Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4641 del 22/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 22/02/2017, (ud. 10/01/2017, dep.22/02/2017), n. 4641
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21417-2015 proposto da:
P.P., in proprio e quale legale rappresentante della soc.
KING SRL, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SERINO, 32, presso
lo studio dell’avvocato PAOLO DI GRAVIO, che li rappresenta e
difende unitamente all’avvocato CISIDIO DI GRAVIO giusta procura a
margine del controricorso notificato;
– ricorrenti –
contro
INTESA SAN PAOLO SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 12059/2014 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONI
di ROMA del 4/04/2014, depositata il 29/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/01/2017 dal Consigliere Dott. CIRILLO FRANCESCO
MARIA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. L’Avv. Paolo Di Gravio propone ricorso, ai sensi dell’art. 391 – bis c.p.c., affinchè venga disposta la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza 29 maggio 2014, n. 12059, della Terza Sezione Civile di questa Corte.
La Banca Intesa San Paolo s.p.a. non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380 – bis del codice di procedura civile.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Collegio ha raccomandato che la motivazione del presente provvedimento sia redatta in forma semplificata.
2. Il ricorso, tempestivamente proposto ai sensi dell’art. 391 – bis c.p.c., è fondato.
Risulta dal testo della pronuncia sopra richiamata che, effettivamente, in quell’occasione la Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso proposto dalla Intesa San Paolo s.p.a. nei confronti della società King s.r.l. e di P.P., ha condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della parte controricorrente, omettendo di disporre la distrazione delle stesse in favore dell’Avv. Di Gravio, che si era dichiarato antistatario nel proprio atto di controricorso.
In conformità alla sentenza 7 luglio 2010, n. 16037, delle Sezioni Unite di questa Corte, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali, applicabile anche in relazione alle pronunce della Corte di cassazione.
Il Collegio ritiene, pertanto, che il ricorso vada accolto, disponendo la correzione del dispositivo della sentenza suindicata con l’introduzione della distrazione delle spese in favore dell’Avv. Di Gravio.
PQM
La Corte dispone che la sentenza 29 maggio 2014, n. 12059 della Terza Sezione Civile di questa Corte venga corretta aggiungendo nel dispositivo che le spese di giudizio devono essere distratte in favore dell’avv. Paolo Di Gravio che si è dichiarato antistatario.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 10 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2017