Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4642 del 15/02/2019
Cassazione civile sez. VI, 15/02/2019, (ud. 16/01/2019, dep. 15/02/2019), n.4642
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 3761-2018 proposto da:
G.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MAZZINI,
157, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO MARIA TOCCI,
rappresentato e difeso dall’avvocato TOMMASO MACIOCI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.P. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3579/18/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il
19/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO
DELLI PRISCOLI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Rilevato che il contribuente impugnava l’avviso di accertamento relativo all’anno 2009 con il quale l’Ufficio invitava il contribuente a giustificare lo scostamento tra il reddito dichiarato e quello determinato sinteticamente a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38;
che la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello ritenendo che la determinazione del reddito effettuata con metodo sintetico sulla base degli indici riguardanti il cd. redditometro, dispensa l’amministrazione da qualsiasi ulteriore prova, restando a carico del contribuente l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore;
che il contribuente proponeva ricorso affidato ad un unico motivo mentre l’Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso chiedendo che il ricorso fosse rigettato; in prossimità dell’udienza il contribuente chiedeva la sospensione del processo del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, comma 10, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il contribuente denuncia violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4 e 5, e dell’art. 2697 c.c., per non aver tenuto in debito conto le prove addotte;
ritenuto che ai sensi dello stesso art. 6 cit., commi 1 e 10, occorre, per ottenere la suddetta sospensione, che vi sia una apposita richiesta in tal senso, che la controversia sia attribuita alla giurisdizione tributaria, che l’Agenzia delle entrate ne sia parte e che tale controversia abbia ad oggetto atti impositivi pendenti in ogni stato e grado del giudizio compreso quello in Cassazione;
ritenuto che sussistono i suddetti presupposti e che pertanto il processo va sospeso.
PQM
La Corte dispone la sospensione del processo del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, comma 10, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 gennaio 2019.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2019