Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4644 del 28/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 2 Num. 4644 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso 2850-2013 proposto da:
DAMIANO CARMINE, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZALE CLODIO 14, presso lo studio dell’avvocato
ANDREA GRAZIANI, rappresentato e difeso dall’avvocato
SANDRO CANNALIRE;
– ricorrente contro

CENTRO DIAGNOSTICO COMENSE CDC S.r.l., in persona del
Presidente del C.d.A. nonché legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ACHILLE
PAPA 21, presso lo studio dell’avvocato RODOLFO
GAMBERINI MONGENET, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ANTONIO GALASSO;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 28/02/2018

avverso la sentenza n. 3441/2011 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 06/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 20/09/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE

GRASSO.

Ritenuto che la Corte d’appello di Milano, con sentenza pubblicata
il 6/12/2011, rigettò l’impugnazione avanzata da Carmine Damiano
avverso la sentenza n. 402/08 emessa dal Tribunale Como, con la
quale, disattesa la domanda del Damiano, che aveva chiesto il
pagamento del corrispettivo della prestazione professionale resa in
favore del Centro Diagnostico Comense C.D.C. s.r.I., condannò

aveva lamentato che il dott. Damiano, nominato “esperto qualificato”,
ai sensi del d. Igs. n. 230/1995 e in tale sua qualifica incaricato di
curare le procedure amministrative, nel rispetto delle disposizioni
vigenti in materia di prevenzione dai rischi delle radiazioni ionizzanti,
non aveva adempiuto con puntualità e diligenza al proprio incarico,
siccome era emerso dalle visite ispettive del 27/11/2003, 18/12/2003
e 28/1/2004, e dalle sanzioni elevate dall’autorità di vigilanza, che la
convenuta era stata costretta a pagare e per la cui rivalsa aveva agito
in riconvenzionale;
che avverso quest’ultima sentenza propone ricorso per cassazione
Carmine Damiano, prospettando unitaria censura, ulteriormente
illustrata con memoria, e che il Centro Diagnostico resiste con
controricorso;
ritenuto che il ricorrente lamenta violazione ed erronea
applicazione degli artt. 1176, co. 2, 1218, 1460, cod. civ.; 10 bis, 10
ter, 22, 61, 77 e 80, d. Igs. n. 230/1995, nonché vizio motivazionale
in ordine «all’accertamento dell’inadempimento del dott. Damiano
agli obblighi assunti», così strutturando il ricorso: asserito che la
Corte d’appello non aveva tenuto conto degli argomenti sviluppati
dall’appellante, ed in particolare non aveva chiarito quali fossero gli
inadempimenti addebitati al professionista, sommariamente accusato
di avere omesso di vigilare, quale esperto nominato ex d. Igs. n.
626/04, sul corretto adempimento di tutte le procedure
amministrative vigenti, senza verificare il nesso di causalità,

3

l’attore a risarcire il danno procurato alla società convenuta, la quale

assegnandogli addebito di culpa in vigilando, pur avendo il Damiano
negato la presupposta delegazione, ignorando che il soggetto tenuto
ad elaborare il documento di valutazione rischi era il datore di lavoro,
esercente per la pratica radiologica (art. 22, d. Igs. n. 230/1995) e
non il professionista (“esperto qualificato”) incaricato esclusivamente
«delle valutazioni fisiche del rischio di radiazioni ionizzanti»,

preventiva ex art. 22 d. Igs. n. 230/1995», l’atto di appello, la
comparsa conclusionale in appello; II) a proposito della
«intempestiva comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro
della nomina dell’esperto qualificato per le verifiche periodiche ex art.
77 d. Igs. 230/95», l’atto di appello, la comparsa conclusionale in
appello e la memoria di replica alla conclusionale in appello; III) a
proposito della «omessa considerazione della presenzi di ulteriori
apparecchiatura radiologica non inclusa nell’elenco delle
apparecchiature detenute», l’atto di appello e la comparsa
conclusionale in appello; IV) a proposito della «omessa indicazione
e segnalazione delle zone, omessa delimitazione delle zone
classificate e omessa predisposizione del programma di informazione
per i lavoratori dei rischi da radiazione ionizzante», l’atto d’appello,
la comparsa conclusionale in appello e la memoria di replica alla
conclusionale in appello;
che il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Luigi
Salvato, ha depositato requisitoria con la quale chiede rigettarsi il
ricorso;
considerato che il ricorso, per il concorrere di plurime ragioni,
ognuna delle quali idonea a sorreggere l’assunto, non varca la soglia
dell’ammissibilità, ed invero:
a) l’esposto motivo di censura si presenta inestricabilmente
promiscuo e poiché il giudizio di cassazione è un giudizio a critica
vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono

4

richiama: I) a proposito della «intempestiva comunicazione

una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione
tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di
rito, il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri
della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione,
di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste
dall’art. 360 cod. proc. civ., sicché è inammissibile la critica generica

molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati,
non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleata dal codice
di rito (Sez. 6-5, n. 19959, 22/9/2014, Rv. 632466; Sez. 3, n. 18202,
3/7/2008, Rv. 628220); pur vero che il fatto che un singolo motivo
sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe
potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce,
di per sé, ragione d’inammissibilità dell’impugnazione, tuttavia, qui
non è dato cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde
consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi
termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate
in motivi diversi, singolarmente numerati (Sez. U. n. 9100, 6/5/2015,
Rv. 635452);
b) i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza non
possono essere affidati a deduzioni generali e ad affermazioni
apodittiche, con le quali la parte non prenda concreta posizione,
articolando specifiche censure esaminabili dal giudice di legittimità
sulle singole conclusioni tratte dal giudice del merito in relazione alla
fattispecie decisa, venendo meno all’onere di indicare con precisione
gli asseriti errori contenuti nella sentenza impugnata, in quanto, per
la natura di giudizio a critica vincolata propria del processo di
cassazione, il singolo motivo assolve alla funzione condizionante il
“devolutum” della sentenza impugnata, con la conseguenza che il
requisito in esame non può ritenersi soddisfatto qualora il ricorso per
cassazione sia basato sul mero richiamo dei motivi di appello, una

5

della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una

tale modalità di formulazione del motivo rendendo impossibile
individuare la critica mossa ad una parte ben identificabile del giudizio
espresso nella sentenza impugnata, rivelandosi del tutto carente nella
specificazione delle deficienze e degli errori asseritamente
individuabili nella decisione (cfr., ex multis, Sez. 1, n. 10420,
18/5/2005, Rv. 580895);

il ricorso per cassazione deve essere corredato dall’esposizione
“sommaria” dei fatti di causa, implica che la stessa deve contenere il
necessario e non il superfluo, sicché è inammissibile il ricorso con il
quale il ricorrente, come nella specie, senza una sintesi riassuntiva
finale, si limiti a trascrivere il testo integrale di tutti gli atti di causa,
rendendo particolarmente complessa l’individuazione della materia
del contendere e contravvenendo lo scopo della disposizione, la cui
finalità è agevolare la comprensione della pretesa e del tenore della
sentenza impugnata, in immediato coordinamento con i motivi di
censura (cfr., da ultimo, Sez. 1, n. 21750, 27/10/2016, Rv. 642634);
d) non è, peraltro, in alcun modo ipotizzabile l’esposto vizio
motivazionale, avendo la Corte territoriale supportato la propria
decisione con argomenti in questa sede non censurabili, poiché,
come reiteratamente affermato da questa Corte, il controllo di
legittimità del giudizio di fatto non equivale alla revisione del
ragionamento decisorio, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice
del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata,
posto che una simile revisione non sarebbe altro che un giudizio di
fatto e si risolverebbe in una nuova formulazione, contrariamente alla
funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità (cfr. Sez.
6, ord. n. 5024 del 28/3/2012, Rv. 622001) e il vizio di insufficiente
motivazione, denunciabile con ricorso per cassazione (pur nella forma
più lata, che qui trova applicazione, prevista dal testo del n. 5 dell’art.
360, cod. proc. civ., anteriore alla riforma operata con il d. I. n.

6

c) L’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nel prescrivere che

83/2012, convertito nella I. n. 134/2012) si configura nella ipotesi di
carenza di elementi, nello sviluppo logico del provvedimento, idonei a
consentire la identificazione del criterio posto a base della decisione,
ma non anche quando vi sia difformità tra il significato ed il valore
attribuito dal giudice di merito agli elementi delibati, e le attese e
deduzioni della parte al riguardo, parimenti, il vizio di contraddittoria

argomentazioni logico – giuridiche addotte a sostegno della decisione,
tale da rendere incomprensibile la “ratio decidendi”, deve essere
intrinseco alla sentenza, e non risultare dalla diversa prospettazione
addotta dal ricorrente (ex multis, Sez. 2, n. 3615 del 13/04/1999,
Rv. 525271, Sez. Lavoro., n. 8629 del 24/06/2000, Rv. 538004;

Sez. 1, n. 2830 del 27/02/2001, Rv. 544226,

Sez. Lavoro, n.

2272 del 02/02/2007,Rv. 594690, Sez. Lavoro, n. 9233 del
20/4/2006, Rv. 588486 e n. 15355 del 9/8/2004, Rv. 575318, Sez. 3,
n. 20322 del 20/10/2005, Rv. 584541; Sez. L., n. 15489
dell’11/7/2007, Rv. 598729, Sez. L., n. 3547 del 15/4/1994, Rv.
486201, Sez. 2, n. 7476 del 4/6/2001, Rv. 547190; Sez. 1, n. 2067
del 25/2/1998, Rv. 513033; Sez. 5, n. 9133 del 676/2012, Rv.
622945, Sez. U., n. 13045 del 27/12/1997, Rv. 511208);

considerato che le spese legali debbono seguire la soccombenza e
possono liquidarsi siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e
della qualità della causa, nonché delle attività espletate;

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile

e condanna il ricorrente al

pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di
legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese

7

motivazione, che ricorre in caso di insanabile contrasto tra le

forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro
200,00, ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma il giorno 20 settembre 2017.
Il Pr

te

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

28 FEB. 2018

( eli

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA