Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4640 del 26/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 4640 Anno 2014
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 5691-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

2014
90

EUROPA MOTORI SRL;
– intimato –

Nonché da:
EUROPA MOTORI SRL in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.

Data pubblicazione: 26/02/2014

PALUMBO 26, presso lo STUDIO LEGALE TRIBUTARIO &
SOCIETARIO AVVOCATO GAETA, rappresentato e difeso
dagli avvocati GAETA UGO, GAETA CARLO giusta delega a
margine;
– controri corrente e ricorrente incidentale –

AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimato –

avverso la sentenza n. 5/2010 della COMM.TRIB.REG. di
NAPOLI, depositata il 15/01/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/01/2014 dal Consigliere Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto
del ricorso incidentale.

contro

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L’Ufficio Unico delle Entrate Napoli 2 emetteva nei confronti della società Europa Motori s.r.l.
un avviso di accertamento relativo all’anno 2001 con il quale disponeva la ripresa a tassazione di
IVA sul presupposto che la contribuente aveva omesso di fatturare operazioni di acquisto di auto
nuove ed aveva considerato come vendite per conto terzi cessioni di auto vecchie effettuate in
proprio in conto anticipo prezzo, a fronte di acquisto di autovetture nuove.
2.La società contribuente ha proposto ricorso alla CTP di Napoli che dichiarava l’illegittimità
3.L’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate veniva rigettato dalla CTR della Campania con
sentenza n.5/46/10 del 15.1.2010.
3.1 Secondo il giudice di appello l’Agenzia non aveva addotto mezzi probatori idonei a confutare il
legittimo operato dei primi giudici, sicchè ritenendo validi e fondati i motivi esposti nella sentenza
impugnata, la stessa decisione andava confermata.
3.2 Aggiungeva che nel calcolo della percentuale di ricarico i verificatori avevano da un lato
correttamente escluso gli oneri relativi alla messa su strada e le spese, poi disattendendo in concreto
tale procedura.
4.L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassaizone affidato a 4 motivi, al quale ha
resistito la società contribuente con controricorso e ricorso incidentale, affidato a due motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.Con il primo motivo l’Agenzia deduce il vizio della nullità della sentenza per motivazione
apparente, alla stregua dell’art.132 n.4 c.p.c., dell’art.118 disp.att. e dell’art.111 Cost., in relazione
all’art.360 comma 1 n.4 c.p.c.
5.1 Lamenta che al di là dell’apparenza formale, il giudice di appello non aveva fornito alcuna
motivazione idonea a suffragare il rigetto del gravame proposto dall’Agenzia, rimandando
acriticamente alla decisione di primo grado.
6. Con il

secondo motivo l’Agenzia ha dedotto il vizio di omessa motivazione su un fatto

controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art.360 comma 1 n.5 c.p.c. Lamenta che la
CTR non aveva fornito alcuna motivazione in merito alle considerazioni ed alle prove, dirette ed
indirette, fornite dall’Ufficio nell’atto di appello a sostegno della legittimità della pretesa fiscale
dalle quali era possibile acclarare che le vendite dell’usato non erano per conto terzi, ma
costituivano acquisti di auto usate in conto prezzo che la società rivendeva autonomamente, come
tali assoggettate ad IVA.
7. Con il terzo motivo

l’Agenzia lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.54 dpr

n.633/72, in relazione all’art.360 comma 1 n.3 c.p.c.Evidenzia che il giudice di primo grado aveva

dell’avviso.

erroneamente ritenuto insussistenti i presupposti per l’accertamento analitico-induttivo, potendosi
fare luogo a tale modalità di accertamento anche in presenza di contabilità formalmente regolare
purché risultassero altri documenti o elementi anche presuntivi attestanti l’infedeltà da parte del
contribuente.
8. Con il quarto motivo l’Agenzia lamenta l’insufficiente e cotnraddittoria motivazione in ordine al
fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art.360 comma 1 n.5 c.p.c.Evidenzia
considerazione ai fini del prezzo di ricarico di spese ed oneri per la messa in strada, posto che
nell’accertamento non si era fatto cenno a tale questione, invece calcolandosi congruamente la
percentuale di ricarico media ponderata sulla base del tasso di incidenza percentuale del costo delle
auto sostenuto per ogni singolo fornitore preso in esame.
9. La società contribuente, nel controricorso, ha dedotto l’infondatezza delle censure esposte,
rilevando l’esistenza di una motivazione sia pure sintetica idoena a giustificare la decisione
impugnata, non potendosi ritenere che si fosse in presenza di un mero recepimento della decisione
di primo grado.
10.1 motivi 1,2 e 4 meritano un esame congiunto, attenendo tutti a profili correlati alla motivazione
della sentenza impugnata.
10.1 Tali doglianze appaiono fondate.
10.2 Ed invero, giova ricordare che l’ipotesi di nullità della sentenza ricorre oltre che in ipotesi di
difetto assoluto, da un punto di vista materiale, della stessa anche quando si sia in presenza di una
motivazione apparente, ravvisabile quando le ragioni poste a base della decisione siano
radicalmente inidonee ad esprimere la ratio decidendi-cfr.Cass.n.4927/2013; Cass.n.3794/13;Cass.
n. 871/2009; Cass. n. 7672/2003; Cass.n.2067/1998-.
10.3 In questa stessa direzione si è ritenuto che si ha motivazione omessa o apparente quando il
giudice di merito omette di indicare, nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il
proprio convincimento ovvero, pur individuando questi elementi, non procede ad una loro disamina
logico-giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (v. tra le altre Cass. n.
6762 /2006).
10.4 In sostanza, questa Corte è ferma nel ritenere che si sottrae all’obbligo della motivazione, o vi
fa fronte in modo del tutto apparente, il giudice di merito che apoditticamente neghi che sia stata
data la prova di un fatto (o, evidentemente affermi, al contrario, che tale prova sia stata fornita),
omettendo un qualsiasi riferimento sia ai mezzi di prova che ha avuto a specifico oggetto la
circostanza in questione, sia al relativo risultato -v., tra le altre, Cass. n. 987/1980,Cass. n.
871/2009-.

l’imcomprensiblità del riferimento, contenuto nella sentenza impugnata, circa la mancata

10.5 Questa Corte – sent. n.20112/2009- ha poi aggiunto che in materia di contenuto della sentenza,
affinché sia integrato il vizio di “mancanza della motivazione” agli effetti, di cui all’art. 132 cod.
proc. civ., n. 4, occorre che la motivazione manchi del tutto – nel senso che alla premessa
dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della
decisione senza alcuna argomentazione – ovvero che essa formalmente esista come parte del
documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non
10.6 Orbene, rispetto al tema della controversia rappresentato dall’esistenza dei presupposti
giustificativi dell’accertamento analitico induttivo che l’amministrazione aveva giustificato sulla
base di una analitica ricostruzione degli elementi di prova diretta ed indiretta- assenza dei registri di
auto usate, mancata indicazione nella procura a vendere del prezzo di vendita, mancanza di
documentazione attestante il pagamento di provviggione in favore della contribuente per l’attività di
vendita conto terzo- e sulla base della determinazione di un prezzo di ricarico medio relativo
all’attività di vendita di auto nuove, la CTR si è limitata ad affermare l’infondatezza dell’appello
proposto dall’Agenzia e la correttezza della decisione impugnata, senza minimamente operare alcun
vaglio critico della sentenza di primo grado alla stregua delle doglianze dell’appellante.
10.7 Anche il riferimento alle modalità di determinazione del prezzo di ricarico che potrebbero
apparire come un tentativo di motivazione della decisione impugnata lo stesso, oltre a riferirsi
soltanto alla questione del prezzo di ricarico, appare effettivamente incomprensibile proprio in
relazione all’assenza di riferimenti a tale questione all’interno dell’avviso di accertamento. Ciò che
rende totalmente distonica la parte della motivazione anzidetta rispetto ai temi di indagine
propspettati dall’Agenzia in sede di appello.
10.8 Sulla base di tali considerazioni, le doglianze proposte dall’Agenzia appaiono fondate,
determinando l’assorbimento del terzo motivo di ricorso e dei due motivi di ricorso incidentale,
questi ultimi attenendo questioni che dovranno essere riesaminate dal giudice del rinvio.
11. Pertanto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della
Campania per nuovo esame, la quale pure provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di
legittimità
P.Q.M.
la Corte
Accoglie i motivi 1,2 e 4 per quanto di ragione, assorbito il terzo motivo di ricorso ed il ricorso
incidentale.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Campania per nuovo esame,
la quale pure provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del “decisum”.

Co, ì deciso il 14.1.2014 nella camera di consiglio della V sezione civile in
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