Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4636 del 21/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/02/2020, (ud. 22/11/2019, dep. 21/02/2020), n.4636

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10461-2019 proposto da:

S.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

DAVIDE LO GIUDICE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositato il

22/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 22/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

GRASSO.

Fatto

RITENUTO

che la Corte d’appello di Palermo, con il decreto di cui in epigrafe, accolta per quanto reputato di ragione l’opposizione proposta da S.D. avverso il decreto monocratico, con il quale era stato liquidato in favore dell’opponente, quale equo indennizzo per la non ragionevole durata di una procedura fallimentare, la somma di Euro 468,08, condannò il Ministero della Giustizia a pagare in favore del medesimo la maggior somma di Euro 10.400,00, nonchè le spese processuali, liquidate in Euro 450,00 per la fase monitoria e in Euro 930,00 per quella di opposizione, oltre accessori;

che avverso il predetto decreto il S. propone ricorso sulla base di triplice censura e che l’Amministrazione resiste con controricorso;

ritenuto che con il primo e il secondo motivo, tra loro collegati, scrutinati unitariamente, il ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 bis, dell’art. 6, p. 1, CEDU, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere quantificato l’indennizzo nella misura fissa minima di Euro 400,00 per ogni anno di ritardo e ciò, ingiustamente, anche per il periodo anteriore al 31/10/2016 (data di entrata in vigore della modifica legislativa che aveva ridotto la misura del ristoro, nel minimo da Euro 500,00 a Euro 400,00 e nel massimo, da Euro 1.500,00 a Euro 800,00), invece che implementarne la misura via via che il pregiudizio dell’attesa si aggravava con il trascorrere degli anni e, comunque, col sostegno di una motivazione meramente apparente.

Diritto

CONSIDERATO

che il complesso censuratorio è inammissibile per le ragioni che seguono:

a) la quantificazione dell’indennizzo, tra il minimo e il massimo di legge, come noto, è rimessa al prudente appezzamento del giudice, non censurabile in sede di legittimità (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 14974, 16/7/2015);

b) la legge, all’art. comma 1, seconda parte, disponendo che “La somma liquidata può essere incrementata fino al 20 per cento per gli anni successivi al terzo e fino al 40 per cento per gli anni successivi al settimo” non onera il giudice di spiegare espressamente i motivi per i quali non ritiene di implementare l’ammontare liquidato, ma, esattamente al contrario, è tenuto a individuare ed esplicitare i motivi per i quali, evidentemente tenuto conto della natura della causa, degli interessi in gioco, della situazione soggettiva e delle circostanze di fatto rilevanti, reputi necessario disporre l’aumento;

c) a fronte della contestazione d’apparenza della motivazione il ricorrente non offre, neppure in questa sede, apprezzabili elementi dei quali la Corte di Palermo non avrebbe tenuto conto;

d) la L. n. 89 del 2001, art. 2, novellato comma 1, introduce una ipotesi d’inammissibilità a carico del “soggetto che non ha esperito i rimedi preventivi dell’irragionevole durata del processo” e l’art. 6, evocato dal ricorrente, limita la vigenza delle disposizione, prevedendo che “nei processi la cui durata al 31 ottobre 2016 eccede i termini ragionevoli di cui all’art. 2, comma 2-bis, e in quelli assunti in e decisione alla stessa data non si applica l’art. 2, comma 1”; trattasi, quindi, di una disposizione avente la specifica e limitata finalità di escludere l’introdotta ipotesi di decadenza per le situazioni pregresse;

e) in ogni caso non si pone l’esigenza di assicurare al richiedente i criteri di quantificazione previsti dalla disposizione successivamente modificata, poichè è al momento della stima dell’indennizzo (il quale, peraltro, non ha tipica natura risarcitoria, ma indennitaria, e conserva pur sempre aspetto sanzionatorio per lo Stato inadempiente) che il giudice deve rinvenire i criteri legali vigenti di computo;

ritenuto che con il terzo motivo viene dedotta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 82 c.p.c. e ss., del D.M. n. 56 del 2014 e del D.M. n. 37 del 2018, lamentandosi che i compensi difensivi erano stati quantificati al di sotto del minimo;

considerato che questa Corte ha già condivisamente avuto modo di precisare che in tema di spese processuali, il giudice è tenuto a effettuare la liquidazione giudiziale nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. n. 55 del 2014 il quale non prevale sul D.M. n. 140 del 2012 per ragioni di mera successione temporale, bensì nel rispetto del principio di specialità, in quanto il D.M. n. 140 del 2012 è rivolto a regolare la materia dei compensi tra professionista e cliente mentre il D.M. n. 55 del 2014 detta i criteri che il giudice deve applicare nel regolare le spese di causa (Sez. 2, n. 1018, 17/1/2018, Rv. 647642);

considerato che la liquidazione effettuata dalla Corte locale per come sopra si pone al di sotto dei limiti imposti dal D.M. n. 37 del 2018 (scaglione da Euro 5200,01 a Euro, 26.000.00), e pur applicando la riduzione massima, in ragione della speciale semplicità dell’affare;

che, siccome questa Corte ha già avuto modo di chiarire, i parametri previsti dal D.M. n. 37 del 2018, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, vanno applicati ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto a condizione che a tale data non sia stata ancora completata la prestazione professionale, ancorchè essa abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, atteso che l’accezione omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera complessivamente prestata (Sez. 3, n. 27233, 26/10/2018, Rv. n. 651261), evenienza che qui ricorre, stante che l’udienza di discussione davanti alla Corte di Palermo si è tenuta il 7/5/2018;

considerato che in ragione dell’esposto il provvedimento gravato deve essere cassato con rinvio in relazione all’accolto motivo e nei limiti di cui in motivazione, rimettendosi al giudice del rinvio anche il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il terzo motivo del ricorso e dichiara inammissibili i primi due, cassa la decisione impugnata in relazione all’accolto motivo e nei limiti di cui in motivazione, e rinvia alla Corte d’appello di Palermo, altra composizione, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2020

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