Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4646 del 22/02/2021

Cassazione civile sez. II, 22/02/2021, (ud. 06/10/2020, dep. 22/02/2021), n.4646

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27004/2019 proposto da:

L.D., rappresentato e difeso dall’Avvocato CRISTIANO

BERTONCINI, con studio in VASTO (CH), CORSO PALIZZI 37;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore,

rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in ROMA, VIA dei PORTOGHESI 12 è

domiciliato;

– costituito –

avverso il decreto (nel procedimento n. 78/2019) del TRIBUNALE di

CAMPOBASSO depositato il 23/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

6/10/2020 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

L.D. proponeva opposizione avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale, chiedendo il riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, della protezione sussidiaria o, in estremo subordine, di quella umanitaria.

Sentito dalla Commissione, il ricorrente aveva dichiarato di essere fuggito dalla Guinea per motivi legati a scontri interetnici in cui sarebbe stata incendiata la sua abitazione.

Con decreto, depositato in data 23.7.2019, il Tribunale di Campobasso rigettava il ricorso, confermando la motivazione della Commissione Territoriale relativa alla vaghezza e all’implausibilità del racconto. Parimenti, la domanda diretta al riconoscimento della protezione sussidiaria non poteva trovare accoglimento, non potendosi ravvisare nella Guinea situazioni paragonabili a quelle in cui è presente una violenza indiscriminata derivante da conflitto armato interno. Infine, non sussistevano i presupposti per la concessione della protezione umanitaria.

Avverso detto decreto propone ricorso per cassazione L.D. sulla base di due motivi. Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente al solo fine dell’eventuale partecipazione alla udienza di discussione della causa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in relazione al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria”.

1.2. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la “Violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 36”, in ordine al mancato riconoscimento della protezione umanitaria.

2. – 2. – Il ricorso è inammissibile.

2.1. – Va rilevata la non specificità e la incompletezza della procura apposta in foglio separato spillato in calce al ricorso, in cui non è indicata la relativa data di rilascio; sicchè, in violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, quinto periodo, non risulta la prescritta certificazione, da parte del difensore, della “data del rilascio in suo favore”, quale imposta al fine di dar conto, a pena di inammissibilità del ricorso, del suo conferimento “in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato”.

Questa Corte ha dichiarato “manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, nella parte in cui stabilisce che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione debba essere conferita, a pena di inammissibilità, in data successiva alla comunicazione del decreto da parte della cancelleria, poichè tale previsione non determina una disparità di trattamento tra la parte privata ed il Ministero dell’Interno, che non deve rilasciare procura, armonizzandosi con il disposto dell’art. 83 c.p.c., quanto alla specialità della procura, senza escludere l’applicabilità dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 3” (Cass. n. 17717 del 2018). Ed ha concluso per la inammissibilità del ricorso che, pur presentando la “procura su foglio separato e spillato in calce”, tuttavia non “consente di dire che la procura sia stata giustappunto rilasciata dopo la comunicazione del provvedimento impugnato, atteso che sulla procura anzidetta non risulta apposta nè la data di conferimento, nè attestazione veruna” (Cass. 30620 del 2019).

2.2. – Va ribadito che la specialità della norma deriva dalla peculiare connotazione pubblicistica che la “certificazione”, quale demandata al difensore, viene ad assumere nel contesto del conferimento della procura; per esso, non si ha invero mera declinazione modale del sistema già congegnato all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 3 e art. 125 c.p.c., comma 3, demandandosi invece al difensore un atto di fidefacienza, con peculiare valore di riscontro, che il conferimento della procura è avvenuto posteriormente alla comunicazione del decreto impugnato. Ne deriva che tale “certificazione” implica di necessità l’asseverazione qualificata – possibile solo in capo al difensore investito del mandato ad impugnare per cassazione e a ciò abilitato – della presenza del richiedente protezione – di regola – nel territorio dello Stato, così formandosi un documento firmato, a sua volta, in presenza del difensore e nel preventivo accertamento dell’identità del sottoscrittore (Cass. n. 1525 del 2020; Cass. n. 1047 del 2020).

La locuzione impiegata (“certificazione”), rinviando in modo specifico ad un unico soggetto autore della condotta, e alla correlativa responsabilità, appare invero strettamente connessa ad un “modo” predeterminato, scelto dalla legge, di far risultare la posteriorità del mandato rispetto alla comunicazione del decreto, perciò integrando direttamente, accanto ad una funzione di controllo – come visto – della sottoscrizione e della sua provenienza (e, con essa, della volontà di impugnare, ex art. 83 c.p.c.), una speciale potestà asseverativa, di fidefacienza, conferita ex lege al difensore abilitato.

2.2. – Pertanto questo Collegio condivide interamente ed applica il principio espresso secondo cui, in materia di protezione internazionale, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, il conferimento della” procura alle liti per proporre il ricorso per cassazione, al fine di assolvere al requisito della posteriorità alla comunicazione del decreto impugnato, va certificato nella sua data di rilascio dal difensore; ne consegue che è inammissibile il ricorso nel quale la procura (nella specie, apposta su foglio separato e spillato in calce) non indica la data in cui essa è stata conferita, non assolvendo alla funzione certificatoria la sola autentica della firma, nè il citato requisito potendo discendere dalla mera inerenza all’atto steso a fianco o dalla sequenza notificatoria (Cass. n. 1047 del 2020, cit.).

3. – Il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla per le spese nei riguardi del Ministero dell’Interno, che non ha svolto idonea attività difensiva. Va emessa la dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA