Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4640 del 21/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 21/02/2020, (ud. 06/02/2019, dep. 21/02/2020), n.4640

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8235/2013 R.G. proposto da:

Raccorderie Metalliche s.p.a., in persona del suo legale

rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Gregorio Leone

e dall’Avv. Valeria Fontana, elettivamente domiciliata in Roma, via

Luigi Luciani, n. 42, presso lo studio dell’avv. Lorenza Roberta

Leone (studio Salustri e Associati);

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Dogane, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale

dello Stato, in persona del Direttore p.t., con domicilio eletto

presso gli uffici della predetta Avvocatura, in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Liguria depositata il 23 febbraio 2012, n. 22.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 6 febbraio

2019 dal Cons. Salvatore Leuzzi.

Fatto

RILEVATO

che:

– Raccorderie Metalliche s.p.a. propone ricorso, affidato a sei motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria della Liguria n. 22 del 23.2.2012, che ha respinto il suo appello contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di La Spezia che aveva, a sua volta, respinto il ricorso da essa proposto contro tre avvisi di accertamento emessi nei suoi confronti dall’Agenzia delle Dogane per il recupero dei dazi “antidumping” su partite di merci ferrose importate nell’anno 2003, dichiarate di origine indonesiana e risultate invece, a seguito di indagine svolta dall’OLAF, di origine cinese.

– L’Agenzia delle Dogane resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– La ricorrente con il primo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza d’appello per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 1, n. 4, nonchè dell’art. 132 c.p.c., n. 4, per essersi la CTR limitata a fare propria la motivazione della decisione di primo grado, senza esprimere, sia pure sinteticamente, le ragioni del rigetto dei motivi di impugnazione proposti.

– Col secondo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1 e del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, comma 5 bis, avendo i giudici d’appello respinto l’eccezione di nullità, per difetto di motivazione, degli avvisi impugnati trascurando di considerare che gli atti non recavano il contenuto essenziale della relazione OLAF, “limitandosi a richiamare le indagini svolte dall’OLAF e una certa “(OMISSIS)”.

– Col terzo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere i giudici d’appello omesso di pronunciare sull’eccezione di nullità degli atti impositivi per “violazione del principio comunitario del c.d. contraddittorio preventivo”.

– Con il quarto motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 221, n. 3, CDC (Reg. CEE 2913/1992), del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 84 e del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, comma 1, per avere la Commissione tributaria regionale respinto l’eccezione di prescrizione del diritto alla riscossione dei dazi evasi con riferimento alla bolletta IM/4 del 10.1.2003 limitandosi a rilevare che per gli stessi fatti era stato avviato un procedimento penale, senza verificare se la trasmissione della relativa notitia criminis fosse avvenuta prima del decorso del termine prescrizionale triennale.

– Con il quinto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 220 del CDC, lamentando che la CTR abbia ritenuto inoperante l’esimente della buona fede.

– Con il sesto motivo lamenta il vizio di omessa pronuncia della sentenza sulla dedotta questione dell’omessa vigilanza degli organi comunitari in ordine all’origine delle merci.

– Il primo motivo è infondato.

– Il giudice d’appello, lungi dal richiamare per relationem la motivazione della sentenza di primo grado (neppure menzionata), ha infatti esposto con sufficiente chiarezza, sebbene in via sintetica, le ragioni della decisione, evidenziando, da un lato, che era incontroverso che dalle indagini effettuate dall’OLAF, i cui dati salienti erano riportati nei processi verbali di revisione degli accertamenti impugnati, era emerso che i certificati di importazione Form B erano falsi in quanto la merce importata non era stata imbarcata in Indonesia, bensì in Cina, e rilevando dall’altro, sulla scorta di un consolidato indirizzo giurisprudenziale, che, essendo i certificati falsi per fatto imputabile all’esportatore, non poteva operare l’esimente della buona fede.

– Il secondo motivo è infondato.

– Il requisito formale della motivazione dell’atto impositivo di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 7 e, per quanto specificamente attiene agli avvisi di rettifica in materia doganale, di cui al D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, comma 5 bis, deve ritenersi assolto anche attraverso la motivazione per relationem alle risultanze dell’indagine condotta dall’OLAF (pacifica è la giurisprudenza di questa Corte in ordine alla piena legittimità di tale forma di motivazione: ex multis, Cass. n. 8399 del 2013, Cass. 2749 del 2009).

– Segnatamente, in via generale, l’obbligo dell’Amministrazione di allegare tutti gli atti citati nell’avviso (L. n. 212 del 2000, art. 7) va inteso in necessaria correlazione con la finalità “integrativa” delle ragioni che, per l’Amministrazione emittente, sorreggono l’atto impositivo, secondo quanto dispone la L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 3. Il contribuente ha, infatti, diritto di conoscere tutti gli atti richiamati nell’avviso per integrare la motivazione, ma non anche gli eventuali altri atti il cui contenuto sia (quantomeno nella parte rilevante) già riportato nell’avviso o che siano in esso meramente menzionati, ove la motivazione sia già sufficiente (e la loro menzione abbia, pertanto, mero valore “narrativo”): ne deriva che, in caso di impugnazione dell’avviso sotto tale profilo, non basta per il contribuente dimostrare l’esistenza di atti a lui sconosciuti cui quello impositivo faccia riferimento, occorrendo, invece, la prova che almeno una parte del contenuto di quegli atti, non riportata nell’avviso impugnato, sia necessaria ad integrarne la motivazione (v. Cass. n. 26683 del 2009).

– Quanto, poi, specificamente, alla materia doganale, l’avviso di accertamento che si fondi su verbali ispettivi Olaf – i quali hanno carattere riservato (Reg. CE n. 1073 del 1999, art. 8), ma possono essere utilizzati dall’Amministrazione nei procedimenti giudiziari per inosservanza della regolamentazione doganale- è legittimamente motivato ove, rispondendo alle prescrizioni del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, comma 5 bis, riporti nei tratti essenziali, ai fini dell’esercizio del diritto di difesa, il contenuto degli atti presupposti richiamati per relationem ancorchè non allegati (Cass. n. 23985 del 2008), dovendosi ritenere la produzione del rapporto finale OLAF non inclusa tra i requisiti di validità della motivazione dell’atto impositivo (Cass. n. 10118 del 2017)).

– Nel caso di specie, il giudice d’appello ha dunque correttamente affermato (in base ad un accertamento in fatto che la ricorrente non ha specificamente censurato sotto il profilo del vizio di motivazione) che gli atti impugnati erano adeguatamente motivati per relationem, in quanto i processi verbali di revisione allegati agli avvisi riportavano i dati salienti (id est: il contenuto essenziale) delle indagini OLAF: tanto bastava, infatti, a giustificare l’azione di recupero dei dazi non corrisposti ed a porre la società in grado di apprestare le proprie difese, sia limitandosi alla mera negazione dei fatti costitutivi della pretesa (e cioè negando la diversa origine cinese del prodotto, a fronte di documenti di trasporto che segnalava (OMISSIS) quale porto di partenza), sia contrastando gli atti impositivi mediante acquisizione di eventuale ulteriore documentazione e di altri elementi probatori idonei a dimostrare la effettiva origine dei prodotti.

– La questione relativa all’esistenza della motivazione dell’atto impositivo, quale “requisito formale di validità” dell’avviso di accertamento (L. n. 212 del 2000, art. 7; D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, comma 5 bis), va, peraltro, nettamente distinta da quella attinente, invece, alla indicazione ed alla effettiva sussistenza di elementi dimostrativi dei fatti costitutivi della pretesa tributaria (cfr. Cass. n. 10052 del 2000; Cass. n. 5544 del 1998; Cass. n. 459 del 1997), indicazione che non è richiesta – come dianzi osservato quale elemento costitutivo della validità dell’atto, e che rimane disciplinata dalle regole processuali proprie della istruzione probatoria, le quali trovano applicazione nello svolgimento dell’eventuale giudizio introdotto dal contribuente per ottenerne l’annullamento.

– La produzione in giudizio del “rapporto finale” OLAF (nella specie ritualmente depositato – in uno alla (OMISSIS) richiamata negli avvisi impugnati – nel corso del processo di primo grado dall’Amministrazione doganale), ricade quindi nell’ambito degli oneri di deduzione probatoria, e non dei requisiti di validità della motivazione dell’atto impositivo, in quanto mezzo di prova dei fatti costitutivi della pretesa tributaria.

– Non rileva, infine, che negli avvisi fosse richiamata la nota (OMISSIS), in luogo della relazione conclusiva dell’OLAF successivamente formata, atteso che la nota – di cui la ricorrente non ha denunciato, nei gradi di merito, la difformità rispetto alla relazione anzidetta – appartiene al novero delle informazioni acquisite ai sensi del Reg. CE n. 515 del 1997, art. 45, comma 3, che ben possono essere utilizzate dall’Amministrazione nei procedimenti giudiziali per inosservanza della regolamentazione doganale (v. Cass. n. 15780 del 2012; Cass. n. 23985 del 2008): il che spiega, d’altronde, perchè agli Stati membri debba essere trasmesso dall’OLAF anche “ogni documento utile” pertinente all’indagine esterna compiuta (Reg. CE n. 1073 del 1999, art. 9, comma 3).

– Il terzo motivo deve essere respinto.

– Va premesso che “alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111 Cost., comma 2, nonchè di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto” (Cass. n. 2313 del 01/02/2010; ex pluribus conf. Cass. n. 16171 del 28/06/2017; Cass. n. 9693 del 19/04/2018).

– Tanto precisato, va rilevato che l’eccezione svolta dalla ricorrente in appello, sulla quale la CTR non ha pronunciato, è infondata.

– Infatti, secondo la giurisprudenza costante e consolidata di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. nn. 12095/019, 2175/019) in materia doganale, il principio fondamentale dell’Unione del rispetto dei diritti della difesa, di cui il diritto al contraddittorio preventivo è parte integrante, non costituisce una prerogativa assoluta, ma può soggiacere a restrizioni rispondenti ad obiettivi di interesse generale unionale, quale quello di procedere al recupero tempestivo delle entrate proprie, sicchè deve escludersi la violazione di tale principio nel caso in cui l’autorità doganale operi la rettifica di un accertamento omettendo la preventiva audizione dell’interessato, qualora la normativa interna – in particolare il D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, comma 7, (nel testo previgente alla novella del 2012) – consenta al contribuente di proporre ricorso in via amministrativa contro l’atto impositivo e, pur senza prevedere la sospensione automatica dello stesso, rinvii al Reg. (CEE) n. 2913 del 1992, art. 244, il quale, al comma 2, indica le condizioni e, al successivo comma 3, pone i limiti per la concessione della menzionata sospensione (v. Corte di giustizia UE, 20 dicembre 2017, causa C-276/16).

– Il quarto motivo è fondato.

– Il Reg. CEE n. 1697/79 del Consiglio del 24 luglio 1979 prevedeva il termine di prescrizione di tre anni per l’azione di recupero a posteriori dei dazi all’importazione o all’esportazione non riscossi, decorrente dalla data di contabilizzazione dell’importo originariamente richiesto al debitore ovvero, se non vi è stata contabilizzazione, a decorrere dalla data in cui è nato il debito doganale (art. 2).

– A fronte di siffatta regola generale l’art. 3 stabiliva che detto termine “non è applicabile qualora le autorità competenti accertino di non aver potuto determinare l’importo esatto dei dazi (….) legalmente dovuti per la merce in questione, a causa di un atto passibile di un’azione giudiziaria repressiva. In questo caso, l’azione di recupero delle autorità competenti si esercita conformemente alle disposizioni vigenti in materia negli Stati membri”.

– La giurisprudenza comunitaria ha chiarito che, ai fini dell’applicazione dell’eccezione prevista dal Reg. n. 1697 del 1979 cit., art. 3, la norma non esige che azioni giudiziarie repressive siano effettivamente avviate dalle autorità penali dello Stato membro; ragion per cui la qualificazione di un atto come “passibile di un’azione giudiziaria repressiva” rientra nella competenza delle autorità doganali che devono stabilire l’importo esatto dei dazi di cui trattasi (Corte di Giustizia, sentenza 18 dicembre 2007 in causa C62/06, Fazenda Publicà).

– Successivamente, l’art. 221, nn. 3 e 4, del codice doganale comunitario (Reg. CEE del Consiglio n. 2913 del 1992, come modificato dal Reg. CE del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2700 del 2000) ha stabilito che: “3. La comunicazione al debitore non può più essere effettuata tre anni dopo la data in cui è sorta l’obbligazione doganale. Detto termine è sospeso a partire dal momento in cui è presentato un ricorso a norma dell’art. 243 e per la durata del relativo procedimento.

4. Qualora l’obbligazione doganale sorga a seguito di un atto che era nel momento in cui è stato commesso perseguibile penalmente – formula, quest’ultima che ha sostituito quella di “perseguibile a norme di legge” anteriore alla modifica adottata dal Reg. CE n. 2700 del 2000 -, la comunicazione al debitore può essere effettuata, alle condizioni previste dalle disposizioni vigenti, dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 3″.

– Quanto all’ordinamento interno, l’art. 84 del TULD, nel testo applicabile ratione temporis, prevede, analogamente, che “l’azione dello Stato per la riscossione dei diritti doganali si prescrive nel termine di tre anni” (comma 1) e che “qualora il mancato pagamento, totale o parziale, dei diritti abbia causa da un reato, il termine di prescrizione decorre dalla data in cui il decreto o la sentenza, pronunciati nel procedimento penale, sono divenuti irrevocabili” (comma 3).

– La giurisprudenza di questa Corte è andata progressivamente assestandosi nel senso di ritenere che, in tema di tributi doganali, l’azione di recupero “a posteriori” dei dazi all’importazione o all’esportazione può essere avviata dopo la scadenza del termine di tre anni dalla data di genesi dell’obbligazione tributaria e contabilizzazione dell’importo originariamente richiesto quando la mancata determinazione del dazio sia avvenuta a causa di un atto perseguibile penalmente (a prescindere dall’esito – di condanna o assolutorio – del giudizio) purchè sia trasmessa, nel corso del termine di prescrizione e non dopo la sua scadenza, la “notitia criminis”, primo atto esterno prefigurante il nodo di commistione tra fatto reato e presupposto di imposta, destinato ad essere sciolto all’esito del giudizio penale (Cass. n. 8322 del 2013; Cass. n. 8046 del 2013; Cass. n. 5384 del 2012). Ancora di recente, questa Corte ha osservato che ove il mancato pagamento di tributi doganali derivi da un fatto astrattamente configurabile come reato, sia il termine di prescrizione dell’azione di recupero, sia quello di decadenza per la revisione dell’accertamento ai sensi del D.Lgs. n. 374 del 1990, ex art. 11, sono prorogati sino ai tre anni successivi alla data di irrevocabilità della decisione penale, a condizione che nel triennio decorrente dalla data di insorgenza dell’obbligazione doganale – la quale si collega al momento dell’effettuazione dell’importazione, segnando questa il verificarsi di tutti gli elementi costitutivi della pretesa tributaria, l’Amministrazione emetta un atto nel quale venga formulata una notitia criminis, tale da individuare un fatto illecito penalmente rilevante, idoneo ad incidere sul presupposto d’imposta (Cass. nn. 615/018, 26045/016).

– Tale soluzione interpretativa si è perfettamente inserita nell’ambito delle prerogative riservate ai singoli Stati membri dal quadro normativo comunitario sopra succintamente descritto, che non disciplina in alcun modo le cause di interruzione o sospensione del termine di prescrizione in esame (v. Cass. n. 26018 del 2013, che ricorda Corte giust. 17 giugno 2010, C-75/09, Agra s.r.l.);

– Peraltro l’indirizzo anzidetto ha trovato autorevole avallo in

una pronunzia della Corte costituzionale (v. Corte Cost. n. 247 del 2011), la quale ha evidenziato che l’interpretazione offerta in punto di necessità che la notitia criminis intervenga nel triennio vale a rendere il precetto nazionale compatibile con il quadro dei principi costituzionali della certezza dei rapporti giuridici e della ragionevolezza, correlati alla necessità di impedire l’indeterminabile ed indefinita possibilità che l’amministrazione possa realizzare la pretesa impositiva, ritardando a sua discrezione il momento dal quale fare decorrere la sospensione del termine di prescrizione in presenza di condotte penalmente perseguibili.

– A tali principi non risulta essersi conformato il giudice di appello, il quale si è limitato ad affermare che “l’eccezione di prescrizione è infondata poichè trova applicazione l’art. 221 c.p.c., comma 4, essendo stato avviato per gli stessi fatti il procedimento penale”.

– In contrario, il giudice avrebbe dovuto accertare se l’Agenzia, sulla quale ricadeva il relativo onere, avesse documentato l’invio all’Autorità Giudiziaria, entro tre anni dall’insorgenza delle singole obbligazioni tributarie per cui è causa, dell’atto nel quale ipotizzava che, in relazione alle violazioni accertate, il legale rappresentante di Raccorderie Metalliche fosse perseguibile penalmente.

Il quinto motivo è infondato.

Mette conto evidenziare che, come precisato dalla giurisprudenza comunitaria, in tema di tributi doganali, lo stato soggettivo di buona fede dell’importatore richiesto dall’art. 220, n. 2, lett. b, del codice doganale comunitario (Reg. CE n. 2913 del 1992), ai fini dell’esenzione della contabilizzazione a posteriori dei dazi, può essere invocato solo se l’errore dell’autorità sia di natura tale da non poter essere ragionevolmente rilevato da un debitore di buona fede, il quale deve anche aver rispettato tutte le prescrizioni della normativa in vigore in relazione alla sua dichiarazione in dogana. In particolare, detto errore non può consistere nella mera ricezione di dichiarazioni inesatte dell’esportatore, dato che l’amministrazione non deve verificarne o valutarne la veridicità, ma richiede un comportamento attivo, perchè il legittimo affidamento del debitore è protetto solo se le autorità competenti hanno determinato i presupposti su cui si basa la sua fiducia, mentre la Comunità non è tenuta a sopportare le conseguenze pregiudizievoli di comportamenti scorretti dei fornitori degli importatori (Cass. n. 3468 del 2014). Ne consegue che quando l’errore sia consistito nella mera ricezione delle dichiarazioni inesatte dell’esportatore – in particolare sull’origine della merce – la buona fede non sussiste e il debitore è tenuto a sopportare il rischio derivante da un documento commerciale che si riveli falso in occasione di un successivo controllo (Cass. n. 13770 del 2016; Cass. n. 7702 del 2013).

– Spetta invece all’importatore la prova della sussistenza delle condizioni di applicabilità di un regime di tipo agevolativo (Cass. n. 1583 del 2012) e la dimostrazione d’aver agito con diligenza per assicurarsi che siano state rispettate tutte le condizioni per il trattamento preferenziale (Cass. n. 15547 del 2010).

– In particolare, la buona fede dell’importatore non è presunta, non essendo questi esentato da responsabilità per l’adempimento dell’obbligazione doganale, quale dichiarante della merce importata, quand’anche scortata da certificati inesatti o falsificati a sua insaputa (cfr. Corte di giustizia, sent. 17 luglio 1997 in causa C- 97/95);

– Di contro, la scelta effettuata dal contribuente riguardo al soggetto fornitore/esportatore con cui concludere rapporti commerciali e l’intensità e la protrazione nel tempo di tali rapporti lo pongono nelle condizioni di esaminare la merce importata e d’individuarne le origini quanto meno, ad esempio, attraverso la verifica di caratteristiche, tecniche e modi di lavorazione (Cass. n. 5343 del 2006).

– Non va, infine, trascurato che, quand’anche sussistente in astratto, la buona fede dell’importatore non può rivestire un valore esimente in re ipsa (cfr. Cass. n. 13680 del 2009 e Cass. n. 7837 del 2010), e ciò in quanto: a) per effetto del Reg. n. 2454 del 1993, art. 904, lett. e), non può procedersi a sgravi o rimborsi all’importazione a seguito della presentazione, anche in buona fede, di certificati falsi, falsificati o irregolari; b) la presentazione in un ufficio doganale di una dichiarazione firmata dal dichiarante o dal suo rappresentante è impegnativa, ai sensi del Reg. CE n. 2454 del 1993, art. 199, per quanto riguarda l’esattezza delle indicazioni riportate nella dichiarazione, l’autenticità dei documenti acclusi e l’osservanza di tutti gli obblighi inerenti al regime considerato; c) vige il principio secondo cui la Comunità non è tenuta a sopportare le conseguente pregiudizievoli dei comportamenti scorretti dei fornitori degli importatori (Cass. n. 4947 del 2012 e Cass. n. 5400 del 2012).

– Nella specie Raccorderie Metalliche ha omesso di provare la propria buona fede, limitandosi a pretenderla siccome presunta, astenendosi, in tal guisa, dalla dimostrazione che l’errore indotto dall’autorità non fosse riconoscibile da parte sua, nonostante l’esperienza professionale e l’uso dell’ordinaria diligenza, e che tale errore fosse imputabile a comportamento “attivo” delle autorità che rilasciarono il certificato e non si configurasse come meramente passivo, ossia indotto da dichiarazioni inesatte rese dall’esportatore all’autorità doganale (v. Cass. n. 5892 del 2013; Cass. n. 13496 del 2012; Cass. n. 4997 del 2009).

– La società si è infatti limitata ad affermare che “l’errore è stato commesso dall’Autorità doganale indonesiana”; “i certificati di origine erano stati realmente rilasciati dal Ministero Indonesiano”; “nessun avviso era stato pubblicato dalla Comunità Europea per allertare gli operatori sulle importazioni di tubi di metallo provenienti dall’Indonesia”; “le Società produttrici avevano dichiarato espressamente che la merce era originaria dell’Indonesia”, ovvero ad invocare in suo favore circostanze contraddette dagli accertamenti compiuti dagli organi esecutivi dell’OLAF ai sensi del Reg. n. 1073 del 1999 (che, in ragione della loro formazione e per il valore di atti pubblici ad essi attribuibile, ai sensi degli artt. 2699 e 2700 c.c., legittimamente rivelano piena valenza probatoria nei procedimenti amministrativi e giudiziari) e comunque irrilevanti, in quanto non integranti un errore “attivo” dell’autorità doganale indonesiana.

– Il sesto motivo di ricorso si palesa inammissibile, attinendo a questione che non risulta essere stata tempestivamente dedotta nel corso del giudizio di merito e che, peraltro, siccome implicante una violazione omissiva, ad opera di un’istituzione comunitaria, del Trattato istitutivo della CE, non potrebbe essere scrutinata da questa Corte, ma sarebbe sindacabile dalla Corte di giustizia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 265 del trattato stesso.

– All’accoglimento del quarto motivo di ricorso conseguono la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa, per i necessari accertamenti in fatto in punto di prescrizione, alla Commissione regionale della Liguria, in diversa composizione, che liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso e rigetta nel resto; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione, il 6 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2020

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