa motivazione circa la dedotta nullità dell’avviso di accertamento per difetto di motivazione e sulla validità quinquennale del redditometro.

Ricorrono giusti motivi, a causa delle questioni trattate, per compensare interamente le spese del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero e compensa le relative spese; riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l’incidentale. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 13 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2011

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