Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4638 del 28/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. L Num. 4638 Anno 2018
Presidente: BRONZINI GIUSEPPE
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

ORDINANZA

sul ricorso 28219-2014 proposto da:
GANGI LUCIANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato SERGIO
GALLEANO che lo rappresenta e difende, giusta delega
in atti;
– ricorrente contro

POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona del
2017
4720

legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190, presso
l’avvocato ROBERTA AIAZZI, dell’AREA LEGALE
TERRITORIALE CENTRO DI POSTE ITALIANE, rappresentata
e difesa dall’avvocato FORTUNATA CIRINO, giusta

Data pubblicazione: 28/02/2018

delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 1511/2014 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 23/05/2014 R.G.N.

8532/2012.

RG 28219\14

La Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 23.5.14, respinse il
gravame proposto da Luciano GANGI avverso la sentenza del locale Tribunale
che dichiarò la legittimità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato
con Poste Italiane s.p.a. dal 1.3.10 al 30.6.10, ai sensi dell’art. 2, comma 1
bis, del d.lgs. n.368\01, aggiunto dal’art.1, comma 558, della L. n. 266\05.
Rilevava la corte capitolina che tale disciplina non contrastava col diritto
Europeo e che erano stati rispettati sia i limiti temporali che percentuali previsti
dalla norma (“Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando
l’assunzione sia effettuata da imprese concessionarie di servizi nei settori delle
poste per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed
ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e
nella percentuale non superiore al 15 per cento dell’organico aziendale, riferito
al 10 gennaio dell’anno cui le assunzioni si riferiscono”).
Che per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il GANGI, affidato a tre
motivi; resiste la società Poste con controricorso.
CONSIDERATO CHE
1.-Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione della clausola 4 e
8.1 dell’Accordo quadro recepito dalla direttiva comunitaria n. 99\70 CE, la
violazione dei principi di non discriminazione e di uguaglianza comunitari,
lamentando in sostanza che l’art. 2, comma 1 bis, del d.lgs. n. 368\01
contrasta col diritto europeo ed in particolare con gli artt. 39 e 49 T.U.E. e con
la direttiva comunitaria 1999\70\CE. Lamenta inoltre che l’art. 2, comma 1 bis,
non poteva essere interpretato prescindendo da quanto disposto dall’art. 1 del
d.lgs n. 368\01, e dunque non poteva ritenersi un’ipotesi di assunzione a
termine acausale, prescindendo dai principi di cui all’art. 1 e dal diritto
comunitario (europeo), anche alla luce dell’art.5, comma 4 bis, d.lgs n. 368\01
(circa il limite massimo di 36 mesi)
1.1.- Il motivo è infondato, avendo questa Corte più volte affermato che la
norma in questione (comma 1 bis dell’art. 2 d.lgs. n. 368\2001) è stata
ritenuta legittima dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 214/2009, e che
questa Corte, inoltre, ha già evidenziato che tale disposizione non contrasta
con l’ordinamento comunitario (cfr. da ultimo Cass. 23.9.2014 n. 19998), in
quanto, peraltro, come rilevato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (C20/10, Vino), è giustificata dalla direttiva 1997/67/CE, in tema di sviluppo del
mercato interno dei servizi postali, non venendo in sostanza in rilievo la
direttiva 1999/70/CE, in tema di lavoro a tempo determinato, neppure con
riferimento al principio di non discriminazione, che è affermato per le disparità
di trattamento fra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo
indeterminato, ma non anche per le disparità di trattamento fra differenti
categorie di lavoratori a tempo determinato (Cass. 11.7.2012 n. 11659). La
sentenza impugnata risulta dunque corretta alla luce dei principi affermati da
questa Corte in materia, e cioè che l’art. 2, comma 1 bis, del d.lgs. n. 368 del
2001, aggiunto dall’art. 1, comma 558, della legge n. 266 del 2005, ha
3

RILEVATO CHE

introdotto, per le imprese operanti nel settore postale, un’ipotesi di valida
apposizione del termine autonoma rispetto a quelle stabilite dall’art. 1, comma
1, del d.lgs. n. 368 del 2001, richiedendo esclusivamente il rispetto dei limiti
temporali, delle percentuali (sull’organico aziendale) e non anche l’indicazione
delle ragioni giustificative dell’apposizione del termine, dovendosi escludere che
tale previsione sia irragionevole – come positivamente valutato dalla Corte
costituzionale con la sentenza n. 214 del 2009 – o contrasti con il divieto di
regresso contenuto nell’art. 8 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva
99/70/CE, trattandosi di disposizione speciale, introdotta accanto ad altra
analoga previsione speciale, con la quale il legislatore si è limitato ad operare
una tipizzazione della ricorrenza di esigenze oggettive, secondo una
valutazione di tipicità sociale. Ne consegue che per i relativi contratti di lavoro
non opera l’onere di indicare sotto il profilo formale, e di rispettare sul piano
sostanziale una causale, oggettiva e di natura temporanea, giustificatrice
dell’apposizione di un termine al rapporto (Cass. sez.un. n. 11374\16, Cass.
26.7.2012 n. 13221, Cass. 2.7.2015 n. 13609, Cass. n. n.2324\16).
Anche la denunciata inapplicabilità della norma se non agli addetti al servizio
postale in senso stretto è infondata, avendo questa Corte più volte affermato
(cfr. in particolare Cass. n. 13609\15) che in tema di contratto di lavoro a
tempo determinato, l’art. 2, comma 1 bis, del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368,
fa riferimento esclusivamente alla tipologia di imprese presso cui avviene
l’assunzione – quelle concessionarie di servizi e settori delle poste – e non
anche alle mansioni del lavoratore assunto, in coerenza con la “ratio” della
disposizione, individuata nella possibilità di assicurare al meglio lo svolgimento
del cd. “servizio universale” postale, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del d.lgs. 22
luglio 1999, n. 261, di attuazione della direttiva 1997/67/CE, mediante il
riconoscimento di una certa flessibilità nel ricorso allo strumento del contratto a
tempo determinato, pur sempre nel rispetto delle condizioni inderogabilmente
fissate dal legislatore. Non risulta dunque condivisibile la tesi secondo cui la
legittimità delle assunzioni de quibus andava verificata con esclusivo
riferimento al personale addetto al servizio postale propriamente detto,
dovendosi rammentare che, anche in applicazione del criterio ermeneutico di
cui all’art. 12, comma 1, delle preleggi, “il predetto comma 1 bis fa esclusivo
riferimento alla tipologia dell’impresa presso cui avviene l’assunzione (“imprese
concessionarie di servizi nei settori delle poste”) e nient’affatto alla tipologia
delle mansioni a cui sia destinato il lavoratore assunto. Ciò trova conferma nel
raffronto con la disposizione di cui al precedente comma 1 dell’art. 2 d.lgs n.
368\01, relativa alle aziende di trasporto aereo e a quelle esercenti i servizi
aeroportuali, in relazione alle quali è stato invece previsto che l’assunzione a
termine è consentita all’ulteriore condizione che “abbia luogo per lo
svolgimento dei servizi operativi di terra e di volo, di assistenza a bordo ai
passeggeri e merci’, valorizzando quindi specificamente, a differenza di quanto
stabilito dal comma 1 bis, la tipologia delle mansioni del lavoratore assunto.
Che la ragione giustificatrice della norma (nonché il fondamento della sua
legittimità costituzionale) risieda nella tipologia della impresa datrice di lavoro,
a prescindere da qualsivoglia incidenza delle mansioni in concreto affidate al

4

RG 28219\14

lavoratore a termine, è stato del resto riconosciuto anche dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 214/2009, laddove, nel dichiarare non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1 bis, d.lgs.
n. 368/01, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 101, 102 e 104
della Costituzione, ha evidenziato come non sia irragionevole che alle “imprese
tenute per legge all’adempimento” dell’onere di assicurare lo svolgimento dei
servizi relativi alla raccolta, allo smistamento, al trasporto ed alla distribuzione
degli invii postali, nonché la realizzazione e l’esercizio della rete postale
pubblica (i quali “costituiscono attività di preminente interesse generale”, ai
sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di
attuazione della direttiva 1997/67/CE, la quale, a sua volta, impone all’Italia di
assicurare lo svolgimento del c.d. “servizio universale”) sia riconosciuta una
certa flessibilità nel ricorso (entro limiti quantitativi comunque fissati
inderogabilmente dal legislatore) allo strumento del contratto a tempo
determinato”, cfr. Cass. n. 2324\16. deve rammentarsi quanto già affermato in
argomento da questa Corte (Cass. 2.7.2015 n. 13609), secondo cui, in
applicazione del criterio ermeneutico di cui all’art. 12, comma 1, delle preleggi,
“il predetto comma 1 bis fa esclusivo riferimento alla tipologia dell’impresa
presso cui avviene l’assunzione (“imprese concessionarie di servizi nei settori
delle poste”) e nient’affatto alla tipologia delle mansioni a cui sia destinato il
lavoratore assunto. Ciò trova conferma nel raffronto con la disposizione di cui
al precedente comma 1, relativa alle aziende di trasporto aereo e a quelle
esercenti i servizi aeroportuali, in relazione alle quali è stato invece previsto
che l’assunzione a termine è consentita all’ulteriore condizione che “abbia luogo
per lo svolgimento dei servizi operativi dì terra e di volo, dì assistenza a bordo
ai passeggeri e merci’, valorizzando quindi specificamente, a differenza di
quanto stabilito dal comma 1 bis, la tipologia delle mansioni del lavoratore
assunto. Che la ragione giustificatrice della norma (nonché il fondamento della
sua legittimità costituzionale) risieda nella tipologia della impresa datrice di
lavoro, a prescindere da qualsivoglia incidenza delle mansioni in concreto
affidate al lavoratore a termine, è stato del resto riconosciuto anche dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 214/2009, laddove, nel dichiarare non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1 bis, d.lgs.
n. 368/01, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 101, 102 e 104
della Costituzione, ha evidenziato come non sia irragionevole che alle “imprese
tenute per legge all’adempimento” dell’onere di assicurare lo svolgimento dei
servizi relativi alla raccolta, allo smistamento, al trasporto ed alla distribuzione
degli invii postali, nonché la realizzazione e l’esercizio della rete postale
pubblica (í quali “costituiscono attività di preminente interesse generale”, ai
sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di
attuazione della direttiva 1997/67/CE, la quale, a sua volta, impone all’Italia di
assicurare lo svolgimento del c.d. “servizio universale”) sia riconosciuta una
certa flessibilità nel ricorso (entro limiti quantitativi comunque fissati
inderogabilmente dal legislatore) allo strumento del contratto a tempo
determinato”.

5

RG 28219\14

RG 28219\14

1 bis del ridetto art. 2 non contiene alcuna limitazione in tal senso, a differenza
di quanto previsto dal comma 1 (inerente le aziende di trasporto aereo o
esercenti i servizi aeroportuali), ove invece vi è un riferimento ad ambiti
aziendali più ristretti (aeroporti minori) con necessità di autorizzazione da parte
della direzione provinciale del lavoro. Non può del resto sottacersi, come sopra
rammentato, che all’attuale società Poste Italiane è affidato il servizio
‘universale’ postale su tutto il territorio nazionale (cfr.Cass. n. 2324\16).
3.- Con il secondo motivo il ricorrente si duole dell’erroneo riconoscimento della
prova del limite percentuale del 15%, anche con riferimento all’invocato
principio del ‘full time equivalenti.
Anche tale motivo è infondato. Ed invero la doglianza secondo cui il calcolo
della percentuale del 15% dell’organico andrebbe considerata non ‘a testa’,
ovvero computando ogni dipendente della società in modo eguale, ma
distinguendo i lavoratori in base all’orario di lavoro effettivamente svolto dai
vari dipendenti a tempo indeterminato (cioè conteggiando i lavoratori part time
in proporzione all’orario effettuato), anche alla luce dell’art.6 del d.lgs. n.
61\00, non ha alcun fondamento normativo.
Ed infatti la lettera della legge (art. 2, comma 1 bis in esame) non distingue tra
lavoratori part time e full time, né fa alcun riferimento all’art. 6 dell’invocato
d.lgs. n. 61\00, ciò che del resto renderebbe il calcolo della percentuale di
assunti a termine particolarmente gravosa ed in contrasto con i fini di
agevolazione dello svolgimento del servizio postale, che costituisce “attività di
preminente interesse generale”, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto
legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di attuazione della direttiva 1997/67/CE, la
quale, a sua volta, impone all’Italia di assicurare lo svolgimento del c.d.
“servizio universale”, con conseguente flessibilità nel ricorso (entro limiti
quantitativi fissati) allo strumento del contratto a tempo determinato. Il motivo
difetta peraltro dì autosufficienza, non avendo il ricorrente dedotto, prima
ancora di aver indicato le prove fornite al riguardo, se e quanti lavoratori stabili
ma part time fossero alle dipendenze di Poste al 1°gennaio dell’anno di
riferimento e computati indistintamente. Del resto questa Corte, sia pur con
riferimento all’analogo contingentamento previsto dall’art. 8, comma 3, del
c.c.n.l. del 26 novembre 1994 per i dipendenti dell’Ente Poste Italiane, escluse
la rilevanza del criterio del cd. “full time equivalenti, Cass. n. 3031\14.
4.- Il ricorso deve essere pertanto rigettato, con regolamentazione delle spese
secondo soccombenza e come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio di legittimità, pari ad €.200,00 per esborsi ed €.3.500,00 per
compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. Ai sensi
dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\02, nel testo risultante dalla L.
24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
6

2.-Quanto ancora all’ambito aziendale entro cui poter procedere alle assunzioni
termine de quibus, oggetto del 3°motivo di ricorso, deve ribadirsi che il comma

RG 28219\14
unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello
stesso art.13.

Roma, così deciso nella Adunanza camerale del 28 novembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA