Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4644 del 25/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 25/02/2011, (ud. 13/01/2011, dep. 25/02/2011), n.4644

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12664-2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

BARRESI SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 11/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SIRACUSA, depositata il 23/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/01/2011 dal Consigliere Dott. MARIAIDA PERSICO;

udito per il ricorrente l’Avvocato ALBENZIO GIUSEPPE, che ha chiesto

l’accoglimento;

all’esito delle conclusioni del P.M. l’AVVOCATURA di STATO chiede

venga ammessa, previo rinvio, la produzione dell’avviso di

ricevimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia Delle Entrate ricorrono in cassazione avverso la sentenza, di cui in epigrafe, resa dalla Commissione Tributaria Regionale competente con la quale era stato rigettato l’appello da esso Ufficio proposto avverso la sentenza resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa. Quest’ultima aveva accolto il ricorso proposto dalla soc. Barresi s.r.l. contro l’avviso di accertamento con il quale, relativamente al periodo d’imposta 1996, veniva rettificato il reddito della società, con conseguente maggior imposta Irpeg e Ilor, oltre sanzioni ed interessi. Tale avviso traeva origine da un Processo verbale della Guardia di Finanza che aveva accertato, – previa comparazione tra i prezzi di cui ai cartellini di vendita ed i prezzi di acquisto, detratti gli sconti da saldi e da stock, – una sottodenuncia dei ricavi, che veniva aumentata portandola ad un ricarico medio ponderato del 90%;

che il ricorso dell’agenzia in esame è fondato su di un motivo unico con il quale si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 40 nonchè l’omessa o insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia;

che l’intimato non controdeduce.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso è stato notificato a mezzo posta, ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., e che i ricorrenti non hanno provveduto al deposito degli avvisi di ricevimento delle raccomandate;

che la difesa degli stessi ha richiesto nell’odierna pubblica udienza un rinvio al fine del deposito degli avvisi di ricevimento delle raccomandate solo dopo la chiusura della discussione e comunque senza aver dedotto nè provato di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso;

che ciò determina, in mancanza della costituzione in giudizio dell’intimato, l’inammissibilità del ricorso, in virtù dei principi già enucleati da questa Corte che, a Sezioni Unite (Cass. n. 627 del 2008) ha affermato: “La produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184-bis cod. proc. civ., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1”.

che non v’e luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA