Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4645 del 15/02/2019

Cassazione civile sez. VI, 15/02/2019, (ud. 30/01/2019, dep. 15/02/2019), n.4645

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 6064-2017 proposto da:

N.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GORIZIA

22, presso lo studio dell’avvocato UBERTO GASPERINI ZACCO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONINO PALMERI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2026/28/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BARI SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il

30/08/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

Fatto

RITENUTO

che:

N.P., già dal 1964 dipendente della Banca commerciale italiana, incorporata nel 2001 da Banca intesa spa, ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Puglia, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione del silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione all’istanza di rimborso delle ritenute fiscali ai fini Irpef in relazione al fondo pensioni integrativo dell’assicurazione generale obbligatoria, ha rigettato l’appello del contribuente, confermando la statuizione di primo grado.

In particolare la CTR, preso atto che in data 1.10.2001 era cessato il rapporto di lavoro del contribuente, in applicazione della normativa vigente, e conformemente alla giurisprudenza di legittimità, riteneva imponibili nel loro intero ammontare le somme corrisposte per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, risultando ampiamente eccedente il 4% l’importo dei contributi a carico del lavoratore.

L’Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso.

Il ricorrente deposita memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

non ricorrono i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

PQM

La Corte rinvia la causa alla sezione quinta.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2019

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