Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4646 del 09/03/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4646 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

igt. e (-) •

ORDINANZA
sul ricorso 24801-2014 proposto da:
ODDI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE
DELLE PROVINCE N 8, presso lo studio dell’avvocato UMBERTO
CHIALASTRI, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al
ricorso;

– ricorrente contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
80415740580, in persona del Ministro pro tempore AGENZIA
DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 1I
rappresenta e difende opc legis;

– controficorrenti –

Ci

Data pubblicazione: 09/03/2016

avverso la decisione n. R.G. 10721/1989 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA CENTRALE di ROMA del 18/03/2014, depositata il
17/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/12/2015 dal Consiglier Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Ric. 2014 n. 24801 sez. MT – ud. 09-12-2015
-2-

4

In fatto e in diritto
L’Ufficio del Registro di Velletri rideterminava in aumento rispetto a quanto dichiarato il valore
dell’atto di acquisto di un appartamento in Poinezia in favore di Oddi Giuseppe e Luzi Claudia.
I contribuenti impugnavano l’atto innanzi alla Commissione tributaria di primo grado che riduceva
il valore finale accertato del 20%.La Commissione tributaria di II grado confermava la decisione
impugnata con sentenza gravata dai contribuenti innanzi alla Commissione tributaria centrale di
Roma. Quest’ultima, con sentenza n.151412014, depositata il 7 aprile 2014, ha rigettato
l’impugnazione.
Secondo la CFC l’eccezione di carenza di motivazione era infondata, avendo i contribuenti
impugnato l’atto ed essendosi difesi nel giudizio. Aggiungeva che doveva ritenersi congrua la
riduzione del 20 % disposta dal giudice di primo grado essendo equa in relazione alle caratteristiche
dell’immobile. I contribuenti non avevano fornito prova della correttezza del valore del bene
dichiarato o della necessità di un’ulteriore riduzione di valore.
Oddi Giuseppe, dando atto che era deceduto nelle more il di lui coniuge Luzi Claudia, ha proposto
ricorso per cassazione affidato a tre motivi, al quale hanno resistito l’Agenzia delle entrate e il
Ministero delle Finanze.
Con il primo motivo si deduce la “carenza di motivazione dell’avviso di accertamento e la sua
nullità”, lamentando che l’ufficio non aveva indicato nè gli elementi forniti dall’ufficio del registro
di Roma, nè gli atti di trasferimento o valori specifici.
Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’onere della prova. La sentenza impugnata aveva
invertito l’onere della prova ponendolo a carico della parte contribuente e non
sull’Amministrazione.
Con il terzo complesso motivo si deduce il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il
giudizio, l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e la
violazione del dPR n.63411972. La motivazione della sentenza era stata “labile e generica” sulla
doglianza relativa alla nullità dell’atto per carenza di motivazione. La decisione impugnata aveva
invertito l’onere della prova ponendolo a carico del contribuente. A tale proposito, e senza invertire
l’onere della prova, la parte ricorrente indicava taluni atti di compravendita.
Le parti intimate hanno dedotto l’inammissibilità e infondatezza dei motivi di ricorso.
Premesso che va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’economia e delle
finanze risultando la legittimazione esclusiva dell’Agenzia delle entrate, il primo motivo di ricorso
è inammissibile.
Ed invero, la parte ricorrente non ha posto in discussione la legittimità della sentenza impugnata,
appuntandosi contro l’atto di accertamento.
Il secondo motivo di ricorso è infondato. La parte contribuente non ha offerto alcuna giustificazione
idonea a dimostrare il proprio diritto ad un’ulteriore riduzione dell’importo ripreso a tassazione
rispetto a quello già accertato in misura ridotta dal giudice di secondo grado. Sicchè la CTR non ha
commesso alcuna violazione del criterio di riparto in tema di onere della prova.
Il terzo motivo di ricorso è inammissibile nella parte in cui prospetta il vizio di omessa o
contraddittoria motivazione che, applicandosi la nuova disposizione di cui al n.5 dell’art.360 c.1
c.p.c. alla sentenza impugnata- depositata il 7.4.2014- è venuto meno. Peraltro, la censura sotto il
profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti è inammissibile per
mancata indicazione del fatto controverso, nè può fondarsi su documenti che la parte ricorrente non
ha documentato di avere ritualmente introdotto nel giudizio di merito. La censura relativa alla
“violazione del dPR n.634/1972” è assolutamente generica e non consente a questa Corte di
individuare i parametri normativi sui quali svolgere il proprio vaglio, risultando la stessa assorbita
dall’esame del secondo motivo se correlata alla violazione dei principi in tema di onere della prova.
Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va disatteso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore delle parti intimate.
PQM
La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c.

Dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’economia e delle finanze e compensa
le spese fra la ricorrente e la parte intimata.
Rigetta il ricorso nei confronti dell’Agenzia delle entrate condannando la parte ricorrente al
pagamento delle spese processuali che liquida in favore dell’Agenzia delle entrate in euro 1500,00
per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento a carico della parte ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
principale ai sensi dell’art.13 comma 1 bis dPR n.115/2002.
Così deciso il 9.12.2015 nella camera di consiglio della sesta sezione civile in Roma.

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