Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4641 del 15/02/2019
Cassazione civile sez. VI, 15/02/2019, (ud. 16/01/2019, dep. 15/02/2019), n.4641
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 21208-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
COLACEM SPA, in persona del legale rappresentante, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE GIANTURCO 6, presso lo studio
dell’avvocato FILIPPO SCIUTO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato VITO STUCCI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 161/5/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di GENOVA, depositata il 06/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO
DELLI PRISCOLI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
COLACEM s.p.a. impugnava un avviso di accertamento dell’Agenzia del territorio con il quale era stato modificato da E1 a D8 il classamento di un immobile collocato in area demaniale – portuale: la parte contribuente Colacem contestava tale rideterminazione sostenendo trattarsi di fabbricato insistente su area demaniale facente parte di un compendio destinato al traffico marittimo o ad operazioni strettamente necessarie alle attività portuali e pertanto esente da ICI in quanto privo di autonomia funzionale e reddituale;
la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso;
avverso tale decisione proponeva appello la società contribuente, avanti la Commissione Tributaria Regionale della Liguria, la quale, con sentenza n. 161/5/2017 del 6 febbraio 2017, accoglieva il suddetto appello, affermando che “l’area demaniale facente parte di un compendio destinato al traffico marittimo o ad operazioni strettamente necessarie alle attività portuali ed i fabbricati che insistono su tale area rientrano nella categoria catastale E/1 e sono pertanto esenti dall’ICI in quanto privi di autonomia funzionale e reddituale, essendo destinati ad attività strettamente connesse a quelle portuali”;
avverso detta sentenza l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi e in prossimità dell’udienza depositava memoria; si costituiva con controricorso il contribuente chiedendo il rigetto del ricorso e in prossimità dell’udienza depositava memoria.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
con il primo motivo d’impugnazione la ricorrente Agenzia delle entrate deduce violazione del R.D.L. n. 652 del 1939, artt. 2,5 e 10, convertito con L. n. 1249 del 1939, del D.P.R. n. 1142 del 1949, artt. 6,8 e 40 e del D.L. n. 262 del 2006, art. 2,comma 40, in quanto dalla disamina della statuizione impugnata emerge come la sentenza abbia indebitamente sovrapposto il concetto di funzionalità a livello di destinazione contingente con quello strettamente catastale;
con il secondo motivo d’impugnazione, la ricorrente Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. b), e della L. 28 gennaio 1994, n. 84, art. 21, comma 1, lett. a), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il quadro normativo di riferimento prevede una distinzione tra gli immobili in categoria D/8 nella quale sono ricompresi gli immobili ad uso imprenditoriale mentre nella categoria E rientrano quelli a destinazione particolare, esenti da ICI in quanto destinati a svolgere una pubblica funzione;
con il terzo motivo d’impugnazione, la ricorrente Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, e art. 161 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto il giudice, nella sua motivazione, richiama un precedente giurisprudenziale, di merito ed isolato, con una motivazione per relationem che non dà conto degli argomenti ivi esposti e delle ragioni dell’appellante, con conseguente omissione di adeguata e sufficiente motivazione.
Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., comma 3, (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.
PQM
La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della sezione quinta civile e rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 gennaio 2019.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2019