Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4636 del 22/02/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4636 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: ACIERNO MARIA

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 6835-2012 proposto da:
TANG

YAJING

TNCYNG72L62Z210C,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GARIGLIANO 74/A, presso lo
studio dell’avvocato STRACCIA VIVIANA, rappresentata e
difesa dall’avvocato SPALLA PIERO, giusta delega a
margine del ricorso;
– ricorrente contro
2013
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QUESTURA DI ROMA,
PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI ROMA;
– intimati –

avverso l’ordinanza R.G.

485/2011v del GIUDICE DI PACE

di ROMA, depositata il 09/01/2012;

Data pubblicazione: 22/02/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 09/01/2013 dal Consigliere Relatore
Dott. MARIA ACIERNO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del

Dott. AURELIO GOLIA.

R.g. 6835/2012
Rilevato che è stata depositata la seguente relazione ai sensi
dell’art.380 bis cod. proc. civ. nel procedimento civile
iscritto al R.C. 6835 del 2012; “Rilevato che nel

l’opposizione all’espulsione amministrativa disposta dal
Prefetto di Roma il 31 dicembre 2010 a carico della cittadina
straniera ricorrente, sulla base dei seguenti rilievi :
a)

la notifica del rigetto della domanda di emersione al

solo datore di lavoro deve reputarsi corretta alla luce della
legge n. 102 del 1999;
b)

le contestazioni relative a tale diniego esulano dalla

competenza del giudice di pace;
c)

il provvedimento di espulsione, emesso ai sensi dell’art.

14 comma 5 bis, 5 ter e 5 quater del d.lgs n. 286 del 1998 non
contrasta con le prescrizioni della Direttiva CE 115/2008 in
quanto non vi è prova

che lo straniero abbia richiesto al

prefetto, la concessione di un periodo per la partenza
volontaria;
d)

il provvedimento di espulsione risulta adeguatamente

motivato;
Considerato che la cittadina straniera ha proposto ricorso
per cassazione affidato ai due seguenti motivi :
– violazione della l. n.241 del 1990 e 102 del 2009 per
non aver ritenuto rilevante la mancata comunicazione del

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provvedimento impugnato, il giudice di pace ha respinto

rigetto al lavoratore straniero, il quale in pendenza del
procedimento non può essere espulso e, conseguentemente, non è
a conoscenza della propria permanenza illegale nel nostro
territorio;

perché, il provvedimento impugnato, emesso dopo la scadenza
del termine di recepimento della direttiva (fissato nel 24
dicembre 2010), ai sensi dell’art. 14 comma 5 ter del d.lgs n.
286 del 1998, successivamente all’arresto della cittadina
straniera, con la previsione di un divieto di rientro
decennale, è palesemente illegittimo alla luce dei principi
introdotti dalla Direttiva medesima, direttamente applicabile
nella specie, ed in particolare : della valutazione caso per
caso delle condizioni di allontanamento dello straniero
attinto da un provvedimento di espulsione; dal rispetto della
gradualità dei meccanismi di attuazione dell’espulsione; dalla
valutazione in via prioritaria dell’allontanamento mediante
partenza volontaria; dalla difformità del divieto di
reingresso decennale, in quanto contrastante con la
prescrizione della direttiva che non ritiene superabile il
termine di cinque anni;
– illogicità della motivazione nella parte in cui ritiene
che non vi sia prova della richiesta di partenza volontaria,
non contenendo il provvedimento espulsivo alcuna indicazione

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– violazione della direttiva comunitaria n. 115 del 2008

dell’applicabilità della Direttiva e dell’esistenza di una
scansione procedimentale utilizzabile per tale richiesta;
Ritenuto che l’omessa comunicazione del rigetto della
istanza di emersione consiste in una censura rimessa alla

del 2007, che contiene un espresso riferimento alle carenze
comunicatorie endoprocedimentali)
Ritenuta, invece, la fondatezza dei rimanenti motivi da
esaminarsi congiuntamente, alla luce dell’orientamento di
legittimità affermatosi dopo l’interpretazione della Direttiva
n. 115 del 2008 da parte della Corte di Giustizia con la
sentenza del 28 aprile 2011 (C-61/11), caso El Dridi, secondo
il quale

“In tema di espulsione in divieto di adottare

ordini di allontanamento in via automatica e immediata,
correlati alla sola presenza di una misura espulsiva,
contenuto nella Direttiva 2008/115/CE (c.d. Direttiva
rimpatri), così come interpretata dalla Corte di Giustizia
nella sentenza del 28 aprile 2011, caso El Dridi (C-61/11),
determina l’illegittimità, e la conseguente disapplicazione da
parte del giudice nazionale, del meccanismo d’intimazione
immediata con brevissimo termine per l’esecuzione spontanea,
la cui effettività è affidata alla sola sanzione penale
detentiva, previsto dall’art. 14, comma 5 ° bis del d.lgs. 25
luglio 1998, n. 286, (come modificato, da ultimo, dall’art. 1,
comma 22 ° , lettera tdr, della legge 15 luglio 2009, n. 94). Ne

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cognizione esclusiva del giudice amministrativo (Cass. 19447

consegue che, in applicazione delle previsioni immediate
puntuali della citata Direttiva e coerentemente con

e
le

modifiche introdotte dal d.l. 23 giugno 2011 n. 89,
l’espulsione, disposta ai sensi
del

d.lgs n. 286 del

comma quinto

1998, che tragga la sua esclusiva

ragione legittimante dall’inottemperanza ad un ordine

di

allontanamento impartito aí sensi dell’art. 14, comma quinto
bis, del

citato decreto, deve essere

dichiarata illegittima,

anche se l’intimazione sia stata emanata anteriormente
all’entrata in vigore della Direttiva medesima.

(Ordinanza n.

18481 del 08/09/2011)

Ritenuto, infatti, che, nella specie, a) il provvedimento di
espulsione è stato emesso dopo la scadenza del termine di
recepimento della Direttiva, contenente prescrizioni puntuali
e dettagliate; b) è stato disposto secondo la consequenzialità
automatica prevista dall’art. 14 coma 5 ter, in palese
violazione della Direttiva;c) è stato omesso qualsiasi esame
in ordine alla possibilità di una graduazione,
dell’allontanamento, attraverso la valutazione dei presupposti
per accedere alla partenza volontaria; d) contiene la
prescrizione palesemente illegittima del divieto decennale di
rimpatrio; e) il provvedimento impugnato non si è fatto carico
di alcuna di queste violazioni di legge;

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ter,

dell’art. 14,

Ritenuto, tuttavia, che la notificazione al Prefetto è
inficiata da nullità, risultando dalla relata “anzi non ho
potuto notificare in quanto nella sede di via IV Novembre
nessuno è autorizzato al ritiro” e che la notificazione a tale

interlocutoria n. 28848 del 2005

“In analogia con il modello

procedimentale delineato, in tema di sanzioni amministrative,
dall’art. 23 della n. 689 del 1981, il ricorso per cassazione
avverso il provvedimento emesso all’esito del giudizio di
opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello
straniero deve essere proposto, a pena di inammissibilità, nel
confronti dell’autorità che ha emanato il decreto impugnato

e

deve essere notificato presso di essa, salvo che nella
precedente fase di merito il patrocinio non sia stato assunto
dall’Avvocatura dello Stato. Ne consegue che, nel caso in cui
il ricorso sia stato proposto nel confronti del Prefetto ma
notificato all’Avvocatura dello Stato, benché questa nella
precedente fase di merito non ne abbia assunto la difesa,
detta notificazione è da ritenersi nulla e, come tale,
rinnovabile, al sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., presso
l’ufficio dell’autorità amministrativa intimata”.

(conf. 28851

del 2005)
Ritenuto, in conclusione, che, ove si condividano i rilievi
svolti, deve essere ordinata la rinnovazione della notifica al
Prefetto di Roma”,

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organo è necessaria, come stabilito nell’ordinanza

Ritenuto che il Collegio aderisce alla relazione;
P.Q.M.
Visto l’art. 291 cod. proc. civ.
Ordina la rinnovazione della notifica alla Prefettura della

termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente
ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio del 9 gennaio 2013
Il Presidente

provincia di Roma in persona del Prefetto pro tempore dando

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