Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4646 del 22/02/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4646 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA

ORDINANZA
sul ricorso 18475-2011 proposto da:
ANDREOLI MARIELLA, MANCINI SARA, MANCINI LORENZO,
CATALANI MARIA, MANCINI LUISA in proprio e quali eredi
di Mancini Costantino, MANICINI TOMMASO quest’ultimo
in proprio, e quale legale rappresentante della
Autocarrozzeria Mancini Snc, tutti elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA NICOLA RICCIOTTI 9, presso lo
studio dell’avvocato COLACINO VINCENZO, rappresentati
2013
741

e difesi dall’avvocato DONNINI DONNINC, giusta delega
in calce al ricorso;
– ricorrenti contro

TAGLIONI

DAVID

TGLDVD60S01E783Z,

elettivamente

Data pubblicazione: 22/02/2013

domiciliato in ROMA, VIALE DELLA GRANDE MURAGLIA 289,
presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO PALETTA, che
lo rappresenta e difende, giusta procura ad litem a
margine del controricorso;
con troricorrente –

ERGO ASSICURAZIONI SPA 07707320151 in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEL BANCO DI S. SPIRITO 48,
presso lo studio dell’avvocato AUGUSTO D’OTTAVI,
rappresentata e difesa dall’avvocato MASCIO ROBERTO,
giusta delega in calce al controricorso;
– controricorrente contro

ALLIANZ SPA 05032630963 (già Riunione Adriatica di
Sicurtà SpA) in qualità di impresa designata dal Fondo
di Garanzia per le Vittime della Strada in persona del
procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PANAMA 88, presso lo studio dell’avvocato SPADAFORA
GIORGIO, che la rappresenta e difende, giusta mandato
speciale in calce al controricorso;
con troricorrente –

avverso la sentenza n. 206/2011 della CORTE D’APPELLO
di ANCONA del 30.12.2010, depositata il 02/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 16/01/2013 dal Consigliere Relatore

contro

Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO:
udito per i ricorrenti l’Avvocato Dannino Donnini che
si riporta ai motivi del ricorso e chiede la
trattazione dello stesso in pubblica udienza;
udito per la controricorrente (Allianz SpA)

l’Avvocato

Spadafora)

che si riporta agli scritti e chiede

l’inammissibilità del ricorso.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. CARMEL() SUOI che ha conclugo per la trattazione
del ricorso in pubblica udienza.

Antonio Manganiello (per delega avv. Giorgio

RITEN UT()
chc, prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di
cui agli artt. 376 e 380-bis cod. proc. civ., e stata redatta relazione;
che la relazione ha il seguente contenuto:
<<1. Gli eredi di Costantino Mancini, deceduto in un sinistro stradale, e Tommaso Mancini, in proprio e quale amministratore della. Autocarrozzeria Mancini Tommaso e Costantino snc, assumendo l'esclusiva responsabilità di David Taglioni, che avrebbe invaso la corsia percorsa dal Mancini a seguito di manovra posta in essere da una autovettura rimasta sconosciuta, agivano per il risarcimento del danno nei confronti del Taglioni e della propria assicurazione, nonché nei confronti della Ras (ora Allianz), quale impresa designata. Il Tribunale di Ancona rigettava la domanda, ritenendo l'esclusiva responsabilità del defunto. La Corte di appello di Ancona rigettava l'impugnazione (sentenza del 2 marzo 2011) 3. Avverso la suddetta sentenza, gli eredi di Costantino Mancini e Tommaso Mancini ricorrono in cassazione con tre motivi. Tutte le parli_ intimate resistono con distinti controricorsi. E' applicabile raiione temporis la legge 18 giugno 2009, n. 69. Proposta di decisione 1. La Corte di merito ha ritenuto l'esclusiva responsabilità del deceduto, resosi responsabile dell'invasione della carreggiata di pertinenza dell'auto del Taglioni, che proveniva da opposta direzione di marcia, mentre non ha ravvisato alcuna responsabilità in capo al Taglioni. In particolare, ritenuta chiarita, sulla base del secondo, la disomogeneità concernente le tracce di frenata risultante dai due rapporti della Polizia, ha fatto discendere - dal rapporto definitivo e 3 dalla relativa planimetria, attestante il punto d'urto alla fine delle tracce di frenata all'interno della semicarreggiata di pertinenza del Taglioni - la responsabilità del Mancini. Ha escluso ogni incidenza della condotta del Taglioni, sulla base: della testimonianza (Cardellini), che riferiva l'invasione della carreggiata da parte del Mancini (ritenendo irrilevante l'indicazione del diverso colore dell'auto, data l'ora notturna); della planimetria e del punto d'urto, elementi da cui derivava il rispetto della destra da parte del Taglioni; dalla posizione dell'auto del Taglioni, dalla quale derivava la velocità non elevata. Inoltre, condividendo la valutazione fatta dal giudice di prime cure, ha ritenuto che la dinamica, così ricostruita, non era inficiata dalle dichiarazioni rese dal Taglioni il giorno successivo all'incidente, nella quali si faceva riferimento ad una autovettura, rimasta sconosciuta, che avrebbe interferito nella dinamica del sinistro. Sulla base di queste argomentazioni ha ritenuto provata la condotta colposa del Mancini e non attribuibile al Taglioni alcun addebito, ritenendo irrilevanti le diverse conclusioni della consulente tecnico di parte. Infine, ha dichiarato inammissibile, perché ininfluenti, le richieste istruttorie, reiterate in appello, di interrogatorio formale del Taglioni e di prove testimoniali. 2. I primi due motivi, strettamente connessi, denunciano la violazione di numerose norme in tema di nesso di causalità (artt. 40, 41 cod. pen.), di responsabilità civile (artt. 2043 e 2054 cod. civ.), di regole del codice della strada, unitamente a vizi motivazionali. In generale va detto che, anche quando si invoca violazione di legge, si prospetta una diversa valutazione delle risultanze istruttorie e si mettono in risalto le diverse valutazioni della dinamica del sinistro. 4 2.1. La Corte di merito ha fatto corretta applicazione del principio, secondo cui <>
(Cass. 22 aprile 2009, n. 2550). Né la Corte si è sottratta all’obbligo
di verificare anche il comportamento dell’altro conducente al fine di
stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussisteva
un concorso di colpa nella determinazione dell’evento dannoso,
pervenendo alla conclusione, sulla base delle circostanze del caso
concreto, che una qualche manovra astrattamente idonea di
emergenza risultava impossibile (Cass. 5 maggio 2000, n. 5671).
2.2. A fronte di una motivazione che, argomentando come riportato
al

5 1, si è basata sui suddetti principi, i ricorrenti: – sostengono che

le risultanze istruttorie utilizzate non erano state il frutto di mezzi
istruttori chiesti dal Taglioni, con tesi in evidente contraddizione
con il principio della acquisizione al processo delle risultanze
istruttorie, comunque acquisite; – prospettano valutazioni diverse
della planimetria e dei contenuti del rapporto di Polizia; – ipotizzano
una diversa valenza della testimonianza del Cardellini, peraltro
facendo riferimenti a sommarie informazioni davanti alla Polizia e
alla testimonianza processuale; – si lamentano della mancata
considerazione della relazione del consulente di parte.
5

In conclusione, i motivi devono ritenersi per certi aspetti infondati,
per altri inammissibili, essendo principio consolidato che non si
richiede al giudice del merito di dare conto di tutte le tesi
prospettate, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata,
evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla
(Cass. 9 marzo 2011, n. 5586).

3. Il terzo motivo, con il quale si deducono vizi motivazionali in
ordine alla valutazione di ininfluenza fatta dalla Corte di merito
rispetto alla richiesta di ulteriori prove, reiterata in appello, è
manifestamente infondato. Il giudice, infatti, avendo ritenuto
completo il quadro delle risultanze probatorie per ricostruire la
dinamica del sinistro, ha, conseguentemente, ritenuto superflue le
ulteriori prove chieste.
4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.>>;
che la suddetta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti
costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.
CONSIDERATO
che il Collegio condivide le osservazioni in fatto e le argomentazioni
e le conclusioni in diritto della relazione;
che i rilievi, mossi dai ricorrenti, con memoria, non sono idonei ad
inficiare le argomentazioni della relazione, sostanziandosi in una
richiesta di riesame della valutazione delle prove compiuta dalla
Corte di merito;
che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;
che le spese, liquidate sulla base dei parametri vigenti di cui al d.m.
n. 140 del 2012, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in
favore di ciascun controricorrente, delle spese processuali del
6

giudizio di cassazione, che liquida in Euro 10.400,00, di cui Euro
200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta

Civile – 3, il 16 gennaio 2013.

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