Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4641 del 19/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 19/02/2021, (ud. 15/01/2021, dep. 19/02/2021), n.4641

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2694-2019 proposto da:

ENTE PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

SAD SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AUGUSTO RIBOTY 22,

presso lo studio dell’avvocato ENRICO ZACCARETTI, rappresentata e

difesa dall’avvocato PIERLUIGI MARIA TENAGLIA giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2301 della CORTE d’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 13/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/01/2021 dal Consigliere Dott. CRISCUOLO MAURO;

Lette le memorie depositate dalla controricorrente.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Chieti con sentenza n. 417/2011 ha accolto parzialmente l’opposizione proposta dalla Sad S.r.l. avverso l’ordinanza ingiunzione n. 1/2010 con la quale l’Ente Parco Nazionale della Maiella aveva irrogato la sanzione pecuniaria di Euro 29.501.096,00 per la violazione del combinato disposto della L. n. 394 del 1991, artt. 30 e 13 e delle norme di attuazione emanate dallo stesso Ente, art. 4, comma 3, avendo estratto materiale lapideo in zona ricompresa nel territorio del parco, riducendo la sanzione ad Euro 2.032,00.

La Corte d’Appello di L’Aquila con sentenza n. 2301 del 13 dicembre 2017 rigettava l’appello principale e quello incidentale non condizionato, dichiarando assorbito quello incidentale condizionato.

La Corte distrettuale richiamava l’orientamento, anche dei giudici di legittimità, per il quale, in materia di sanzioni amministrative, se appare possibile nel rispetto del principio di legalità prevedere che delle norme secondarie possano integrare il precetto contenuto nella norma primaria, è tuttavia inibito alle prime di intervenire sull’entità della sanzione.

Ne discendeva che andava disapplicata la delibera dell’Ente Parco laddove prevedeva una sanzione amministrativa diversa da quella prevista dalla legge statale, con la conseguenza che tornavano applicabili le previsioni di cui alla L. n. 394 del 1991, art. 30, atteso che la delibera da disapplicare aveva invece previsto una sostanziale moltiplicazione dei limiti edittali minimi e massimi parcellizzando la condotta unitaria del trasgressore in una serie di condotte la cui illiceità era rapportata al numero di metri cubi interessati dall’attività di scavo.

Quindi, assorbito il ricorso incidentale condizionato finalizzato a conseguire l’annullamento dell’ordinanza per le altre ragioni dedotte in primo grado, rigettava quello incidentale non condizionato in merito alle spese di lite, ritenendo corretta la compensazione delle spese in ragione della soccombenza reciproca delle parti.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Ente Parco Nazionale della Maiella sulla base di un motivo.

La SAD S.r.l. ha resistito con controricorso illustrato da memorie.

Il motivo di ricorso denunzia la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 1 e 10, e della L. n. 394 del 1991, art. 30, laddove il giudice di appello ha disapplicato la Delib. dell’Ente Parco 11 novembre 1998, n. 26, di adeguamento della tabella delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Il ricorso è inammissibile in quanto tardivamente proposto.

La sentenza impugnata è stata pubblicata il 13 dicembre 2017 e da tale data decorre, in assenza di notificazione, il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. che risulta essere pari a sei mesi, atteso che il processo di primo grado risulta introdotto in data 26/2/2010 e quindi in epoca successiva alla data di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, che ha così ridotto il termine lungo di impugnazione (cfr. L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 1, che dispone che la novella si applichi ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore da identificarsi nel 4 luglio 2009).

Il termine per la proposizione del ricorso veniva quindi a scadere in data 13 giugno 2018, laddove il ricorso è stato notificato dall’Ente Parco in data 8/1/2019, ben oltre tale termine, il che ne comporta l’inammissibilità.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al rimborso delle spese che liquida in complessivi Euro 3.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi ed accessori di legge;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso principale a norma degli stessi artt. 1 bis e 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2021

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