Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4642 del 26/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4642 Anno 2014
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: RAGONESI VITTORIO

ORDINANZA
sul ricorso 23872-2012 proposto da:
COLETTA MASSIMO (CLTMSM61B13A515N) elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE TRASTEVERE 259, presso lo studio
dell’avvocato BARTOLI PIER LUIGI, che lo rappresenta e difende,
giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente contro
FALLIMENTO EUREKA SPA;
– intimato avverso il decreto nel procedimento R.G. 6314/2010 del
TRIBUNALE di LECCE del 20.8.2012, depositato il 10/09/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;

Data pubblicazione: 26/02/2014

udito per il ricorrente l’Avvocato Pier Luigi Bartoli che si riporta agli

scritti.

Ric. 2012 n. 23872 sez. M1 – ud. 17-12-2013
-2-

La Corte rilevato che sul ricorso n. 23872/12 proposto da Coletta
Massimo nei confronti della Curatela Fallimento Eureka spa, il
consigliere relatore ha depositato ,ai sensi dell’art 380 bis cpc, la

“Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati:

RILEVATO
che Coletta Massimo ha proposto ricorso per Cassazione sulla

\

bas tn motivo avverso il decreto ,depositato il 10.9.12, con cui il
Tribunale di Lecce ha rigettato l’opposizione allo stato passivo ex
artt. 98 lf del fallimento della Eureka spa proposta dal ricorrente;
che l’intimato non ha resistito con controricorso.

Osserva
Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta l’omessa e
insufficiente motivazione del provvedimento impugnato nonché la
violazione degli artt 115 e 116 cpc .
11 motivo appare manifestamente fondato.

relazione che segue.

La motivazione fornita dal tribunale è stata la seguente.
“L’opposizione è infondata e deve essere rigettata.
L’esclusione dei crediti di Coletta Massimo in fase di verifica si è

ordine alla effettiva consistenza delle prestazioni lavorative non
retribuite;2) astratta compensabil ità delle somme pretese rispetto a
quelle dovute. Nella fase di merito del giudizio di opposizione, il
quadro probatorio è rimasto invariato.
Già il giudice del lavoro, investito della questione (nell’ambito del
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, poi interrotto per il
sopravvenuto fallimento di Eureka s.p.a.), aveva emesso ordinanza
ingiunzione per la sola parte di credito (E 27.312,00) sorretta da
sufficienti riscontri probatori.
Nulla di più Coletta Massimo ha ritenuto di dover provare net
presente giudizio di opposizione al passivo, sicchè permangono le
carenze istruttorie che hanno indotto il GD a rigettare la richiesta
di ammissione.”
Questa Corte ha ripetutamente affermato che ricorre il vizio di
omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di

basata sostanzialmente su due motivi:]) carenza di prova in

legittimità ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ.,
quando il giudice di merito ometta di indicare, gli elementi da cui
ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza

impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo
ragionamento.( Cass . 9113/12-Cass 1756/06).
Nel caso di specie il provvedimento impugnato non esamina e non
dà neppure conto di quali sono stati i motivi di impugnazione del
ricorrente e si limita ad indicare che il giudice delegato aveva
rilevato la carenza di prova in ordine alle prestazioni lavorative
non retribuite, senza peraltro riportare le motivazioni fornite sul
punto.La detta motivazione è basata su affermazioni apodittiche che
non danno conto non solo della domanda proposta dal ricorrente e
delle sue doglianze avverso il provvedimento del giudice delegato
ma non spiegano in alcun modo in che cosa sia consistita la
carenza probatoria.
Ove si condividano i testé formulati rilievi, il ricorso può essere
trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’art
375 cpc.

una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo

PQM
Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in
Camera di Consiglio

Il Cons.relatore”

Considerato:
che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni cik quelle
rassegnate nella relazione di cui sopra;
che pertanto il ricorso va , accolto con conseguente cassazione della sentenza
impugnata e rinvio anche per le spese Tribunale di Lecce in diversa composizione
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al
tribunale di Lecce in diversa composizione

Roma 19.8.13

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