Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4639 del 22/02/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4639 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA

ORDINANZA
sul ricorso 21029-2011 proposto da:
COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA 02035220819, in persona
del Sindaco e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE REGINA
MARGHERITA 290, presso lo studio dell’avvocato PONZANO
CARLO, rappresentato e difeso dall’avvocato PANTALEO
GIUSEPPE giusta determinazione sindacale n. 109
dell’8/07/2011 e giusta mandato a margine del

2013

ricorso;

ricorrente

contro

361

PISCIOTTA PAOLINA,

STALLONE NINFA,

elettivamente

domiciliate in ROMA, PIAZZALE CLODIO 14, presso lo
studio dell’avvocato GRAZIANI ANDREA, rappresentate e

*,(,”

Data pubblicazione: 22/02/2013

difese dall’avvocato BARBERA GIUSEPPE giusta mandato
speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 297/2011 della CORTE D’APPELLO
di PALERMO, depositata il 05/03/2011;

consiglio del 16/01/2013 dal Consigliere Relatore
Dott. GTUSEPPA CARLUCCIO;
udito l’Avvocato Giuseppe Pantaleo difensore del
ricorrente che si riporta agli scritti;
udito l’Avvocato Carlucci Angelo (delega Barbera)
difensore delle controricorrenti che si riporta agli
scritti;
presente il P.G. in persona del Dott. CARMELO SGROI
che conferma la relazione.

udita la relazione della causa svolta nella camera di

RITENUTO
che, prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui
agli artt. 376 e 380-bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione;
che la relazione ha il seguente contenuto:
<<1. Paolina Pisciotta e Ninfa Stallone chiedevano al Comune di Campobello di Mazara il risarcimento dei danni subiti per la mancata reflue provenienti dalla rete fog,niaria, a decorrere dal ottobre 1993, richiamando precedenti pronunce, passate in giudicato, dì risarcimento per lo stesso fatto e riferite ai periodi precedenti. Il Tribunale di Marsala- sezione distaccata di Castelvetrano, rigettava la domanda. In accoglimento dell'impugnazione, la Corte di appello di Palermo condannava il Comune al risarcimento di oltre euro 125.000,00 (sentenza del 5 marzo 2011). 2. Avverso la suddetta sentenza, il Comune propone ricorso per cassazione con due motivi. Pisciotta e Stallone si difendono con controricorso. E' applicabile ralione temporis la legge 18 giugno 2009, n. 69. Proposta di decisione 1. Con i due motivi, strettamente connessi, il Comune deduce violazione degli artt. 112 e 342 cod. proc. civ. In sintesi, censura la sentenza impugnata per avere riconosciuto l'ulteriore <>, individuato e quantificato dal consulente del grado
dì appello, insieme al danno per la mancata produzione di reddito dei
fondi, a partire dal 1993, che costituiva, invece, l’unico richiesto dalle
attrici in primo grado e dalle stesse quantificato (nell’atto di appello e
nella precisazione delle conclusioni) nella misura individuata dal
consulente del primo grado.
2. Il ricorso va accolto.

7-0

produzione di reddito dei lori fondi, allagati per il riversatnento di acque

2.1. E’ pacifico (risultando confermato dalla vicenda processuale come
ricostruita nel controricorso) che:
le proprietarie dei fondi chiesero, in primo grado, il danno subito per la
mancata produzione di reddito a decorrere dal 1993;
che, in appello, chiesero il risarcimento dei danni subiti per la mancata
produttività dei fondi, come quantificati dal consulente di primo grado

(oltre 45 mila curo); confermando la richiesta in sede dì precisazione
delle conclusioni.
2.2. Dalla sentenza emerge inequivocabile il riconoscimento (con relativa
quantificazione) anche di una diversa voce dì danno, individuata dal
consulente di secondo grado, consistente nel <>.
La decisione, pertanto, è viziata da ultrapetizione, e va annullata con
rinvio al giudice del merito.>>;
che la suddetta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti

costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.
CONSIDERATO
che il Collegio condivide le osservazioni in fatto e le argomentazioni e le
conclusioni in diritto della relazione;
che i rilievi mossi dai controricorrenti, con memoria, non sono idonei ad
inficiare le argomentazioni della relazione;
che, in particolare, nessun pregio può avere l’allegazione — peraltro senza
riscontri – nella memoria, che la domanda della diversa voce di danno
sarebbe stata proposta in sede di precisazione delle conclusioni in
appello, stante il carattere meramente illustrativo delle memorie, e stante,
comunque, il contrasto con la ricostruzione del processo operata dagli
stessi resistenti nel controricorso;
che, in ogni caso, anche ad ammettere ipoteticamente la proposizione
della stessa nella precisazione delle conclusioni in appello, sarebbe

4

configurabile la violazione dell’art. 345 cod. proc. civ., per il divieto dì
domande nuove, rilevabile d’ufficio;
che, sulla base della giurisprudenza di legittimità, del tutto priva di pregio
è la tesi dei controricorrenti tendente a configurare la domanda dì una
nuova voce di danno come ampliamento del petitum, in presenza di una
originaria domanda di danno specifica, come quella proposta;

Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, che applicherà il
suddetto principio e liquiderà le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
I A. CORTE DI CASSAZIONE
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di
appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese
processuali del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile
– 3, il 16 gennaio 2013.

che, pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla

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