Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4637 del 15/02/2019

Cassazione civile sez. VI, 15/02/2019, (ud. 05/02/2019, dep. 15/02/2019), n.4637

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 992-2018 proposto da:

M.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MANZONI 81,

presso lo studio dell’avvocato EMANUELE GIUDICE, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMSSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BRESCIA, in persona del Ministro

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2011/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 07/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/02/2019 dal Presidente Relatore Dott. FRANCESCO

ANTONIO GENOVESE.

Fatto

CENNI DEL FATTO E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’appello di L’Aquila ha confermato la decisione adottata dal Tribunale di quella stessa città che aveva ha respinto il ricorso proposto dal sig. M.I.J., cittadino del Bangladesh, avverso il provvedimento negativo del Ministero dell’Interno – Commissione territoriale di Ancona che aveva respinto le richieste di protezione internazionale e il permesso di soggiorno per motivi umanitari, invocati sulla base di una vicenda personale secondo la quale, maltrattato in patria da una matrigna e dai suoi familiari, essendosi il padre risposato, ed avendo lui trovato rifugio nella famiglia della moglie che lo aveva aiutato economicamente ad espatriare, essendo malato di reni e del tutto indigente, anche nell’ambiente di provenienza, per cui, passando per la Libia dopo qualche tempo di ulteriori peregrinazioni e sofferenze, si era imbarcato per l’Italia.

Secondo il giudice del gravame, andavano respinte le richieste del ricorrente di riconoscimento anche della protezione umanitaria non ravvisandosi nella sua condizione una delle situazioni di vulnerabilità atte a giustificare la richiesta di permesso, atteso che i motivi economici allegati non gli precluderebbero il rientro in Patria..

Avverso tale provvedimento ricorre il sig. M.I.J. con due mezzi con i quali lamenta plurime violazioni di legge: a) il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e TU, art. 5, comma 6, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998; b) omesso esame di un fatto decisivo.

Il Ministero non ha svolto difese.

Considerato che non ricorrono le condizioni per la decisione camerale di sesta civile e che è opportuno che la causa sia trattata in pubblica udienza di prima sezione.

PQM

Rinvia la causa alla PU della prima sezione civile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-1 sezione civile, il 5 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2019

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