Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4643 del 28/02/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 4643 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso 3378-2013 proposto da:
CAGNAllI RAFFAELE MICHELE, elettivamente domiciliato in
ROMA,

VIA G.B.

MORGAGNI

2/A,

presso lo studio

dell’avvocato UMBERTO SEGARELLI, che lo rappresenta e
difende;
– ricorrentel contro

COMUNE di SAN FERDINANDO DI PUGLIA, in persona del
2017
2225

9A_

Sindaco pro tempore, domiciliato ex lege in ROMA,
PIAllA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PIETRO
FINI;

controricorrente

avverso la sentenza n. 57/2012 della CORTE D’APPELLO di

Data pubblicazione: 28/02/2018

BARI, depositata il 26/01/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 20/09/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE

GRASSO.

Ritenuto che il Tribunale di Foggia, Sezione Distaccata di
Trinitapoli, con sentenza del 24/3/2007, accolta l’opposizione
avanzata dal Comune di San Ferdinando di Puglia, revocato l’emesso
decreto ingiuntivo per l’importo di C 18.494,04, condannò l’opponente
al pagamento della somma di C 16.048,14, oltre accessori, in favore
dell’ing. Raffaele Cagnazzi, quale residuo di compensi professionali

che la Corte d’appello di Bari, con sentenza del 26/1/2012, in
riforma della sentenza di primo grado, rigettò la domanda del
Cagnazzí, in quanto: a) «lo studio complessivo dell’area interessata
da tutti i 1.000 loculi (…) non si identifica con la redazione del
progetto generale relativo alla costruzione dei 1.000 loculi»; b) «il
corrispettivo pattuito per la redazione di un progetto esecutivo di
costruzione include la remunerazíone delle attività propedeutiche
necessarie alla redazione di esso, quindi, nella specie, quelle relative
all’esame e allo studio dell’area interessata ai 300 loculi quanto delle
vie di accesso ad essa»; c) occorreva la forma scritta e mancava
l’attestazione di copertura finanziaria e nel caso in esame dovevasi
escludere «la possibilità di ravvisare in un contratto relativo al
conferimento di un incarico professionale (nella specie, quello della
progettazione e della direzione dei lavori di costruzione di 300 loculi
cimiteriali) l’implicito conferimento di un altro distinto ed autonomo
incarico professionale (nella specie quello della redazione del progetto
generale di costruzione di tutti i 1.000 loculi di cui alla delibera di
Giunta n. 610 del 6.10.1994);
che avverso quest’ultima sentenza propone ricorso per cassazione
Raffaele Michele Cagnazzi, illustrando tre motivi di censura e che il
Comune resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da
memoria;
ritenuto che il P.G., in persona del Sostituto Luigi Salvato, ha
depositato requisitoria con la quale chiede rigettarsi il ricorso;

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relativi alla realizzazione progettuale di loculi cimiteriali;

ritenuto che con il primo motivo del ricorso viene allegata
violazione e falsa applicazione dell’art. 112, cod. proc. civ., nonché
vizio motivazionale, in quanto, le risultanze della CTU avevano dato
conto che l’incarico concerneva sia il progetto generale della struttura
cimiteriale, che lo stralcio dei 300 loculi e, pertanto, senza ragione la
Corte locale aveva reputato che nel corrispettivo fosse ricompreso

statuito in ultrapetizione, stante che il Comune non aveva mai
contestato la redazione da parte del professionista del progetto
generale, che, peraltro, non consisteva nella sola fase di studio;
ritenuto che con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione
e falsa applicazione degli artt. 19, I. n. 143/1949, 112, cod. proc.
civ., nonché vizio motivazionale, affermando che la Corte di Bari,
sostenendo che la remunerazione pattuita per un progetto esecutivo
includeva la remunerazione delle attività propedeutiche necessarie,
non aveva proceduto ad una “valutazione comparativa globale”,
siccome richiesto dalla giurisprudenza di legittimità e non aveva
considerato che le diverse fasi progettuali erano ben evidenziate e
partitamente remunerate dalla legge n. 143 cit.;
ritenuto che con il terzo motivo il Cagnazzi lamenta la violazione e
falsa applicazione degli artt. 55, I. n. 142/1990 e sue successive
modifiche e dell’art. 112, cod. proc. civ., nonché vizio motivazionale,
in quanto, a dispetto di quanto affermato nella sentenza impugnata,
la delibera di giunta n. 610/1994, che aveva affidato l’incarico al
ricorrente, aveva imputato la spesa «al capitolo 1568 “spese per I
formazione e l’adeguamento degli strumenti urbanistici” del bilancio
1994»;
considerato che í primi due motivi, unitariamente scrutinati in
quanto assimilabili, sono infondati in quanto:
a) deve escludersi la prospettata violazione dell’art. 112, cod.
proc. civ., risultando che il Comune si è sempre difeso adducendo che

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anche l’onorario per la progettazione generale, Corte la quale aveva

non era stato dato incarico alcuno per la redazione di un progetto
generale esecutivo, ma solo di massima, in relazione all’incarico di
approntare il progetto per i 300 loculi;
b) non sussiste l’esposto vizio motivazionale, avendo la Corte
territoriale supportato la propria decisione con argomenti in questa
sede non censurabili, poiché, come reiteratamente affermato da

equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell’opzione
che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione
della questione esaminata, posto che una simile revisione non
sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe in una nuova
formulazione, contrariamente alla funzione assegnata
dall’ordinamento al giudice di legittimità (cfr. Sez. 6, ord. n. 5024 del
28/3/2012, Rv. 622001) e il vizio di insufficiente motivazione,
denunciabile con ricorso per cassazione (pur nella forma più lata, che
qui trova applicazione, prevista dal testo del n. 5 dell’art. 360, cod.
proc. civ., anteriore alla riforma operata con il d. I. n. 83/2012,
convertito nella I. n. 134/2012) si configura nella ipotesi di carenza di
elementi, nello sviluppo logico del provvedimento, idonei a consentire
la identificazione del criterio posto a base della decisione, ma non
anche quando vi sia difformità tra il significato ed il valore attribuito
dal giudice di merito agli elementi delibati, e le attese e deduzioni
della parte al riguardo, parimenti, il vizio di contraddittoria
motivazione, che ricorre in caso di insanabile contrasto tra le
argomentazioni logico – giuridiche addotte a sostegno della decisione,
tale da rendere incomprensibile la “ratio decídendí”, deve essere
intrinseco alla sentenza, e non risultare dalla diversa prospettazione
addotta dal ricorrente (ex multis,

Sez. 2, n. 3615 del 13/04/1999,

Rv. 525271, Sez. Lavoro., n. 8629 del 24/06/2000, Rv. 538004;

Sez. 1, n. 2830 del 27/02/2001, Rv. 544226,

Sez. Lavoro, n.

2272 del 02/02/2007,Rv. 594690, Sez. Lavoro, n. 9233 del

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questa Corte, il controllo di legittimità del giudizio di fatto non

20/4/2006, Rv. 588486 e n. 15355 del 9/8/2004, Rv. 575318, Sez. 3,
n. 20322 del 20/10/2005, Rv. 584541; Sez.

L.,

n. 15489

dell’11/7/2007, Rv. 598729, Sez. L., n. 3547 del 15/4/1994, Rv.
486201, Sez. 2, n. 7476 del 4/6/2001, Rv. 547190; Sez. 1, n. 2067
del 25/2/1998, Rv. 513033; Sez. 5, n. 9133 del 676/2012, Rv.
622945, Sez. U., n. 13045 del 27/12/1997, Rv. 511208);

accoglimento in quanto la convenzione scritta intercorsa tra il
professionista e l’ente locale non contemplava anche l’assegnazione
dell’incarico di predisporre il progetto generale o di massima per la
costruzione di tutti i 1.000 loculi e non constava la certificazione della
necessaria copertura finanziaria da parte del funzionario pubblico
responsabile (art. 55, I. n. 142/1990 e succ. modif.);
considerato che le spese legali debbono seguire la soccombenza e
possono liquidarsi siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e
della qualità della causa, nonché delle attività espletate;
P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore
del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida
in euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella
misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli
accessori di legge.
Così deciso in Roma il giorno 20 aprile 2017.
Il Pre
(Felice

Il

rio Gitdj’

ria NER!

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

28 FEB. 2018

considerato che il terzo motivo è del pari immeritevole di

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