Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4637 del 22/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 22/02/2017, (ud. 15/12/2016, dep.22/02/2017),  n. 4637

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano President – –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12843-2016 proposto da:

C.D., + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso, AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente-

avverso il decreto n. 1779/2015 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 24/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. ORILIA LORENZO;

udito l’Avvocato.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1 Con Decreto 24 novembre 2015 la Corte d’Appello di Perugia ha respinto l’opposizione proposta da A.A. e gli altri soggetti indicati in epigrafe contro il precedente decreto del consigliere delegato che aveva dichiarato inammissibili le loro domande di equa riparazione in relazione alla durata irragionevole di un giudizio lavoristico svoltosi davanti al TAR Lazio dal 7.7.2000 al 29.1.2014 (data di pubblicazione della sentenza).

Per giungere a tale soluzione la Corte perugina ha osservato che, essendo passati oltre sei mesi tra la data del passaggio in giudicato della sentenza del TAR (29.7.2014) e quella di proposizione della domanda di equa riparazione (23.7.2015) il ricorso era palesemente tardivo, dovendosi ritenere la sentenza conclusiva del giudizio presupposto soggetta al termine di impugnazione di sei mesi (D.Lgs. n. 104 del 2010, ex art. 92, comma 3, applicabile anche ai processi in corso) e non a quello di un anno previsto dall’art. 327 c.p.c., (vecchia formulazione) riguardante i soli giudizi civili.

La Corte d’Appello ha considerato inoltre il mancato deposito della domanda di prelievo, prescritto a pena di improponibilità, ed ha escluso profili di illegittimità costituzionale. Infine, ha ritenuto giustificata la condanna al pagamento della sanzione processuale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 5 quater, nella misura di Euro 1.000,00 per ciascuno dei ricorrenti.

2 Per la cassazione di tale decreto l’ A. e gli altri opponenti ricorrono con sei motivi.

Il Ministero della Giustizia ha presentato un atto di costituzione solo ai fini della partecipazione all’udienza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 Con un primo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 2, dell’allegato 3, titolo 2, (Codice del processo amministrativo) nella parte in cui prevede che “per i termini che sono in corso alla data di entrata in vigore del Codice continuano a trovare applicazione le norme previgenti”.

1.2 Con un secondo motivo i ricorrenti deducono ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, l’eccezione di illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 104 del 2010, nella parte in cui all’art. 2 dell’allegato 3 titolo 2, prevede che per i termini che sono in corso alla data di entrata in vigore del Codice continuano a trovare applicazione le norme previgenti” perchè eccedente i limiti della delega conferita al Governo dalla L. 19 giugno 2009, n. 69, art. 44, per ciò stesso per contrasto con all’art. 76 Cost. e art. 77 Cost., comma 1.

1.3 Con un terzo motivo deduce ancora l’illegittimità della medesima disposizione, ma per contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 Cost., nonchè per contrasto con l’articolo 6 primo comma della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e per ciò stesso per contrasto con l’art. 117 Cost..

1.4 Con un quarto motivo i ricorrenti denunziano violazione e/o erronea applicazione del D.L. n. 112 del 2009, art. 54, comma 2, come convertito e ulteriormente modificato nella parte in cui prevede che “la domanda di equa ripara ione non è proponibile se nel giudizio amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, non è stata presentata istanza di prelievo” per contrasto con l’art. 6 e 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo alla luce della sentenza C.E.D.U. 25.2.2016 (Caso Olivieri e altri).

1.5 Con un quinto motivo i ricorrenti deducono la eccezione di illegittimità costituzionale del D.L. n. 112 del 2009, art. 54 comma 2, nella parte in cui prevede che “la domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, non è stata presentata istanza di prelievo” per contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 Cost. nonchè per contrasto con l’art. 6, comma 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e ciò per contrasto con l’art. 117 Cost., comma 1.

1.6 Con un sesto ed ultimo motivo i ricorrenti denunziano infine, sotto vari profili, violazione e/o erronea applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 5 quater, che prevede la possibilità di infliggere una sanzione processuale in caso di inammissibilità o manifesta infondatezza della domanda per equa riparazione.

2 I primi tre motivi, per il loro comune riferimento al termine lungo per impugnazione delle sentenze del giudice amministrativo (ai fini della individuazione del dies a quo per la proposizione della domanda di equa riparazione) possono essere trattati unitariamente: ebbene, essi sono privi di fondamento.

Come questa Corte ha già avuto modo di osservare, il D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 92, prevede che, in difetto della notificazione della sentenza, l’appello si propone entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, mentre l’ultrattività della disciplina previgente (e quindi del termine annuale per proporre impugnazione), disposta dall’art. 2 dell’allegato 3 al medesimo codice, vale “per i termini che sono in corso alla data di entrata in vigore del codice”. In questo quadro normativo, l’ultrattività della disciplina previgente è prevista non per i processi in corso in primo grado alla data di entrata in vigore del codice del processo amministrativo, ma, appunto, “per i termini che sono in corso alla data di entrata in vigore del codice” per essere già stata pubblicata la sentenza di primo grado e pendente il termine per proporre impugnazione: di conseguenza, alle sentenze pubblicate dopo l’entrata in vigore del codice del processo amministrativo si applica la nuova disciplina dei termini per le impugnazioni (Sez. 6 – 2, Sentenza n. 17377 del 01/09/2015 Rv. 636293); v. altresì Cass. nn. 7326/15, 5299/15, 12575/15 e 23373/14).

Tale interpretazione trova riscontro anche nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, ove pure è stato affermato più volte che l’art. 2 dell’allegato 3 del codice del processo amministrativo, il quale con norma transitoria dispone che per i termini in corso alla data di entrata in vigore del codice stesso (16.9.2010) continuano ad operare le norme previgenti, non trova applicazione ai casi in cui il mutamento del termine – come quello c.d. lungo per proporre appello – sia già entrato in vigore anteriormente al deposito della sentenza impugnata. Ciò in quanto già prima dell’entrata in vigore del c.p.a., le norme del c.p.c. si applicavano al giudizio amministrativo in quanto compatibili e salvo non fosse diversamente previsto.

Tra dette norme si applicava l’art. 327 c.p.c., che nel testo modificato dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17, entrato in vigore il 4.7.2009, prevede per l’impugnazione il termine (non più di un anno, ma) di sei mesi (v. Cons. Stato nn. 4055/13, 6646/12 e 5793/11).

La contraria tesi dei ricorrenti, fondata in definitiva su una lettura personale della disposizione normativa si scontra con la costante giurisprudenza di questa Corte e pertanto non coglie nel segno, mentre la questione di legittimità costituzionale per eccesso di delega è manifestamente infondata: l’art. 44, comma 2, lett. g) della legge di delega (L. 18 giugno 2009, n. 69 Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonchè in materia di processo civile) prevede espressamente che i decreti legislativi di cui al comma 1, oltre che ai principi e criteri direttivi di cui alla L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 20, comma 3, in quanto applicabili, si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi: “g) riordinare il sistema delle impugnazioni, individuando le disposizioni applicabili, mediante rinvio a quelle del processo di primo grado, e disciplinando la concentrazione delle impugnazioni,l’effetto devolutivo dell’appello, la proposizione di nuove domande, prove ed eccezioni”.

Come si vede, in materia di impugnazioni, la delega non prevede rinvii al processo civile in tema di disciplina transitoria e limita invece il campo di operatività del delegato ad altri temi (rinvio alle norme del processo di primo grado, concentrazione delle impugnazioni ed effetto devolutivo dell’appello, disciplina dei “nova”): dunque l’eccesso di delega non sussiste così come non sussiste la violazione dell’art. 6 CEDU sotto il profilo della compressione del diritto di difesa, essendo più che ragionevole il termine di sei mesi.

Sulla disparità di trattamento rispetto all’appellante di una sentenza emessa da un giudice civile la questione, così come prospettata, è irrilevante perchè mal posta: i ricorrenti non sono affatto “appellanti” (e certo qui non si discute della tempestività dell’appello nel giudizio presupposto). La questione avrebbe dovuto, semmai, essere prospettata con riferimento alla diversa posizione tra chi intende agire per l’equa riparazione con riferimento ad un giudizio presupposto di natura civile e chi invece si duole della lungaggine di un giudizio amministrativo, ma sotto il profilo della formazione del giudicato formale e, in definitiva, del computo del termine di decadenza.

Pertanto non può parlarsi in questa sede di mutamento di regole “a giudizio in corso” e di violazione del principio di affidamento ed in ogni caso la disposizione transitoria del processo amministrativo che ha disciplinato le regole sui termini dell’appello nel giudizio presupposto è entrata in vigore ben prima della pubblicazione della sentenza: ben diversa sarebbe stata l’ipotesi se le regole fossero mutate in pendenza del termine per impugnare, ma tale evenienza è stata espressamente esclusa dal legislatore, come si visto.

3 Sulla scorta di quanto esposto, non merita nessuna censura la prima ed autonoma ratio decidendi utilizzata dalla Corte d’Appello (tardività del ricorso di equa riparazione per decorrenza del termine semestrale di decadenza) e, conseguentemente vanno dichiarate inammissibili, per difetto di interesse, le ulteriori due censure, con cui si attacca l’altra ratio utilizzata dalla Corte perugina per giustificare la correttezza della pronuncia del consigliere delegato sull’an debeatur (improponibilità della domanda per mancanza di istanza di prelievo): come infatti, costantemente affermato da questa Corte, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle “rationes decidendi” rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (tra le varie, v. Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012 Rv. 621882; Sez. 3, Sentenza n. 12372 del 24/05/2006 Rv. 590852; Sez. 1, Sentenza n. 10420 del 18/05/2005 Rv. 580893).

4 Resta da esaminare la censura (sesto motivo) sulla sanzione processuale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 5 quater.

La censura è infondata sotto tutti i profili in cui si articola:

– lo è innanzitutto sotto il primo profilo (insussistenza delle condizioni per la declaratoria di inammissibilità del ricorso alla luce della sentenza CEDU 25.2.2016, caso Olivien) perchè quando la Corte d’Appello ha deciso l’opposizione la sentenza CEDU non era stata ancora emessa; e poi perchè i motivi di ricorso sulla rilevanza dell’istanza di prelievo sono stati dichiarati inammissibili;

– lo è sotto il secondo profilo (insussistenza delle condizioni per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per il principio dell’affidamento incolpevole ovvero della scusabilità dell’errore) perchè introduce questioni di diritto di cui non risulta la preventiva devoluzione al giudice di merito e dunque da ritenersi nuove (v. tra le varie, v. sez. 1, Sentenza n. 25546 del 30/11/2006 Rv. 593077; Sez. 3, Sentenza n. 15422 del 22/07/2005 Rv. 584872 Sez. 3, Sentenza n. 5070 del 03/03/2009 Rv. 606945).

– lo è sotto il terzo profilo (irrazionalità della condanna nei confronti di ciascun ricorrente, benchè si trattasse di ricorso collettivo e quindi di unica domanda) perchè la formula legislativa (“…condanna il ricorrente…”) deve intendersi – nel caso di ricorso proposto da più soggetti – come riferita a ciascuno di essi: ragionare diversamente significherebbe annullare la finalità deterrente della norma a cui ha mirato il legislatore, posto che in tale materia sono tutt’altro infrequenti i ricorsi di equa riparazione proposti collettivamente da decine e a volte anche da centinaia di soggetti.: la decisione della Corte d’Appello appare dunque corretta oltre che coerente col principio, valevole nell’ipotesi inversa, secondo cui, in caso di accoglimento della domanda di equa riparazione l’indennizzo viene attribuito per intero a ciascuno dei ricorrenti e non già al gruppo;

– lo è infine, sotto il quarto profilo (inopportunità della applicazione della sanzione stante l’evidente incertezza giuridica nell’interpretazione della norma transitoria di cui all’art. 2, all. 3 codice del processo amministrativo e la non necessari età dell’istanza di prelievo, anche per evitare un danno ulteriore agli istanti): trattasi invero di una mera censura in fatto, che interferisce nel potere direzionale del giudice di merito, come tale non prospettabile in questa sede.

In conclusione, il ricorso va respinto con addebito di spese alla parte soccombente.

Trattandosi di procedimento esente, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento che liquida in Euro 800,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA