Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4639 del 28/02/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 4639 Anno 2018
Presidente: MATERA LINA
Relatore: ORICCHIO ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso 18993-2013 proposto da:
“CROSSROAD S.a.s. di CRISTINA IELO & C.”

(p.iva

03681760876) in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE DELLE
MILIZIE 138, presso lo studio dell’avvocato ALEXANDER
ABATE, rappresentata e difesa dall’avvocato ALBERTO
AllARO;
– ricorrente –

2017
1639

D

contro

FALLIMENTO JAM SESSION S.r.l. in Liquidazione (c.f.
Fallimento 02321980340) in persona del Curatore Dott.
Gino Capelli, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO
TRIESTE 87, presso lo studio dell’avvocato BRUNO

Data pubblicazione: 28/02/2018

BELLI, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato LUIGI ANGIELLO;
– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di PARMA, depositato
il 20/06/2013, Rep. 1952/13, Cron.n. 8724/13,

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO
ORICCHIO.

procedimento R.G.n. 4872/09;

Rilevato che :
è state impugnato il decreto (ex art. 98-99 L. Fall.re)
emesso dal Tribunale di Parma in data 14 giungo 2013 con
ricorso fondato su quattro ordini di motivi e resistito con
controricorso della parte intimata ;

Crossroad ;
con memoria , ai sensi dell’art. 380 bis , II co. c.p.c. il
Fallimento controricorrente ha insistito nella già sollevata
eccezione di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 366,
co. I, n, 6 c.p.c.;
il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375, ult. co . c.p.c.
con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata
rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in
ordine alle quali la Corte deve pronunciare.
Considerato che :
1.- Si deve, in via preliminare, procedere all’esame della
questione – del tutto dirimente- della valenza della rinuncia
innanzi citata.
Quest’ultima,

ancorchè

non

accettata,

comporta

inevitabilmente l’inammissibilità del ‘ricorso.
Giova all’uopo rammentare il noto e condiviso principio, già
enunciato da questa Corte, secondo cui “la rinuncia al
ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, è
inidonea a determinare l’estinzione del giudizio se non
3

vi è stata rinunzia al ricorso da parte della parte ricorrente

notificata alle controparti costituite o comunicata ai loro
difensori con apposizione del visto, ma vale comunque a far
venire meno l’interesse alla decisione, determinando
l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso” (

Sez.

3,

Sentenza n. 12743 del 21/06/2016)’.
Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile per

intervenuta carenza di interesse.
3.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano così
come da dispositivo.
4.-

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte

della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello, dovuto per il ricorso
principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 del
D.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.
La Corte
dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la società
ricorrente al pagamento in favore del Fallimento
controricorrente delle spese del giudizio, determinate in C
8.200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre spese generali
nella misura del 15% ed accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del
2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo

4

2.-

a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso
art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda
Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il

7 giugno 2017.

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