Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4645 del 26/02/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 4645 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: MACIOCE LUIGI
Rep.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.
19893 del R.G. anno 2013
Cdc 18.02.2014
proposto da:
TLILI WAHID domiciliato in ROMA, via Nomentana 224 presso l’avv.
Luca Guerra con l’avv.
Giuseppe Buscaino del Foro di Trapani che !o
rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
ricorrente
–
contro
Ministero dell’Interno-Questore di Trapani,
rapp.to e difeso
dall’Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma via dei Portoghesi
controricorrente –
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avverso il decreto in data 17.06.2013
del GdP di Trapani; udita la
relazione della causa svolta nella c.d.c del 18.2.2014 dal Cons. Luigi
MACIOCE. Udito l’avv. M.P.Rísso (in ost.) per il ricorrente
RILEVA
Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380
bis c.p.c. ha ricostruito la vicenda nel senso di cui appresso.
Il cittadino tunisino Tlili Wahid venne espulso dal Prefetto di Agrigento
con decreto 24.05.2013 e dal Questore ristretto presso il CIE di Trapani
per indisponibilità di vettore. Con ordinanza 27.05.2013 il Questore convalidò la misura. Con istanza 13.06.2013 il Questore, in vista della scadenza dei 30 giorni, richiese !a proroga per ulteriori gg. 30 del trattenimento in difetto di disponibilità del vettore per il rimpatrio. La richiesta
venne inoltrata al GdP di Trapani il 14.6.2013 ed il detto Giudice fissò
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Data pubblicazione: 26/02/2014
udienza di esame innanzi a sé per il giorno 17.06.2013. In tal data, sentito l’interessato e presente il difensore (che eccepì la non prorogabilità
stante il superamento delle 48 ore dalla richiesta della proroga), il GdP
concesse la proroga stessa.
Ricorre il 19.07.2013 l’interessato deducendo la violazione di legge
commessa con la concessione di proroga a termine di ore 48 scaduto.
Resiste l’Amministrazione. Il relatore ha proposto il rigetto.
OSSERVA
con da il fermo
4.3767/7010
g&!~,èntz, nuogt2 Certe (da Ca. 4544/2 010
Cass, 13117/2011) l’interpretazione del tempo di
decone con riguardo alla proroga rende offatto irrilevante l’osservanza
delle 48 ore, posto che, ricevuta la richiesta, è onere del Giudice oi Pace
fissare l’udienza in contraddittorio (come da questa Corte interpretativamente imposto con la decisione 4544/2010) in tempo tale che la sua
decisione positiva giunga prima della scadenza del termine in atto assegnato con la convalida (io con la precedente proroga).
E poiché la decisione di proroga 17.06.2013 è intercorsa ben prima della
scadenza del termine della misura originaria convalidata, ne discende la
inesistenza di alcuna lesione. Le spese si regolano secondo soccombenza
Non sussistono le condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater dPR 45/02.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a versare all’Amministrazione
le spese di giudizio, pari ad C 1.300 per compensi oltre a spese prenotate a debito.
Così deciso nella c.d.c. della S ta Sezione Civile il 18.02.2014.
Ad avviso del Collegio la censura è priva di fondamento, posto che, se-