Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4646 del 15/02/2019
Cassazione civile sez. VI, 15/02/2019, (ud. 30/01/2019, dep. 15/02/2019), n.4646
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 9232-2017 proposto da:
Q.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RENATO
CESARINI 97, presso lo studio dell’avvocato DANIELA ETNA,
rappresentato e difeso dall’avvocato ROSALBA PADRONI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5773/37/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di ROMA, depositata il 05/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 30/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA
LA TORRE.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Q.M. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso della maggiore Irpef versata in occasione dell’erogazione di somme corrisposte dal fondo pensioni del personale della Banca commerciale italiana, liquidate nel 2006 a seguito di pensionamento, ed assoggettate a tassazione separata, ha accolto l’appello dell’Ufficio.
La CTR preso atto della data di pensionamento del contribuente (1 luglio 1989) e tenuto conto della evoluzione normativa e della giurisprudenza formatasi sul tema, ha riformato la sentenza di primo grado – di accoglimento del ricorso del contribuente – tenuto conto anche del mancato assolvimento dell’onere della prova da parte del contribuente, che “avrebbe dovuto produrre un’attestazione del fondo in ordine alla misura dei rendimenti ottenuti e sulla tassazione operata, certificazione che nella specie manca”.
L’Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso.
Il ricorrente deposita memoria.
Diritto
CONSIDERATO
che:
non ricorrono i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..
PQM
La Corte rinvia la causa alla sezione quinta.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2019.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2019