Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4641 del 21/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 21/02/2020, (ud. 06/02/2019, dep. 21/02/2020), n.4641

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12104/2016 R.G. proposto da:

Raccorderie Metalliche s.p.a., in persona del suo legale

rappresentante p.t., e da C.A.D. La Spezia s.r.l. in liquidazione,

in persona del liquidatore p.t., rappresentate e difese dall’avv.

Gregorio Leone, elettivamente domiciliate in Roma, via Luigi

Luciani, n. 42, presso lo studio dell’avv. Lorenza Roberta Leone

(studio Salustri e Associati);

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle Dogane, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale

dello Stato, in persona del Direttore p.t., con domicilio eletto

presso gli uffici della predetta Avvocatura, in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Liguria depositata il 10 novembre 2015, n. 1181.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 febbraio

2019 dal Cons. Salvatore Leuzzi.

Fatto

RILEVATO

che:

– La Commissione regionale della Liguria, con sentenza depositata il 10 novembre 2015, ha respinto l’appello di Raccorderie Metalliche s.p.a. e di CAD La Spezia s.r.l. avverso la sentenza della Commissione provinciale di La Spezia che aveva, a sua volta, respinto il ricorso proposto dalle società per ottenere l’annullamento degli avvisi di accertamento loro notificati dall’Agenzia delle Dogane per il recupero dei dazi antidumping relativi ad importazioni – effettuate dal Raccorderie Metalliche tramite procedura di domiciliazione presso il CAD – di partite di raccordi di tubi, dichiarati di origine indiana e risultati invece, a seguito di indagine svolta dall’OLAF, prodotti nella Repubblica popolare cinese.

– La CTR, per ciò che in questa sede ancora interessa: ha rilevato che gli avvisi erano motivati, in quanto riferivano dei presupposti di fatto (indagini Olaf, documenti di trasporto allegati dalla stessa Raccorderie Metalliche, per il tramite del CAD, alle dichiarazioni di importazione, che indicavano come porto di partenza la città cinese di Dalian) che giustificavano l’azione di recupero, poi confermati dalla relazione finale Olaf, notificata, su richiesta, alla società ed allegata al ricorso di primo grado; ha respinto l’eccezione di prescrizione, riproposta nel grado dalle appellanti, in quanto il dies a quo per l’esercizio della pretesa doganale andava individuato nella data di trasmissione della “notitia criminis”, intervenuta nel 2008 con la comunicazione dell’indagine Olaf; ha infine escluso che ricorressero le condizioni previste dall’art. 220, n. 2, lett. b), CDC per ritenere l’importatrice non obbligata al pagamento dei dazi accertati “a posteriori”.

– Le soccombenti hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a cinque motivi.

L’Agenzia delle Dogane ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Le ricorrenti, con il primo motivo denunciano, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del L. n. 212 del 2000, art. 7 e del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, comma 5 bis, nonchè, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per difetto di motivazione in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, lamentando il rigetto dell’eccezione di nullità per difetto di motivazione degli avvisi impugnati, ai quali non erano allegati nè la relazione Olaf nè le polizze di carico delle merci cui faceva riferimento il processo verbale di revisione sul quale gli atti si fondavano.

– Con il secondo motivo, denunciando violazione del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11 ed ulteriore vizio di nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, lamentano che il giudice d’appello abbia respinto l’eccezione di decadenza dell’Ufficio doganale dal diritto di procedere alla revisione degli accertamenti omettendo di illustrare le ragioni del proprio convincimento.

– Con il terzo motivo deducono violazione dell’art. 221 codice doganale comunitario, per avere i giudici regionali respinto l’eccezione di prescrizione dell’azione di recupero intrapresa dall’Agenzia, nonostante gli avvisi fossero stati notificati dopo il decorso del termine triennale dalla data di insorgenza delle singole obbligazioni doganali.

– Con il quarto motivo lamentano che la CTR abbia ritenuto non applicabile alla fattispecie l’art. 220, comma 2, lett. b) del CDC, integrato dal Reg. CEE n. 2700 del 2000, punto 16, ancorchè ne sussistessero i presupposti.

– Con il quinto motivo, che denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 211 del Trattato CE e la violazione dell’art. 239 CDC nonchè difetto di motivazione, lamentano che il giudice d’appello abbia pronunciato sulla dedotta questione dell’omessa vigilanza degli organi comunitari in ordine all’origine delle merci limitandosi ad aderire alle difese della Dogana.

– Il primo motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., 1 comma, n. 6, in quanto le ricorrenti non hanno allegato specificamente al ricorso gli avvisi impugnati, nè ne hanno indicato l’esatta collocazione processuale: risulta pertanto precluso a questa Corte, che non ha accesso diretto agli atti del giudizio, verificare se la CTR abbia, o meno, erroneamente ritenuto che l’obbligo di motivazione degli atti impositivi doveva ritenersi adempiuto sia perchè in essi si dava conto dei presupposti di fatto a conoscenza dell’Ufficio doganale da cui traevano ragione e in base ai quali era stato anche avviato il procedimento penale, sia perchè le polizze di carico relative all’imbarco della merce nel porto cinese di Dalian erano state allegate alla dichiarazione di importazione dalla stessa appellante, per il tramite del Cad spedizioniere.

– Il secondo e il terzo motivo, che sono fra loro connessi e si prestano ad una trattazione unitaria, sono infondati.

Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, ove il mancato pagamento di tributi doganali derivi da atto qualificabile come reato, sia il termine di prescrizione dell’azione di recupero dei dazi all’importazione, che quello di decadenza per la revisione dell’accertamento, ai sensi del D.Lgs. n. 374 del 1990, ex art. 11, sono prorogati sino ai tre anni successivi alla data di irrevocabilità della decisione penale, a condizione che, nel triennio decorrente dall’insorgenza dell’obbligazione doganale, l’Amministrazione emetta un atto nel quale venga formulata una notitia criminis tale da individuare un fatto illecito, penalmente rilevante, ed idoneo ad incidere sul presupposto d’imposta, ovvero tale atto sia ricevuto entro lo stesso termine dall’Autorità giudiziaria o da ufficiali di polizia giudiziaria.

– La relazione redatta dall’Olaf configura un documento che integra la notitia criminis la cui formulazione e trasmissione all’Autorità giudiziaria o ad ufficiali di polizia giudiziaria, come i funzionari doganali, è idonea a determinare il raddoppio dei termini di accertamento degli illeciti doganali”(Cass. n. 26045 del 2016; Cass. n. 24674 del 2015; Cass. n. 14016 del 2012).

– Nel caso concreto, alla luce dei suddetti principi di diritto, la decisione della Commissione tributaria regionale è corretta, avendo essa valorizzato, ai fini del prolungamento del termine, la circostanza secondo cui la relazione OLAF veniva comunicata “nella riunione operativa di Bruxelles del 29/04/2008”, circostanza non contestata dalla difesa delle contribuenti, che hanno implicitamente confermato l’assunto, rimarcando che l’ufficio doganale trasmise la denuncia penale il “14 dicembre 2009” (v. pg. 32 del ricorso).

– Il quarto motivo è infondato.

– Mette conto evidenziare che, come precisato dalla giurisprudenza comunitaria, in tema di tributi doganali, lo stato soggettivo di buona fede dell’importatore richiesto dall’art. 220, n. 2, lett. b, del codice doganale comunitario (Reg. CE n. 2913 del 1992), ai fini dell’esenzione della contabilizzazione a posteriori dei dazi, può essere invocato solo se l’errore dell’autorità sia di natura tale da non poter essere ragionevolmente rilevato da un debitore di buona fede, il quale deve anche aver rispettato tutte le prescrizioni della normativa in vigore in relazione alla sua dichiarazione in dogana. In particolare, detto errore non può consistere nella mera ricezione di dichiarazioni inesatte dell’esportatore, dato che l’amministrazione non deve verificarne o valutarne la veridicità, ma richiede un comportamento attivo, perchè il legittimo affidamento del debitore è protetto solo se le autorità competenti hanno determinato i presupposti su cui si basa la sua fiducia, mentre la Comunità non è tenuta a sopportare le conseguenze pregiudizievoli di comportamenti scorretti dei fornitori degli importatori (Cass. n. 3468 del 2014). Ne consegue che quando l’errore sia consistito nella mera ricezione delle dichiarazioni inesatte dell’esportatore – in particolare sull’origine della merce – la buona fede non sussiste e il debitore è tenuto a sopportare il rischio derivante da un documento commerciale che si riveli falso in occasione di un successivo controllo (Cass. n. 13770 del 2016; Cass. n. 7702 del 2013).

– Spetta peraltro all’importatore la prova della sussistenza delle condizioni di applicabilità di un regime di tipo agevolativo (Cass. n. 1583 del 2012) e la dimostrazione d’aver agito con diligenza per assicurarsi che siano state rispettate tutte le condizioni per il trattamento preferenziale (Cass. n. 15547 del 2010).

– In particolare, la buona fede dell’importatore non è presunta, non essendo questi esentato da responsabilità per l’adempimento dell’obbligazione doganale, quale dichiarante della merce importata, quand’anche scortata da certificati inesatti o falsificati a sua insaputa (cfr. Corte di giustizia, sent. 17 luglio 1997 in causa C- 97/95).

– Di contro, la scelta effettuata dal contribuente riguardo al soggetto fornitore/esportatore con cui concludere rapporti commerciali e l’intensità e la protrazione nel tempo di tali rapporti lo pongono nelle condizioni di esaminare la merce importata e d’individuarne le origini quanto meno, ad esempio, attraverso la verifica di caratteristiche, tecniche e modi di lavorazione (Cass. n. 5343 del 2006).

– Nel caso di specie, secondo quanto accertato dal giudice del merito, l’errore dell’autorità doganale non è derivato da un comportamento attivo, ma dalle false dichiarazioni rese dall’esportatore in ordine all’origine dei prodotti.

– Correttamente, pertanto, sulla scorta di tale accertamento di fatto – non contestato specificamente dalle ricorrenti sotto il profilo del vizio di motivazione- la CTR ha ritenuto inapplicabile l’esimente di cui all’art. 220 CDC invocata.

– Peraltro – al di là dell’assoluta irrilevanza di talune delle circostanze dedotte dalle due società ai fini della prova della loro buona fede (assicurazioni ricevute dalla venditrice; necessità di acquistare prodotti fabbricati in Asia in quanto i produttori Europei hanno tempi di consegna “astrali”; cessazione dei rapporti commerciali con l’India dopo la scoperta della falsità delle dichiarazioni di origine) e dell’inammissibilità della censura in esame nella parte in cui si fonda su ulteriori circostanze (preteso comportamento omissivo delle autorità doganali indiane e di quelle italiane) di cui avrebbe dovuto essere dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame, nonchè la decisività, previa indicazione ai sensi dell’art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6, del “quando” e del “come” avevano formato oggetto di contraddittorio in appello – può aggiungersi che la buona fede dell’importatore, quand’anche sussistente in astratto, non può rivestire un valore esimente in re ipsa (cfr. Cass. n. 13680 del 2009 e Cass. n. 7837 del 2010), e ciò in quanto: a) per effetto dell’art. 904, lett. e), del Regolamento n. 2454 del 1993, non può procedersi a sgravi o rimborsi all’importazione a seguito della presentazione, anche in buona fede, di certificati falsi, falsificati o irregolari; b) la presentazione in un ufficio doganale di una dichiarazione firmata dal dichiarante o dal suo rappresentante è impegnativa, ai sensi del Reg. CE n. 2454 del 1993, art. 199, per quanto riguarda l’esattezza delle indicazioni riportate nella dichiarazione, l’autenticità dei documenti acclusi e l’osservanza di tutti gli obblighi inerenti al regime considerato; c) vige il principio secondo cui la Comunità non è tenuta a sopportare le conseguente pregiudizievoli dei comportamenti scorretti dei fornitori degli importatori (Cass. n. 4947 del 2012 e Cass. n. 5400 del 2012).

– Il quinto motivo di ricorso si palesa inammissibile, alla luce del costante orientamento di questa Corte secondo cui la domanda di sgravio dei diritti doganali, prevista dal Reg. Cee n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 (codice doganale comunitario), art. 239, ove non sia fondata sulla deduzione del verificarsi di uno dei casi previsti dal Reg. Cee n. 2454/93, artt. 900-903, della Commissione del 2 luglio 1993, ma sia rivolta a far valere una situazione particolare giustificativa dello sgravio medesimo ai sensi di detto Reg. Cee n. 2454/93, artt. 905-909, esula dalla cognizione dell’autorità giudiziaria, investendo scelte e determinazioni di carattere politico (Cass. S.U. nn. 15381/2002, 18360/2009).

– Le spese sono regolate dalla soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna le ricorrenti, in via fra loro solidale, al rimborso delle spese processuali sostenute dall’Agenzia delle Dogane, che liquida in Euro 5600,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Dispone il versamento dell’importo di un ulteriore unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione, il 6 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2020

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