Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4641 del 25/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 25/02/2010, (ud. 11/01/2010, dep. 25/02/2010), n.4641

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 3384/2009 proposto da:

IPOST – ISTITUTO POSTELEGRAFONICI – GESTIONE COMMISSARIALE FONDO

BUONUSCITA POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del procuratore speciale

e Commissario, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PASUBIO 15,

presso lo studio dell’avvocato BUZZELLI Dario, che lo rappresenta e

difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GLORIOSO

13, presso lo studio dell’Avvocato BUSSA Livio, che lo rappresenta e

difende unitamente all’Avvocato DURAZZO GUGLIELMO, giusta procura

speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

IPOST – ISTITUTO POSTELEGRAFONICI – GESTIONE COMMISSARIALE FONDO

BUONUSCITA POSTE ITALIANE S.P.A. (d’ora in poi per brevità anche

“Ipost”), in persona del procuratore speciale e Commissario,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PASUBIO 15, presso lo studio

dell’avvocato BUZZELLI DARIO, che lo rappresenta e difende, giusta

procura speciale a margine del controricorso al ricorso incidentale;

– controricorrente al ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 664/2008 della CORTE D’APPELLO di TORINO del

27/5/08, depositata il 03/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI MAMMONE;

udito per il controricorrente e ricorrente incidentale l’Avvocato

Bussa Livio che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso al giudice del lavoro di Torino, C.T. premesso di essere stato dipendente di Poste Italiane s.p.a. sino al 31.12.03, conveniva in giudizio l’IPOST – Istituto Postelegrafonici – Gestione commissariale Fondo buonuscita Poste Italiane s.p.a. per ottenere la riliquidazione dell’indennità di buonuscita sulla base dell’ultima retribuzione percepita al momento della cessazione del rapporto, anzichè al momento della trasformazione dell’Ente Poste Italiane in società per azioni (28.2.98), con condanna dell’Istituto convenuto al pagamento della differenza tra il dovuto e quanto già corrisposto. In subordine chiedeva che fosse dichiarato il suo diritto a percepire interessi e rivalutazione monetaria ex art. 2120 c.c., sull’indennità di buonuscita dal 28.2.98 alla data dell’effettivo saldo.

Accolta la domanda principale e condannato l’IPOST al pagamento della somma di Euro 4.860,86, proponevano appello principale l’Istituto ed incidentale diretto e condizionato il C.. La Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 664/08 depositata il 3.7.08, ritenendo che – in base al tenore letterale delle disposizioni legislative in materia ed in ottemperanza a principi di equità – l’indennità di buonuscita del dipendente postale vada liquidata sulla base del trattamento economico finale percepito dal lavoratore all’atto del pensionamento, respingeva l’impugnazione principale ed in parziale accoglimento dell’incidentale dichiarando che la somma di cui alla condanna era da intendere al netto di ogni trattenuta.

Avverso questa decisione l’IPOST – Gestione commissariale Fondo buonuscita Poste Italiane s.p.a. ricorre per due motivi. Il C. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, cui IPOST replica con controricorso.

Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c., che è stata comunicata al Procuratore generale ed è stata notificata ai difensori costituiti. L’IPOST ha depositato memoria.

Riuniti i due ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c., il principale deve essere ritenuto fondato nei limiti di seguito indicati, mentre è infondato l’incidentale.

Con il primo motivo del ricorso principale l’IPOST sostiene che il testo delle norme di legge applicabili in materia (L. n. 449 del 1997, art. 53, comma 6, e del D.P.R. n. 1032 del 1973, art. 3) impone di ritenere che la buonuscita del dipendente postale, da calcolarsi alla data di trasformazione dell’Ente Poste Italiane in società per azioni (28.2.98), deve avere come base di computo il trattamento retributivo in godimento a tale data e non quello finale percepito al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

11 motivo è fondato alla stregua della recente sentenza di questa Corte n. 28281/08, nella quale – anche sulla scorta dei principi enunziati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 366 del 2006, il cui contenuto è stato confermato dalla successiva ordinanza n. 444 del 2007 – è stato esaminato ogni aspetto della questione, pervenendosi alla conclusione che la data alla quale occorre fare riferimento per il calcolo della buonuscita è quella del 28.2.98, momento a partire dal quale il dipendente postale matura non più detta indennità, ma il trattamento di fine rapporto.

Il secondo motivo, con il quale si lamenta la condanna al pagamento di rivalutazione monetaria ed interessi, che assume pronunziata in violazione del termine dilatorio di cui al D.L. 28 marzo 1997, n. 79, art. 3 conv. dalla L. 28 maggio 1997, n. 140, è assorbito.

Il ricorso incidentale condizionato, con il quale si ripropongono domande subordinate, assorbite dall’accoglimento della domanda principale, è manifestamente infondato.

Il C. sostiene che qualora non sia possibile il calcolo della buonuscita con il computo del trattamento retributivo in godimento al momento del pensionamento, debbono essere riconosciuti interessi e rivalutazione monetaria dal 28.2.98 alla data dell’effettiva erogazione dell’indennità o, in alternativa, la rivalutazione dell’importo secondo le disposizioni della L. n. 297 del 1982, art. 1.

In contrario, si osserva che la prima soluzione presupporrebbe un ritardo nel pagamento della buonuscita, ipotesi da escludere, in quanto l’indennità diviene esigibile solo al momento del collocamento a riposo. Quanto alla seconda soluzione, la risposta negativa viene dall’impossibilità dì applicare analogicamente la disposizione della L. n. 297 del 1982, art. 5, ad un meccanismo di quantificazione dell’indennità di buonuscita, quale quello delineato dall’art. 53, comma 6, citato, che non presenta lacune di alcun genere. Ma, a ben vedere, è la citata sentenza n. 366 del 2006 ad escludere che possa farsi applicazione di uno dei meccanismi di rivalutazione suggeriti dalla sentenza impugnata e dall’odierno ricorso incidentale, in quanto la Corte costituzionale ha giudicato la suddetta norma non in contrasto con i parametri costituzionali, sebbene non preveda alcuna forma di indicizzazione o di adeguamento monetario nel tempo dell’indennità in questione.

Su tutte le questioni qui dibattute si è pronunziata nuovamente questa Corte con sentenza n. 17987/09, con la quale sono state ribadite le conclusioni cui era pervenuta la già citata giurisprudenza.

In conclusione il primo motivo del ricorso principale deve essere accolto, mentre deve essere dichiarato assorbito il secondo e deve essere rigettato il ricorso incidentale.

Cassata la sentenza impugnata, la causa deve essere decisa nel merito con il rigetto della domanda di ricalcolo dell’indennità di buonuscita.

Le spese dei giudizi di merito e del giudizio di cassazione, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbito il secondo, rigettando il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di ricalcolo dell’indennità di buonuscita.

Condanna C.T. alle spese dei giudizi di merito e di legittimità, liquidate per il primo grado in complessivi Euro 633,00 di cui Euro 420,00 per onorari ed Euro 208,00 per diritti, per il secondo grado in complessivi Euro 848,00 di cui Euro 635,00 per onorari ed Euro 208,00 per diritti, per il giudizio di legittimità in Euro 10,00 per esborsi ed in Euro 405,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA per ciascuno dei tre giudizi.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2010

 

 

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