Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4645 del 25/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 25/02/2010, (ud. 11/01/2010, dep. 25/02/2010), n.4645

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di

Messina, con provvedimento n. R.G. 2440/2008 del 22.1.2009, nel

procedimento pendente fra:

KILLIN SPA;

ENASARCO;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI MAMMONE.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. Carlo DESTRO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso al giudice del lavoro di Catania Killin spa conveniva in giudizio la Fondazione Enasarco perchè fossero dichiarati non dovuti contributi del fondo integrativo di previdenza e del fondo indennità di risoluzione del rapporto, da essa richiesti a seguito di accertamento ispettivo.

Costituitasi la convenuta Fondazione, il giudice adito con sentenza del 14.3.08 dichiarava la propria incompetenza per territorio, ritenendo competente, ai sensi dell’art. 444 c.p.c., comma 1, il giudice del lavoro di Messina, avendo la società attrice la sua sede in quella provincia.

Il giudice dichiarato competente, considerato che tale sede era fissata in Patti – città a sua volta sede di tribunale – e preso atto che Enasarco aveva proposto regolamento di competenza assumendo ai sensi dell’art. 444 c.p.c., comma 3, competente il giudice di Roma, essendo ivi situati i propri uffici, con ordinanza pronunziata in udienza il 22.1.09, riteneva che in un caso o nell’altro la competenza mai avrebbe potuto essere fissata in Messina. Tanto premesso, chiedeva a questa Corte il regolamento di competenza di ufficio.

Le parti private non hanno svolto attività difensiva.

Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c., che è stata comunicata al Procuratore generale.

Con ordinanza pronunziata il 19.6-1.10.09 questa Corte, provvedendo sull’istanza di regolamento proposta da Fondazione Enasarco, ha designato, ai sensi dell’art. 444 c.p.c., comma 3, il Tribunale di Roma quale giudice competente, atteso che in tale città ha sede la Fondazione ed è centralizzata la riscossione dei tributi.

Tale pronunzia toglie ogni interesse alla richiesta di fissare la competenza proposta di ufficio dal giudice di Messina, atteso che è venuto a mancare il presupposto (la declaratoria della competenza in Messina) che aveva dato luogo alla proposizione del conflitto di competenza.

Il ricorso deve essere, dunque, dichiarato inammissibile. Nulla deve statuirsi in punto di spese, non avendo le parti private svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, nulla statuendo quanto alle spese.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2010

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