Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4645 del 15/02/2019
Cassazione civile sez. VI, 15/02/2019, (ud. 30/01/2019, dep. 15/02/2019), n.4645
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 6064-2017 proposto da:
N.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GORIZIA
22, presso lo studio dell’avvocato UBERTO GASPERINI ZACCO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONINO PALMERI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2026/28/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di BARI SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il
30/08/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 30/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA
LA TORRE.
Fatto
RITENUTO
che:
N.P., già dal 1964 dipendente della Banca commerciale italiana, incorporata nel 2001 da Banca intesa spa, ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Puglia, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione del silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione all’istanza di rimborso delle ritenute fiscali ai fini Irpef in relazione al fondo pensioni integrativo dell’assicurazione generale obbligatoria, ha rigettato l’appello del contribuente, confermando la statuizione di primo grado.
In particolare la CTR, preso atto che in data 1.10.2001 era cessato il rapporto di lavoro del contribuente, in applicazione della normativa vigente, e conformemente alla giurisprudenza di legittimità, riteneva imponibili nel loro intero ammontare le somme corrisposte per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, risultando ampiamente eccedente il 4% l’importo dei contributi a carico del lavoratore.
L’Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso.
Il ricorrente deposita memoria.
Diritto
CONSIDERATO
che:
non ricorrono i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..
PQM
La Corte rinvia la causa alla sezione quinta.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2019.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2019