Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4645 del 28/02/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 4645 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso 2786-2013 proposto da:
PISCITELLA MATTEO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA

CLAUDIO

MONTEVERDI

16,

presso

dell’avvocato GIANFRANCO RUGGIERI,

lo

studio

rappresentato e

difeso dall’avvocato PAOLA DE NICOLELLIS;
– ricorrentecontro

ZENNA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA GIULIANA 9, presso lo studio dell’avvocato
ALFONSO VISCARDI, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato STEFANIA PONTRANDOLFI;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 1075/2011 della CORTE D’APPELLO
di SALERNO, depositata il 07/12/2011;

Data pubblicazione: 28/02/2018

h

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 20/09/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE

GRASSO.

Ritenuto che la Corte d’appello di Salerno, con sentenza
pubblicata il 7/12/2011, rigettò l’impugnazione avanzata da Matteo
Piscitella avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Salerno,
Sezione di Cava de’ Tirreni, che, in parziale accoglimento
dell’opposizione proposta dal Piscitella, revocato il decreto ingiuntivo,
a suo tempo emesso in favore dell’ing. Giuseppe Zenna, condannò

oltre accessori, quale corrispettivo per la prestazione professionale
resa dall’opposto, il quale, per conto del Piscitella aveva progettato la
realizzazione di un fabbricato da adibire ad attività produttive, in San
Marzano, via Orta, nonché redatto il progetto per ottenere il rilascio di
pertinente autorizzazione onde procedere alla manutenzione di un
vetusto immobile;
che avverso quest’ultima sentenza propone ricorso per cassazione
Matteo Piscitella, corredato da tre motivi di censura, ulteriormente
illustrati da memoria e che Giuseppe Zenna resiste con controricorso;
ritenuto che il ricorrente con il primo motivo lamenta omesso
esame di un fatto controverso e decisivo, in quanto: a) la Corte
locale, fornendo motivazione contraddittoria, aveva finito per violare
la regola probatoria, la quale impone al creditore che si affermi
adempiente dar prova del proprio esatto adempimento, prova che nel
caso di specie lo Zenna non aveva fornito, costituendo principio fermo
in giurisprudenza che l’obbligazione di redigere un progetto edilizio,
essendo di risultato, si soddisfa solo ove consti che il progetto risulti
concretamente realizzabile, avendo, per contro, il creditore il diritto
di rifiutare il pagamento del compenso, a fronte di un progetto non
realizzabile per mancanza di conformità agli strumenti urbanistici,
come nel caso di specie, a nulla rilevando “lo stato di profonda
incertezza”, generata dagli strumenti urbanistici e dalla oscillante
interpretazione dei medesimi; b) dalla documentazione prodotta,
ignorata dalla Corte di merito, doveva, comunque, trarsi il

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l’opponente al pagamento della complessiva somma di C 1.896,56,

convincimento che una tale incertezza non sussisteva e che il «il
progetto non è stato approvato poiché contrario alla norma edilizia
considerata vigente dal Comune»;
ritenuto che con il secondo motivo viene denunziata violazione di
legge e falsa applicazione degli artt. 17, I. n. 765/1967, 18, I.
865/1971, 3 e 4, I. 17/1982, poiché l’impugnata sentenza

ritenuto che con il terzo motivo, con il quale si deduce omessa
motivazione su un fatto controverso e decisivo, il Piscitella allega la
fallacia dell’affermazione in sentenza, secondo la quale solo con il
gravame l’appellante egli aveva specificato e precisato che l’incarico
in questione [il secondo] ineriva la ristrutturazione di due vani e due
piccoli bagni e non tutto l’immobile, nel mentre con la citazione
introduttiva aveva fatto riferimento alla progettazione di massima per
la manutenzione dell’intiero vetusto immobile, di talché anche la
conseguenza trattane (inammissibilità del ritento indebito
mutamento) era da reputarsi erronea;
che il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Luigi
Salvato, ha depositato requisitoria con la quale chiede rigettarsi il
ricorso;
considerato che il radicale vizio motivazionale addotto con il primo
motivo non sussiste in quanto la Corte di merito ha affrontato la
questione, risolvendola in senso difforme rispetto alla pretesa
impugnatoria (si veda in ispecie le pagg. 8 e 9 della sentenza) e che
non è in alcun modo ipotizzabile difetto motivazionale, avendo la
Corte territoriale supportato la propria decisione con argomenti in
questa sede non censurabili, poiché, come reiteratamente affermato
da questa Corte, il controllo di legittimità del giudizio di fatto non
equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell’opzione
che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione
della questione esaminata, posto che una simile revisione non

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erroneamente sosteneva che il progetto era assentibile;

sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe in una nuova
formulazione, contrariamente alla funzione assegnata
dall’ordinamento al giudice di legittimità (cfr. Sez. 6, ord. n. 5024 del
28/3/2012, Rv. 622001) e il vizio di insufficiente motivazione,
denunciabile con ricorso per cassazione (pur nella forma più lata, che
qui trova applicazione, prevista dal testo del n. 5 dell’art. 360, cod.

convertito nella I. n. 134/2012) si configura nella ipotesi di carenza di
elementi, nello sviluppo logico del provvedimento, idonei a consentire
la identificazione del criterio posto a base della decisione, ma non
anche quando vi sia difformità tra il significato ed il valore attribuito
dal giudice di merito agli elementi delibati, e le attese e deduzioni
della parte al riguardo, parimenti, il vizio di contraddittoria
motivazione, che ricorre in caso di insanabile contrasto tra le
argomentazioni logico – giuridiche addotte a sostegno della decisione,
tale da rendere incomprensibile la “ratio decidendi”, deve essere
intrinseco alla sentenza, e non risultare dalla diversa prospettazione
addotta dal ricorrente (ex multis, Sez. 2, n. 3615 del 13/04/1999,
Rv. 525271, Sez. Lavoro., n. 8629 del 24/06/2000, Rv. 538004;

Sez. 1, n. 2830 del 27/02/2001, Rv. 544226,

Sez. Lavoro, n.

2272 del 02/02/2007,Rv. 594690, Sez. Lavoro, n. 9233 del
20/4/2006, Rv. 588486 e n. 15355 del 9/8/2004, Rv. 575318, Sez. 3,
n. 20322 del 20/10/2005, Rv. 584541; Sez. L., n. 15489
dell’11/7/2007, Rv. 598729, Sez. L., n. 3547 del 15/4/1994, Rv.
486201, Sez. 2, n. 7476 del 4/6/2001, Rv. 547190; Sez. 1, n. 2067
del 25/2/1998, Rv. 513033; Sez. 5, n. 9133 del 676/2012, Rv.
622945, Sez. U., n. 13045 del 27/12/1997, Rv. 511208);
considerato che il secondo motivo è destituito di giuridico
fondamento: non può in questa sede, invero, rilevare la dedotta
violazione di norme edilizie o urbanistiche, poiché il riflesso che di
esse possa importare in questa sede attiene esclusivamente alla

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proc. civ., anteriore alla riforma operata con il d. I. n. 83/2012,

valutazione dell’opera del professionista in relazione all’orientamento
interpretativo imperante presso l’ente locale al tempo della richiesta
del titolo abilitativo edilizio e «allo stato di profonda incertezza»
esistente all’epoca, secondo l’insindacabile giudizio del Giudice del
merito, fondato sulle osservazioni del CTU, tanto che quel Giudice
conclude nel senso che «in tale contesto, resosi fortemente

ad opera del Piscitella, la circostanza, altrimenti saliente, afferente la
rilevanza della concreta eseguibilità dell’opera progettata si dimostra,
in concreto, non centrale ed esaustiva tanto da potersi desumere che
alcuno specifico addebito di negligenza, incuria e/o colpa specifica
può essere addebitato al professionista»;
considerato che anche il terzo ed ultimo motivo non può trovare
accoglimento: la sentenza gravata, al contrario di quanto affermato in
ricorso, affronta compiutamente in motivazione il punto (pagg. 11 e
12) e, peraltro, a non volere considerare l’indebito mutamento delle
ragioni dell’odierno ricorrente, resta non vinta la constatazione del
Giudice d’appello, per la quale il Piscitella non aveva fornito la prova
dell’addotta pattuizione con la quale si era concordato di progettare la
ristrutturazione di due vani e di un piccolo bagno e non dell’intero
immobile di cui al f. 3, part. 518;
considerato che le spese legali debbono seguire la soccombenza e
possono liquidarsi siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e
della qualità della causa, nonché delle attività espletate;

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore
del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida
in euro 1.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella

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equivoco solo successivamente alla richiesta di cosncesisone edilizia

misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli
accessori di legge.
Così deciso in Roma il giorno 20 settembre 2017.
Il Pr

Il Fdi

j0nario Giudiziario
NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

(Fel

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