Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4639 del 15/02/2019

Cassazione civile sez. VI, 15/02/2019, (ud. 05/02/2019, dep. 15/02/2019), n.4639

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 6978-2018 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO ERBA 58,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA FINIZIO, rappresentato e

difeso dall’avvocato DANIELA VIGLIOTTI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE, TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 20/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA

NAZZICONE.

Fatto

RILEVATO

– che viene proposto ricorso avverso il decreto del Tribunale di Milano del 20 febbraio 2018, reiettivo del ricorso avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;

– che non svolge difese il Ministero intimato;

– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis

c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

– che l’unico motivo deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 e 11, e della Dir. n. 32 del 2013, art. 46, par. 3, per non avere il Tribunale proceduto alla fissazione dell’udienza per la comparizione delle parti, pur in assenza della disponibilità della videoregistrazione dell’audizione dell’odierno ricorrente compiuta dalla Commissione territoriale;

– che sull’ambito di applicazione della norma invocata pende questione rimessa alla P.U., di cui è opportuno quindi attendere l’esito.

PQM

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2019

Sommario

IntestazioneFattoDirittoP.Q.M.

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