Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4646 del 15/02/2019

Cassazione civile sez. VI, 15/02/2019, (ud. 30/01/2019, dep. 15/02/2019), n.4646

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 9232-2017 proposto da:

Q.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RENATO

CESARINI 97, presso lo studio dell’avvocato DANIELA ETNA,

rappresentato e difeso dall’avvocato ROSALBA PADRONI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5773/37/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 05/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Q.M. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso della maggiore Irpef versata in occasione dell’erogazione di somme corrisposte dal fondo pensioni del personale della Banca commerciale italiana, liquidate nel 2006 a seguito di pensionamento, ed assoggettate a tassazione separata, ha accolto l’appello dell’Ufficio.

La CTR preso atto della data di pensionamento del contribuente (1 luglio 1989) e tenuto conto della evoluzione normativa e della giurisprudenza formatasi sul tema, ha riformato la sentenza di primo grado – di accoglimento del ricorso del contribuente – tenuto conto anche del mancato assolvimento dell’onere della prova da parte del contribuente, che “avrebbe dovuto produrre un’attestazione del fondo in ordine alla misura dei rendimenti ottenuti e sulla tassazione operata, certificazione che nella specie manca”.

L’Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso.

Il ricorrente deposita memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

non ricorrono i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

PQM

La Corte rinvia la causa alla sezione quinta.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2019

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