Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4637 del 25/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 25/02/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 25/02/2011), n.4637

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21442-2006 proposto da:

SAVIM SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del Liquidatore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA EDOARDO D’ONOFRIO 43, presso lo

studio dell’avvocato CASSANO UMBERTO, che lo rappresenta e difende,

giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimati –

avverso la decisione n. 4847/2005 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di

ROMA, depositata il 30/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/01/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

udito per il ricorrente l’Avvocato CASSANO, che ha chiesto la cessata

materia del contendere per avvenuto pagamento della somma oggetto

della controversia;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Savim s.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Regionale della CTR del Lazio dep. il 30/05/2005 che aveva rigettato l’appello della contribuente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Centrale che aveva rigettato il ricorso della società contribuente in ordine alla cartella esattoriale n. (OMISSIS) per imposta di registro; la CTR, in particolare, escludeva l’estraneità della ricorrente alla compagine societaria per assunta omonimia.

La ricorrente fonda il ricorso su violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

La causa è stata rimessa alla decisione in pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 369 c.p.c., comma 1, n. 3)”, senz’altro specificare, ma insistendo sulle ragioni della dedotta estraneità e assumendo altresì di avere presentato domanda di condono con effetto estintivo immediato senza alcuna necessità di attestazione dell’Ufficio.

Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente non indica in alcun modo le norme che si assumono violate.

Di poi il profilo relativo all’estraneità appare introdurre inammissibili censure di merito (in particolare per le decisioni della Commissione tributaria centrale il giudizio sul merito non è nemmeno censurabile sotto il profilo del vizio motivazionale).

Il ricorso per cassazione avverso le decisioni della Commissione Tributaria Centrale è proponibile invero solo ai sensi dell’art. 111 Cost. e, con il relativo rimedio straordinario, sono deducibili soltanto i vizi di violazione di legge ma non anche quelli di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (Cass. civ., Sezioni Unite, 9 dicembre 1996, n. 10952; Cass. civ. 10 aprile 1998, n. 3719;

Cass. 11 febbraio 1999, n. 1147).

Per quanto concerne poi il condono il ricorso è del tutto privo di autosufficienza.

Non si provvede sulle spese non essendosi l’Amministrazione difesa.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2011

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