Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4644 del 21/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 21/02/2020, (ud. 19/02/2019, dep. 21/02/2020), n.4644

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3426-2017 proposto da:

LOTTOMATICA VIDEOLOT RETE SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

VIRGILIO 18, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO GEROSA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARMINE GRISOLIA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4194/2016 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 27/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/02/2019 dal Consigliere Dott. MELE FRANCESCO.

Per la cassazione della sentenza della commissione tributaria

regionale del Lazio n. 4194/2016 depositata il 27.6.2016 e non

notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19 febbraio 2019 dal relatore cons. Dott. Mele Francesco.

Fatto

RILEVATO

in fatto, che:

Con la predetta sentenza, la CTR -nell’accogliere l’appello dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, succeduta ex lege all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato- riformava la sentenza della commissione tributaria provinciale di Roma di accoglimento del ricorso proposto da Lottomatica Videolot Rete spa avverso avviso di accertamento con cui era stato recuperato a tassazione il PREU (prelievo erariale unico), per complessivi Euro 3.522,81, relativamente all’anno d’imposta 2008, conseguente all’accertamento presso un esercizio commerciale denominato 4G di un illecito riguardante un apparecchio di gioco. La sentenza gravata -dopo avere rigettato l’eccezione preliminare di inammissibilità dell’appello per intervenuto giudicato esterno con riguardo a sentenza della CTP di Roma in questione analoga divenuta irrevocabile, sul rilievo che la preclusione del giudicato esterno opera “nei soli limiti dell’accertamento della questione di fatto e non anche in relazione alle conseguenze giuridiche”- riteneva che “….nel caso di specie, venendo in considerazione, con riferimento ad un apparecchio rientrante nella tipologia di cui all’art. 110 TULPS, comma 6, e provvisto di nulla osta, un’ipotesi di illecito disciplinato dal D.L. n. 269 del 2003, art. 39 quater, a fronte della disciplina vigente nel periodo 1.1.2007/4.8.2009 (periodo nel quale sono state accertate le condotte illecite) che prevedeva una responsabilità solidale senza limiti anche del concessionario di rete titolare del nulla osta, la disciplina successiva operativa dal 5.8.2009 prevede una responsabilità solidale residuale del detto concessionario nella sola ipotesi in cui non sia possibile l’identificazione dei soggetti che hanno commesso l’illecito.” Per concludere con l’affermazione che “…..essendo intervenuto l’accertamento nel periodo compreso tra l’1.1.2007 e il 4.8.2009 in cui la responsabilità solidale del concessionario di rete non soffriva limitazioni, l’avviso di accertamento deve ritenersi legittimo.”.

– Per la cassazione della predetta sentenza Lottomatica Videolot Rete spa propone ricorso affidato a tre motivi.

– Resiste con controricorso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Il ricorso è stato fissato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– I motivi di ricorso recano: 1) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.”; 2) “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 3 e del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 39 quater, convertito dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, modificato dal D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 15, comma 8 quaterdecies convertito dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”; 3) “Nullità della sentenza per motivazione apparente”.

– Il motivo sub 1) non è fondato. La CTR ha, correttamente, premesso che “la preclusione del giudicato opera nel caso di giudizi identici – per identità di soggetti, causa petendi e petitum, per la cui valutazione occorre tenere conto dell’effettiva portata della domanda giudiziale e della decisione- ma nei soli limiti dell’accertamento della questione di fatto e non anche in relazione alle conseguenze giuridiche” per sottolineare che “nella questione concreta ciò che viene in considerazione è appunto l’interpretazione della norma di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 39 quater, se cioè essa abbia natura procedurale o sostanziale e se abbia funzione esclusivamente sanzionatoria”, concludendo con il riconoscimento alla normativa in esame della natura sostanziale, dal che deriva la irretroattività della disposizione de qua (cass. 4832/2015).

Il motivo sub 2) non è fondato. La questione è stata oggetto di pronunce rese di recente da questa Corte e dalle quali si ritiene di non doversi discostare. Si tratta, in particolare, della sentenza n. 14563/2018 secondo la quale “In tema di prelievo erariale unico (c.d. PREU) sulle somme giocate mediante apparecchi da intrattenimento, ex art. 110 TULPS, comma 6, nell’ipotesi di trasmissione in via telematica di dati di gioco difformi da quelli effettivamente realizzati, ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 39 quater, comma 2, conv. in L. n. 326 del 2003, nel testo introdotto dalla L. n. 296 del 2006, art. 1 (applicabile ratione temporis ed anteriore alla modifica di cui al D.L. n. 78 del 2009, art. 15 conv. in L. n. 102 del 2009), sono coobbligati solidali il soggetto che ha provveduto alla installazione degli apparecchi, il possessore dei locali nel quale sono installati ed il concessionario di rete titolare del relativo nulla osta, purchè non siano già debitori a titolo principale” (in senso conforme cass. nn. 13116/2018 e 14563/2018).

– Il motivo sub 3) non è fondato. A parte il difetto di autosufficienza del motivo, si osserva che l’ufficio ha l’onere di valutare le deduzioni difensive solo nel caso in cui queste forniscono elementi ulteriori, dotati del carattere di novità, caso che non ricorre nella specie.

– Il ricorso va rigettato e la sentenza della CTR va confermata.

– Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la contribuente al pagamento delle spese in favore dell’ufficio che liquida in Euro 1.300,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2019.

Depositato in cancelleria il 21 febbraio 2020

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