Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4640 del 28/02/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 4640 Anno 2018
Presidente: MATERA LINA
Relatore: ORICCHIO ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso 55-2014 proposto da:
VISCOLOR SRL 01167650223, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA LAZIO 20-C, presso lo studio dell’avvocato
CLAUDIO COGGIATTI, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ENRICO GIAMMARCO;
– ricorrente
contro

CONDOMINIO
2017
1929

Pcg

RESIDENCE

MAZZIN,

in

persona

dell’Amministratore, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA CASSIODORO 9, presso lo studio dell’avvocato MARIO
NUZZO, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato PAOLO PIETRO PICCIN;

e

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 241/2013 della CORTE D’APPELLO di

Data pubblicazione: 28/02/2018

TRENTO, depositata il 03/09/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 04/07/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO

ORICCHIO.

Rilevato che :
è stata impugnata dalla Viscolor. S.r.l. la sentenza n.
241/2013 della Corte di Appello di Trento con ricorso
fondato su due ordini di motivi e resistito con controricorso
della parte intimata Condominio Residence Mazzin.

proposta dalla odierna società ricorrente avverso la
sentenza di primo grado del Tribunale di Rovereto, che
aveva accolto la domanda di risarcimento danni formulata
dal Condominio .
La vicenda per cui è ricorso trae origine dalla domanda del
medesimo Condominio, svolta nel maggio del 2010, al fine
di ottenere il risarcimento del danno causato dall’odierna
società ricorrente per opere di impermeabilizzazione di
terrazze, di cui al contratto di appalto inter partes del
2.6.1997, opere di poi risultate viziate, come emerso anche
da apposito accertamento tecnico pr’eventivo.
In particolare veniva dedotto dal Condominio che, con gli
interventi svolti in rimedio, era stato riconosciuto il vizio
delle opere da parte della predetta società, la quale viceversa- eccepiva l’intervenuta prescrizione di ogni diritto
e la decadenza dalla garanzia ai sensi degli artt. 1667 e
1668 c.c.. .
Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375, ult. co . c.p.c.
con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata

La gravata decisione aveva rigettato l’impugnazione

rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in
ordine alle quali la Corte deve pronunciare.
Il P.M. ha concluso così come in atti.
E’

stata

depositata

memoria

del

Condominio

controricorrente.

1.

Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di

violazione di legge ed , in particolare e fra l’altro, degli artt.
1668, 1667 e 2946 c.c. con riferimento all’art. 2043 c.c..
Nella sostanza parte ricorrente lamenta l’errata esclusione,
nella fattispecie di cui in narrativa, della prescrizione
dell’azione a garanzia.
Il motivo non può essere accolto.
La ratio della decisione oggi gravata innanzi a questa Corte
è incentrata, innanzitutto, sul fatto che l’assunzione
dell’impegno all’eliminazione dei vili determinava il sorgere
di una obbligazione da parte dell’appaltatore soggetta al
termine ordinario di prescrizione.
In proposito la sentenza impugnata (v. : pp. 9 e 10) si è
fatta carico della contestazione (analoga a quella di cui al
motivo qui in esame) già a suo tempo sollevata, in
proposito, dall’odierno ricorrente.
Quest’ultimo deduce l’inapplicabilità, nell’ipotesi, di ogni
specie di garanzia convenzionale e della possibilità di ricorso
al principio già affermato da questa Corte, con sent. n.
4

Considerato che :

23461/2004, alla cui stregua per i lavori effettuati a seguito
di riconoscimento di vizio o difettosità decorre un ordinario
periodo di prescrizione.
Proprio sul ricorso a tale principio si incentra, più
specificamente, il motivo qui in esame.

l’unica e fondamentale ragione della decisione oggi gravata
innanzi a questa Corte.
Infatti l’affermazione secondo cui l’assunzione dell’impegno
ad eliminare i vizi determina il sorgere di una obbligazione
soggetta al termine ordinario di prescrizione era già stata, a
ben vedere, utilizzata dal Tribunale. di prima istanza solo
“per mera completezza”, laddove la giustificazione addotta
dal Giudice di prime cure a sostegno della ritenuta
fondatezza della domanda attorea era diversa, ritenuta
condivisibile e corretta dalla Corte di merito e, fra l’altro,
neppure oggetto di tempestiva e specifica censura.
In effetti anche la sentenza impugnata, al di là del mero
richiamo (come detto così effettuato anche dal primo
Giudice) al suddetto principio, poggia la decisiva sua ragione
del decidere su altra autonoma e prevalente ratio.
Quest’ultima consiste

nell’aver, con proprio congruo

apprezzamento, ritenuto che gli interventi erano tutti
conseguenza di un errore iniziale dell’opera relativa
all’ancoraggio della copertura.
5

Senonchè tale principio non risulta, invero, aver costituito

In conclusione, quindi, non poteva parlarsi di vizi nuovi, ma
degli stessi vizi che, nel corso del tempo, erano stati riparati
in modógdeguato.
Il motivo, in quanto infondato, va, dunque, respinto.
2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di

del danno.
Il motivo è prettamente relativo aduna valutazione in fatto
già correttamente svolta dal Giudice del merito nell’ambito
delle proprie peculiari prerogative.
Atteso, quindi, il carattere del tutto meritale della questione
valutativa sottesa e la tendenza a perseguire una
rivalutazione non più possibile in questa sede, il motivo deve
essere ritenuto inammissibile.
3.- Il ricorso deve, pertanto, essere.rigettato.
4.-

Le spese seguono la soccombenza e, per l’effetto, si

determinano così come in dispositivo.
5.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a
norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 del D.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte

6

violazione dell’art. 1668 c.c. in relazione alla quantificazione

rigetta il ricorso

e condanna la società ricorrente al

pagamento in favore del Condominio controricorrente delle
spese del giudizio, determinate in C 5.200,00, di cui C
200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del
15% ed accessori come per legge.

2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso
art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda
Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il
4 luglio 2017.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del

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