Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4643 del 26/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4643 Anno 2014
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: RAGONESI VITTORIO

ORDINANZA
sul ricorso 26965-2012 proposto da:
CALDARELLI ROCCO (CLDRCC48H09D690A) elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 14, presso lo
studio dell’avvocato FEDERICO HERNANDEZ, rappresentato e
difeso dall’avvocato RUSSI DOMENICO, giusta procura speciale in
calce al ricorso;
– ricorrente contro
CURATELA DEL FALLIMENTO CASA DI CURA VILLA PINI
D’ABRUZZO SRL in persona del Curatore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 73, presso lo
Studio Legale IVONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
NUNZIATO MARIA TERESA, giusta procura speciale in calce al
controricorso;

Data pubblicazione: 26/02/2014

- controricorrente avverso il provvedimento R.G. 812/2011 del TRIBUNALE di
CHIETI, depositato il 09/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

udito per la controricorrente l’Avvocato Fabio Quojani (per delega
avv. M. Teresa Nunziato) che si riporta agli scritti.

Ric. 2012 n. 26965 sez. M1 – ud. 17-12-2013
-2-

17/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;

La Corte rilevato che sul ricorso n. 26965/12 proposto da Caldarelli
Rocco nei confronti della Curatela Fallimento Villa Pini d’Abruzzo
srl il consigliere relatore ha depositato ,ai sensi dell’art 380 bis cpc,

“Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati:

RILEVATO
che Caldarelli Rocco ha proposto ricorso per Cassazione sulla
base (dig due motivi avverso il decreto, depositato il 9.10.12, con
cui il Tribunale di Chieti ha rigettato l’opposizione allo stato
passivo. del fallimento della Villa Pini d’Abruzzo srl proposta dal
ricorrente;
che l’intimato ha resistito con controricorso.

Osserva
Con i due motivi di ricorso il ricorrente contesta rispettivamente
il decreto impugnato laddove non ha riconosciuto l’esistenza di un

la relazione che segue.

rapporto di lavoro subordinato e non ha ammesso la prova
testimoniale volta a dimostrare l’esistenza del detto rapporto.
I due motivi tra loro connessi possono essere esaminati

Entrambi i motivi sono in parte inammissibili ed in parte
infondati.
Circa l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato, che il
ricorrente avrebbe svolto di fatto dal 1998 al 2007 alle dipendenze
&fila Villa Pini d’Abruzzo in qualità di custode presso il fabbricato
sito in L’Aquila via Roma, il tribunale ha rilevato che risultava in
atti da un contratto di locazione stipulato nel 2003 che l’immobile
in questione era stato locato dalla proprietaria Edil Porta Romana
alla Eumedica srl di cui era amministratore Maria Vincenzo
Angelini che a sua volta era anche amministratore della Villa Pini
d’Abruzzo.
Ha quindi desunto che da tale circostanza poteva al massimo
dedursi, sulla base della dichiarazione scritta di Sciarelli Mauro
che attestava che il ricorrente aveva lavorato come custode presso
l’ edificio di cui sopra a partire dal 1998, che il Caldarelli era

!

congiuntamente.

stato caso mai alle dipendenze della Eumedica srl e non già della
resistente.
Ha poi ulteriormente osservato che la circostanza che l’incarico di

amministratore delle due citate società nonché di altre, anch’esse
fallite, poteva al più significare che l’Angelini aveva assunto in
proprio il ricorrente o per conto della Eumedica srl.
Ciò posto, va premesso che, essendo il ricorso proposto avverso un
decreto depositato il 9.10.121 alla fattispecie risulta applicabile
ratione temporis l’art 360 n. 5 cpc ,come modificato dall’art 54
comma 1 del d.l n. 83 del 2012 convertito con legge 134 del 2012,
che prevede la possibilità di proporre ricorso per cassazione solo
per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato
oggetto di discussione tra le parti.
Da ciò discende che le censure proposte nel ricorso sotto il profilo
della mancanza od insufficienza di motivazione devono ritenersi
inammissibili.
Sotto il profilo di omesso esame di un fatto decisivo per il
giudizio, il ricorrente lamenta il mancato esame della

custode fosse stato conferito di fatto al Caldarelli dall’Angelini,

dichiarazione dello Sciarelli e dei verbali del tentativo di
conciliazione svoltosi innanzi alla Direzione provinciale del lavoro
di Chieti.

Il documento dello Sciarelli è stato oggetto di esame da parte del
Tribunale che nel decreto ha rilevato che da tali dichiarazioni
poteva al massimo desumersi che il ricorrente era stato alle
dipendenze della Eumedica.
Quanto ai verbali degli incontri presso la Direzione provinciale
del lavoro, di essi non è fatta menzione nel decreto impugnato ma
tali documenti non rivestono alcun carattere decisivo poiché gli
stessi, per come riportati nel ricorso, sono costituiti da semplici
rinvii mentre nell’ultimo verbale è riportato che il rappresentante
della Villa Pini d’Abruzzo disconosceva in toto le pretese vantate
dal ricorrente.
Dunque nessun elemento decisivo era desumibile da detta
documentazione.
Quanto poi alla mancata ammissione della prova testimoniale,
sulla stessa si rinviene esame e motivazione da parte del Tribunale

Tali censure sono infondate.

che non ha ammesso la prova in quanto superflua a fronte della
documentazione già acquisita in giudizio e perché comunque
tendente a far esprime ai testi delle valutazioni.

Questa Corte ha\p
aLiù riprese affermato che il vizio di motivazione
per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova
può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui essa
abbia determinato l’omissione di motivazione su un punto decisivo
della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non
esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da
invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità,
l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il
convincimento del giudice di merito, di modo che la “rado
decidendi” venga a trovarsi priva di fondamento. (Cass 11457/07;
Cass 4369/09; Cass 5377/11).
E’ evidente che la valenza probatoria del contratto di locazione a
suo tempo citato, che faceva escludere che quanto meno dal 2003
l’edificio di via Roma era stato occupato dalla Villa Pini d’
Abruzzo ,non poteva essere inficiata da dichiarazioni testimoniali

La decisione sul punto è corretta.

di senso contrario che quindi non potevano acquisire carattere di
decisività.
Quanto poi alla dedotta violazione, in riferimento ad entrambi i

infondata.
Il tribunale ha posto alla base della propria decisione gli elementi
probatori ritenuti rilevanti sulla base di una adeguata valutazione ,

A tale proposito è appena il caso di rammentare che questa Corte
ha ripetutamente affermato che l’esame dei documenti esibiti e
delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei
documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio
sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di
altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle
ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono
apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel
porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con
esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare
le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a

motivi , degli art 115 e 116 cpc. la stessa è manifestamente

discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni
difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e
circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono

17097/10; Cass 12362/06)
Ove si condividano i testé formulati rilievi, il ricorso può essere
trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’art
375 cpc.
PQM
Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in
Camera di Consiglio
Roma 19.8.13
Il Cons.relatore”

Viste le memorie delle parti ;
Considerato che non emergono elementi che possano portare a diverse
conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra e che
pertanto il ricorso va rigettato con condanna della ricorrente al pagamento
delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo
PQM

logicamente incompatibili con la decisione adottata.( Cass

Rigetta il ricorso e condanna k ricorrente al pagamento delle spese di
giudizio liquidate in euroa000,00 oltre euro 100,00 per esborsi ed oltre

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accessori di legge.

(A) thi

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