Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4642 del 22/02/2017

Cassazione civile, sez. VI, 22/02/2017, (ud. 10/01/2017, dep.22/02/2017),  n. 4642

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22587-2015 proposto da:

G.M., G.A., G.V.A.,

P.E., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 4,

presso lo studio dell’avvocato MARCO FRAZZINI, rappresentati e

difesi dall’avvocato ROSARIO ALBERGHINA giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

CARIGE ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore speciale,

elettivamente domiciliata in ROMA,VIA DELLE FORNACI 38, presso lo

studio dell’avvocato FABIO ALBI che la rappresenta e difende giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

P.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 883/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

16/09/2014, depositata il 24/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. GRILLO

FRANCESCO MARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. G.V.A., nonchè i coniugi G.A. ed P.E., in proprio e quali esercenti la potestà sulla (allora) figlia minore G.M., convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Milano, P.F. e la CARIGE Assicurazioni s.p.a., chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro stradale, verificatosi sulla strada provinciale n. (OMISSIS) nei pressi di Vibo Valentia, nel quale G.V.A., mentre era alla guida di un ciclomotore, era stato asseritamente investito dalla vettura condotta dal P..

Si costituì in giudizio la sola società assicuratrice, chiedendo il rigetto della domanda sul rilievo che vi fossero gravi perplessità circa il reale accadimento dell’incidente.

Espletata prova per testi e per interrogatorio formale, il Tribunale rigettò la domanda, condannando gli attori al pagamento delle spese di giudizio.

2. Nei confronti della pronuncia è stato proposto appello da parte degli attori soccombenti e la Corte d’appello di Milano, con sentenza del 24 febbraio 2015, ha rigettato il gravame, confermando la decisione del Tribunale e condannando gli appellanti al pagamento delle ulteriori spese del grado.

3. Contro la sentenza d’appello ricorrono V.A., A. e G.M. ed P.E. con unico atto affidato a due motivi.

Resiste la CARIGE Assicurazioni s.p.a. con controricorso.

P.F. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380 – bis c.p.c..

I ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione dell’art. 116 c.p.c., e art. 132 c.p.c., n. 4), in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5); il secondo lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e n. 5), violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1365 c.c., nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c..

1.1. I motivi, da trattare congiuntamente siccome tra loro strettamente connessi, sono, quando non inammissibili, comunque privi di fondamento.

La costante giurisprudenza di questa Corte ha affermato, in tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, che l’apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, all’accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell’accertamento dell’esistenza o dell’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento) dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico – giuridico (v., tra le altre, le sentenze 23 febbraio 2006, n. 4009, 25 gennaio 2012, n. 1028, e 30 giugno 2015, n. 13421).

Nella specie la Corte d’appello, con una valutazione motivata e priva di contraddizioni, è pervenuta alla conclusione per cui vi erano una serie di insuperabili contraddizioni sia nell’individuazione della data dell’incidente (14 luglio, ovvero 21 ovvero 27 luglio 2001) sia nella ricostruzione effettiva della dinamica dei fatti, poichè non era chiaro chi avesse materialmente trasportato il ferito in ospedale; ed ha aggiunto che le testimonianze non erano concordi e che anche la confessione del P., tradottasi nella redazione della CID nella quale egli si era dichiarato colpevole dell’incidente, doveva essere liberamente valutata alla luce dell’insieme degli altri elementi di causa, secondo quanto indicato dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa , Corte 5 maggio 2006, n. 10311.

A fronte di tale motivazione, il ricorso insiste nel ribadire argomentazioni già valutate dalla Corte di merito, si sofferma su di una serie di circostanze di fatto che sono, evidentemente, non più esaminabili in questa sede, ripropone la propria tesi secondo cui la diversità delle date sarebbe dovuta ad un mero errore ed imputa alla sentenza della Corte milanese di non aver adeguatamente motivato la propria decisione.

Si tratta, in definitiva, di censure di vizio di motivazione non più proponibili alla luce del testo vigente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nonchè tese ad ottenere in questa sede un nuovo e non consentito esame del merito. 1,a memoria depositata dai ricorrenti non modifica i termini giuridici del caso in esame.

2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale pronuncia segue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in conformità ai parametri introdotti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono inoltre le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 7.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA