Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4642 del 09/03/2016


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Civile Sent. Sez. L Num. 4642 Anno 2016
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: GHINOY PAOLA

SENTENZA
sul ricorso 28521-2010 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legal rappreuntante pro tempnre, eiettiva~te
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, rappresentata e
difesa dall’avvocato GAETANO GRANOZZI, giusta delega
2016

in atti;
– ricorrente –

123

contro

RESTIVO FABIO C.F. RSTFBA61B15G273W, COFFARO GERA
C.F.

CFFGRE62C43F830Y,

TROIA

DOMENICO

C.F.

Data pubblicazione: 09/03/2016

TRODNC62C17G273C, domiciliati in Roma PIAZZA CAVOUR
PRESSO LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentanti e difesi dall’avvocato TULLIO FORTUNA,
giusta delega in atti;
– con troricorrenti –

LA MONICA LORENZA;
– intimata avverso la sentenza n. 1900/2009 della CORTE
D’APPELLO di PALERMO, depositata il 27/11/2009 R.G.N.
2118/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/01/2016 dal Consigliere Dott. PAOLA
GHINOY;
udito l’Avvocato FRANCESCA BONFRATE per delega orale
GAETANO GRANOZZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
la cessazione della materia del contendere.

nonché contro

R.G. 28521/2010

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’appello di Palermo, in riforma della sentenza del Tribunale
della stessa sede, dichiarava l’illegittimità del termine apposto a contratti di
lavoro relativi a Restivo Fabio, La Monica Lorenza, Coffaro Gera e Troia
Domenico stipulati da Poste italiane s.p.a. nel corso dell’anno 2002 per far
fronte a “esigenze tecniche organizzative e produttive anche di carattere
straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo
un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da

sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonché all’attuazione
delle previsioni di cui agli Accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001 e
11 gennaio 2002”.
Per l’effetto, dichiarava che tra le parti intercorreva sin dall’inizio un

rapporto di lavoro a tempo indeterminato ancora in atto e che i lavoratori
avevano diritto ad essere riammessi in servizio; condannava la società al
risarcimento dei danni mediante il pagamento delle retribuzioni omesse con
decorrenza dalla data in cui gli appellati avevano offerto a Poste le loro
prestazioni lavorative.
Per la cassazione della sentenza Poste italiane s.p.a. ha proposto
ricorso, affidato a cinque motivi. Hanno resistito con controricorso Restivo,
Coffaro e Troia, mentre La Monica è rimasta intimata. Poste italiane ha
depositato anche memoria ex art. 378 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La difesa di Poste ha depositato in allegato alla memoria ex art. 378 i
verbali di conciliazione stipulati fra le parti in sede sindacale.
Dai suddetti verbali, di conciliazione, debitamente sottoscritti dai
lavoratori interessati e dai rappresentante della Poste Italiane S.p.A., risulta
che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la
controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva
conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che, in caso di fasi
giudiziali ancora aperte, le stesse sarebbero state definite in coerenza con il
verbale stesso. Essi si appalesano idonei a dimostrare l’intervenuta cessazione
della materia del contendere ed il conseguente sopravvenuto difetto di
interesse delle parti a proseguire il processo.
Il contenuto dell’accordo transattivo giustifica la compensazione delle
spese processuali del giudizio.
P.Q.M.
Paol Ghinoy, estensore
i

innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o

R.G. 28521/2010

La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le
parti le spese del giudizio.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 13.1.2016

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