Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4644 del 19/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 19/02/2021, (ud. 15/01/2021, dep. 19/02/2021), n.4644

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4927-2019 proposto da:

T.V., T.D., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

ALESSANDRO SERPIERI 8, presso lo studio dell’avvocato GIOVAN

BATTISTA MARRONE, rappresentati e difesi dall’avvocato VALENTINA

SARNO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

I.V., SOCIETA’ STUDIO SANTA MARIA S.R.L.U., domiciliati

in ROMA presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,

rappresentati e difesi dall’avvocato ROBERTA COFANO giusta procura

in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2502/2018 del TRIBUNALE di LECCE, depositata

il 03/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/01/2021 dal Consigliere Dott. CRISCUOLO MAURO;

Lette le memorie depositate dai ricorrenti.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

T.V. proponeva opposizione, dinnanzi al Giudice di Pace di Tricase, avverso il decreto ingiuntivo n. 237/11, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento di Euro 4.335,00, in favore della società Studio Santa Maria in persona del titolare I.V., a titolo di provvigione per l’attività di intermediazione svolta dalla società.

La pretesa si fondava su una dichiarazione sottoscritta con la quale T.V. si obbligava a versare alla società Studio Santa Maria la provvigione di Euro 3.500,00, per l’attività di intermediazione svolta, contestualmente alla sottoscrizione della proposta di acquisto immobiliare dell’08/03/2010, con la quale lo stesso proponeva di acquistare un terreno di proprietà dei coniugi A. – N. per il prezzo di Euro 125.000,00. Con atto per notar P. del 05/10/2010 l’immobile oggetto della proposta di acquisto era stato poi venduto a T.D., figlio di T.V..

T.V. si opponeva al decreto ingiuntivo evidenziando di aver sottoscritto tre proposte di acquisto con la società intimante: la proposta del 06/03/2010 per l’acquisto del terreno di proprietà A. – N. per l’importo di Euro 125.000,00, non accettata dai venditori per l’incongruità del prezzo offerto; la proposta dell’08/03/2010 per il medesimo bene ma per l’importo di Euro 126.500,00, con contestuale sottoscrizione della dichiarazione di riconoscimento della provvigione per Euro 3.500,00 da versare entro 40 giorni dall’avvenuta accettazione; la proposta del 30/05/2010 per l’acquisto di un diverso terreno di proprietà E.- V..

In sintesi, entrambe le proposte riguardanti il terreno di proprietà A.- N. non avevano avuto esito positivo, la prima perchè rifiutata, la seconda perchè non era pervenuta alcuna accettazione nel termine di 15 giorni previsto dalla proposta irrevocabile.

Affermava di nulla dovere alla società a titolo di provvigione, a fronte della revoca dell’incarico all’agenzia immobiliare ed alla mancata conclusione dell’affare, essendo T.D. estraneo all’operazione economica, tant’è che l’acquisto di quest’ultimo era antecedente all’ultima proposta di acquisto intervenuta tra T.V. e la società.

Si costituiva la società asserendo di aver messo in contatto il venditore con il futuro acquirente e per ciò solo di aver diritto alla provvigione; chiedeva, quindi, di chiamare in causa T.D., il quale si era obbligato a corrispondere al mediatore una provvigione pari al 3% del prezzo di acquisto del terreno, affinchè fosse condannato in solido con il padre al pagamento della somma di Euro 3.500,00, ovvero nella diversa misura del 3% sul prezzo pattuito.

Si costituiva T.D. che rilevava la sua estraneità al rapporto controverso, non avendo mai formulato alcuna proposta di acquisto con la società Studio Santa Maria, nè sottoscritto alcuna dichiarazione di impegno al pagamento della provvigione, non rilevando a tal fine le schede di visita del 04/02/2010 e del 12/02/2010, trattandosi di formulari prestampati in cui era espressamente escluso il compenso per il servizio, nonchè riguardando immobili diversi da quello oggetto della controversia. Precisava che l’affare concluso con A.L. era avvenuto senza l’intervento dello studio Santa Maria, bensì grazie all’intervento del legale del venditore.

Il Giudice di Pace di Tricase, con la sentenza n. 493/2016 del 18/11/2016, accoglieva l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo, con condanna della soccombente al pagamento delle spese di lite. Rigettava la domanda nei confronti di T.D., sul rilievo che difettassero le ragioni di connessione che avrebbero legittimato la chiamata in causa del terzo, rispetto al quale la società aveva avanzato domande del tutto autonome rispetto a quella originaria. Sin dalla domanda monitoria, la società avrebbe dovuto chiedere la condanna in solido dei due debitori, altrimenti la domanda non poteva essere estesa nei confronti di T.D..

Nel merito, secondo il Giudice di Pace, la visione dell’immobile da parte di T.D. era ascrivibile ad una sua nuova ed autonoma iniziativa, e comunque l’attività della società non aveva rilievo a fronte del notevole lasso di tempo di circa sette mesi intercorso tra la visita dell’immobile e la conclusione dell’affare, nonchè a fronte dell’ammissione di I.V., in sede di interrogatorio formale, che nulla T.D. dovesse alla società. La sola visita dell’immobile e la scheda visita non erano elementi sufficienti a ritenere che la società avesse concorso, con la sua attività di mediazione, a determinare la conclusione dell’affare.

Quanto alla posizione di T.V., il Giudice di Pace evidenziava che la dichiarazione sottoscritta in data 08/03/2010 con cui T.V. si impegnava a versare a titolo di provvigione la somma di Euro 3.500,00 era sottoposta alla condizione dell’accettazione, non verificatasi, essendo stato l’affare concluso tra soggetti diversi.

Proponeva appello I.V., in proprio e quale legale rappresentante della società Studio Santa Maria, lamentando la violazione dell’art. 1755 c.c. e l’erroneità della sentenza nella parte in cui aveva rigettato la domanda nei confronti del terzo chiamato, sussistendo una ragione di connessione per identità di causa petendi.

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 2502/2018 pubblicata il 03/07/2018, accoglieva l’appello e condannava T.V. e T.D., in solido fra loro, al pagamento dell’importo di Euro 2.928,00 in favore di I.V. e della società Studio Santa Maria.

Il Tribunale, valutate le schede di visita dell’immobile (del 04/02/2010 e del 13/02/2010) vistate da T.D., nonchè la mancata accettazione delle proposte formulate da T.V. il 06/03/2010 e l’08/03/2010, riteneva comunque maturato il diritto della società alla provvigione, in virtù della mera segnalazione dell’affare, provvigione che era quantificata nella somma di Euro 2.928,00, pari al 3% del prezzo pattuito.

Escludeva a tal fine la rilevanza, ai fini della misura del compenso, della dichiarazione datata 08/03/2010 e sottoscritta da T.V., perchè relativa alla proposta di acquisto non accettata.

T.V. e T.D. propongono ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale di Lecce, sulla base di due motivi, illustrati da memorie.

La società Studio Santa Maria in persona del legale rappresentante I.V. resiste con controricorso.

Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Il Tribunale di Lecce avrebbe errato nel non dichiarare l’appello inammissibile per violazione dell’art. 342 c.p.c.

L’appellante non avrebbe avanzato alcuna specifica censura avverso la parte della sentenza di primo grado in cui veniva rigettata la domanda nei confronti del terzo chiamato – T.D. – per difetto di ragioni di connessione, essendo onere della società Studio Santa Maria citare in sede monitoria sia T.V. sia T.D. in solido tra loro, e perchè infondata nel merito – limitandosi a sostenere la tesi dell’identità della causa petendi. L’appellante, inoltre, non avrebbe confutato specificamente la statuizione del primo giudice, nella parte in cui aveva escluso la sussistenza della comunanza di causa con il terzo chiamato, essendo le sue deduzioni, al contrario, tutte incentrate sulla diversità e autonomia dei rapporti contrattuali intercorsi tra la società Studio Santa Maria e T.V., da un lato, e con T.D., dall’altro, a sostegno dell’impossibilità di chiedere un decreto ingiuntivo unitario nei confronti di entrambi e della richiesta di due distinte statuizioni di condanna.

Il motivo è infondato.

Alla fattispecie, essendo l’atto di appello notificato il 19 gennaio 2017, è applicabile la formulazione dell’art. 342 c.p.c., quale scaturente dalle modifiche introdotte dal D.L. 22 giugno 2012 n. 83, art. 54, comma 1, lett. a), conv. nella L. 7 agosto 2012, n. 134, destinate a trovare applicazione solo ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato, ovvero di cui sia stata richiesta la notifica, a far data dal 12 settembre 2012.

Secondo la giurisprudenza della Corte, l’art. 342 c.p.c., comma 1, come novellato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 (conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012), non esige lo svolgimento di un “progetto alternativo di sentenza”, nè una determinata forma, nè la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone all’appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum”, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell’indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell’interpretazione preferibile, nonchè, in relazione a denunciati “errores in procedendo”, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 10916 del 05/05/2017; Cass., Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 21336 del 14/09/2017; Cass. S.U., n. 27199 del 16/11/2017).

Posti tali principi, ai quali il Collegio intende assicurare continuità, ed a fronte della possibilità di procedere alla disamina diretta degli atti processuali, atteso che il motivo in esame denunzia un error in procedendo commesso dal giudice del merito (cfr. Cass., S.U, 22 maggio 2012 n. 8077), si ritiene che le doglianze della ricorrente siano infondate.

Dalla lettura dell’atto di appello emerge come l’appellante abbia chiesto la riforma integrale della sentenza di primo grado, stante il riferimento nell’atto di appello a tutti e quattro i punti del dispositivo della sentenza del Giudice di Pace di Tricase; ha anche indicato una ricostruzione alternativa della vicenda, secondo la quale la società Studio Santa Maria avrebbe svolto attività di mediazione immobiliare in relazione alla compravendita di T.D., con conseguente necessità della condanna di quest’ultimo, quale diretto beneficiario dell’attività di mediazione, al pagamento della provvigione, in via concorrente e solidale con T.V., quale soggetto che si era obbligato contrattualmente al pagamento della provvigione, oltre al pagamento delle spese di lite.

Nello specifico, a detta dell’appellante, del tutto irrilevante sarebbe la conclusione cui è giunto il giudice di primo grado, secondo cui l’agente immobiliare avrebbe dovuto chiedere ab origine l’emissione di un decreto ingiuntivo, congiuntamente nei confronti di T.V. e T.D., essendosi questi obbligati al pagamento delle competenze di mediazione in misura diversa e in diverse sedi contrattuali, se pure in via solidale. Del tutto apodittica sarebbe poi la sentenza di primo grado nella parte in cui afferma che non esiste connessione tra la domanda azionata in danno di T.V. e quella azionata in danno di T.D., trattandosi di cause con medesima causa petendi, ossia la richiesta di pagamento delle competenze di mediazione a fronte di un affare immobiliare perfezionatosi grazie all’intervento dell’agente immobiliare, in virtù di obbligazioni assunte attraverso la sottoscrizione di documenti rilevanti ai sensi dell’art. 1988 c.c. (cfr. atto di appello pp. 14 e 15).

In sintesi, l’atto di appello contiene censure specifiche della sentenza di primo grado, accompagnate da argomentazioni che, ancorchè asseritamente infondate a parere dei ricorrenti, sorreggevano una alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, circoscrivendo così il quantum appellatum.

Con il secondo motivo, denunciano la violazione dell’art. 112 c.p.c.ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nonchè la violazione degli artt. 1755 e 1292 c.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Dall’asserita ipotesi che l’appello fosse inammissibile discenderebbe la violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo il Tribunale di Lecce deciso al di là della richiesta di riforma formulata dall’appellante, non essendo stato il capo relativo alla comunanza di causa tra la domanda monitoria e quella spiegata nei confronti del terzo chiamato oggetto di specifico motivo di appello ex art. 342 c.p.c.

La sentenza del Tribunale sarebbe erronea nella parte in cui, pur dando atto che si trattasse di due distinti rapporti contrattuali, ha concluso per l’unitarietà dell’obbligazione qualificata come obbligazione solidale, con violazione dell’art. 1292 c.c., non tenendo, altresì, conto che l’obbligazione di pagamento della provvigione facesse capo a soggetti diversi e avesse fonte in due atti negoziali distinti, che prevedevano differenti condizioni di vendita e differenti criteri di quantificazione della provvigione.

La sentenza, infine, avrebbe violato l’art. 1755 c.c. per non aver tenuto conto del fatto che le proposte di acquisto di T.V. non erano state accettate e che i venditori alla data del 07/04/2010 avevano revocato all’agenzia immobiliare l’incarico per la vendita del terreno, nonchè che T.D. fosse entrato in contatto con la società per la sola visione del terreno, in virtù di una nuova e autonoma iniziativa, senza che l’effettiva conclusione dell’affare, intervenuta dopo circa sette mesi, potesse essere dipesa dall’intervento del mediatore. In ogni caso, il Tribunale non avrebbe potuto riconoscere il vincolo di solidarietà tra T.D. e T.V., vertendosi, piuttosto, in un’ipotesi di sostituzione di altri a sè nella stipulazione conclusiva, in cui il debitore della provvigione resta pur sempre la parte originaria con cui il mediatore ha avuto rapporti.

Il motivo è in parte fondato.

Preliminarmente deve richiamarsi quanto già affermato in sede di disamina del primo motivo per escludere la violazione dell’art. 112 c.p.c., attesa l’insussistenza della violazione dell’art. 342 c.p.c.

Rispetto alle censure relative alla debenza della somma a titolo di provvigione e al vincolo di solidarietà, preme osservare che, se la sentenza del Tribunale correttamente ha accertato il diritto del mediatore alla provvigione, tuttavia è incorsa in errore nella parte in cui ha ritenuto che vi fosse una responsabilità solidale tra T.V. e T.D..

Questa Corte ha ripetutamente affermato che il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attività intermediatrice, senza che sia richiesto un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare, essendo sufficiente, che il mediatore – pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo – abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l’antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata. (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 869 del 16/01/2018; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25851 del 09/12/2014, conforme a Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28231 del 20/12/2005; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3438 del 08/03/2002).

Ed ha ritenuto che, per il riconoscimento del diritto alla provvigione, non rileva se l’affare si sia concluso tra le medesime parti o tra parti diverse da quelle cui è stato proposto, allorchè vi sia un legame, anche se non necessariamente di rappresentanza, tra la parte alla quale il contratto fu originariamente proposto e quella con la quale è stato successivamente concluso, tale da giustificare, nell’ambito dei reciproci rapporti economici, lo spostamento della trattativa o la stessa conclusione dell’affare su un altro soggetto (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8126 del 03/04/2009; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20549 del 20/10/2004).

E’ stato poi specificato che il diritto del mediatore alla provvigione consegue non alla conclusione del negozio giuridico, ma dell’affare, inteso come qualsiasi operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio fra le parti, anche se articolatasi in una concatenazione di più atti strumentali, purchè diretti nel loro complesso a realizzare un unico interesse economico, anche se con pluralità di soggetti. Sicchè, la condizione perchè sorga il diritto alla provvigione è l’identità dell’affare proposto con quello concluso, che non è esclusa quando le parti sostituiscano altri a sè nella stipulazione conclusiva, sempre che vi sia continuità tra il soggetto che partecipa alle trattative e quello che ne prende il posto in sede di stipulazione negoziale.

E, dunque, nel caso in cui il soggetto intermediato sostituisca altri a sè nella stipulazione del contratto, debitore della provvigione resta pur sempre la parte originaria, essendo costei la persona con cui il mediatore ha avuto rapporti (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 6552 del 16/03/2018; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8407 del 2015; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8850 del 28/06/2001).

Nel caso in esame, secondo la sentenza impugnata sarebbe ravvisabile quel requisito di continuità che deve legare la parte che partecipa alle trattative e quella che l’ha sostituita in sede di stipulazione negoziale, essendo queste legate da un vincolo di parentela.

Ne consegue però che il fatto che il Tribunale abbia condannato T.V. e T.D., in solido, al pagamento della provvigione configura un vizio di falsa applicazione della legge, gravando l’obbligazione di pagamento della provvigione unicamente su T.V., parte originaria del rapporto.

La sentenza impugnata deve quindi essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Lecce, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo, e rigettato il primo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Lecce, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2021

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