Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4644 del 22/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/02/2017, (ud. 10/01/2017, dep.22/02/2017),  n. 4644

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23090-2015 proposto da:

A.E., quale titolare dell’impresa individuale 1919 di

A.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 34,

presso lo studio dell’avvocato QUIRINO D’ANGELO, rappresentato e

difeso dall’avvocato SALVATORE MEZZANOTTE giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

SOGECO DEI FRATELLI SORRICCHIO SNC, in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE rappresentata e difesa dall’avvocato LORENZO

GIULIANI giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 528/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 16/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. CIRILLO

FRANCESCO MARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso al Tribunale di Teramo la SOGECO s.n.c. convenne in giudizio A.E., titolare dell’impresa omonima, chiedendo che fosse dichiarato risolto, per inadempimento del convenuto conduttore, il contratto di affitto di azienda stipulato tra le parti, con condanna dello stesso al pagamento dei canoni scaduti e non corrisposti ed al risarcimento del danno.

A.E. convenne in giudizio, a sua volta, davanti alla Sezione distaccata di Atri del medesimo Tribunale, la società SOGECO, chiedendo che fossero accertate le gravi inadempienze contrattuali della medesima (locatrice), con condanna al pagamento di una serie di somme a titolo di lavori di riparazione straordinaria, ritiro della licenza di pubblica sicurezza per l’intrattenimento musicale ed altro.

Riunite le cause davanti al “Tribunale di Teramo, esso pronuncio” sentenza con la quale dichiarò risolto il contratto per colpa della SOGECO s.n.c., che condannò al pagamento della complessiva somma di Euro 115.500, per titoli diversi, in favore di A.E., con il carico delle spese di giudizio.

2. La pronuncia è stata appellata dalla SOGECO s.n.c. e la Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza del 16 aprile 2015, in riforma di quella del Tribunale, ha rigettato la domanda di risoluzione anticipata del contratto per colpa della SOGECO, ha ridotto il credito di A.E., ha condannato il medesimo al pagamento dei canoni scaduti e, operata la compensazione, ha riconosciuto in favore della SOGECO s.n.c. il credito di Euro 75.044, condannando l’ A. al pagamento di tale somma e compensando integralmente tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.

3. Contro la sentenza d’appello ricorre A.E. con atto affidato a due motivi.

Resiste la SOGECO s.n.c. con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380 – bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va innanzitutto dichiarata infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla società controricorrente. Per giurisprudenza pacifica, infatti, il termine breve di impugnazione, previsto dall’art. 325 cod. proc. civ., decorre dalla notificazione della pronuncia anche per le sentenze emesse ai sensi dell’art. 281 – sevies c.p.c., non potendosi ritenere equipollente alla notificazione, in quanto atto ad istanza di parte, la lettura del dispositivo e della motivazione in udienza che, unitamente alla sottoscrizione del verbale contenente il provvedimento da parte del giudice, caratterizza tale tipologia di sentenze (sentenze 28 maggio 2009, n. 12515, e 19 settembre 2014, n. 19743).

2. Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione dell’art. 342 c.p.c., comma 1, sostenendo che l’appello della SOGICO s.n.c. avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per la sua genericità.

2.1. Il motivo è inammissibile.

La Corte d’appello, infatti, ha affrontato ampiamente la questione ed ha spiegato tutte le ragioni per le quali ha ritenuto) che il gravame fosse, viceversa, ammissibile, in quanto prospettava una diversa ricostruzione dei fatti, conteneva precise censure alla pronuncia di primo grado e puntuali allegazioni che indicavano la necessità di una diversa decisione.

A fronte di simili argomentazioni, il motivo di ricorso è del tutto generico, limitandosi a ribadire tesi già ritenute infondate dalla Corte d’appello e senza addurre alcuna precisa indicazione delle ragioni per le quali l’appello avrebbe dovuto essere ritenuto inammissibile.

3. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che la sentenza impugnata non avrebbe fatto corretta applicazione del principio di non contestazione. In particolare, si rileva che la SOGECO s.n.c. avrebbe mosso solo in sede di appello, e quindi tardivamente, contestazioni sia in ordine alla condanna al pagamento di Euro 10.000 a titolo di risarcimento dei danni per la revoca della licenza di P.S. per gli intrattenimenti musicali sia in ordine alla condanna al pagamento di Euro 40.500 a titolo di lavori di straordinaria manutenzione.

3.1. Il motivo, quando non inammissibile, è comunque privo di fondamento.

Si osserva, in proposito, che il ricorrente non risulta aver in alcun modo contestato, in sede di merito, la presunta tardività che fa oggi rilevare in questa sede. Ciò premesso, occorre aggiungere che la sentenza impugnata ha esposto con ampiezza di motivazioni tutte le ragioni per le quali ha ridotto il credito spettante all’odierno ricorrente, sia in ordine alla revoca della licenza di pubblica sicurezza che ai lavori di straordinaria amministrazione. In relazione a questi ultimi, in particolare, la Corte abruzzese ha illustrato la diversità tra i vari lavori di cui alle fatture prodotte in atti, spiegando perchè non tutti potevano essere considerati di straordinaria amministrazione.

Le censure, quindi, tendono ad un non consentito riesame del merito.

4. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale pronuncia segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in conformità ai parametri introdotti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono inoltre le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 5.800, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2017

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