Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4636 del 15/02/2019

Cassazione civile sez. VI, 15/02/2019, (ud. 05/02/2019, dep. 15/02/2019), n.4636

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2275-2018 proposto da:

O.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUTEZIO 8,

presso lo studio dell’avvocato IRENE NATELLIS, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FERDINANDO TOMEO;

– ricorrente –

contro

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI AVELLINO;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 776/2017 del GIUDICE DI PACE di AVELLINO,

depositata il 27/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA

NAZZICONE.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

– che viene proposto ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi, avverso l’ordinanza con la quale il Giudice di pace di Ragusa ha respinto il ricorso proposto ai sensi del T.U. n. 286 del 1998, art. 13, nei riguardi del decreto di espulsione emesso dal Prefetto;

– che l’intimato non ha svolto difese;

– che sono stati ritenuti sussistere i presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il primo motivo deduce la violazione del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 18, perchè il decreto di espulsione manca del certificato di conformità all’originale;

– che esso è inammissibile, limitandosi a tale apodittica affermazione, contrastata dal provvedimento impugnato, il quale espressamente afferma che il decreto di espulsione, regolarmente sottoscritto, è stato consegnato almeno nella copia conforme: onde il ricorso viola l’art. 366 c.p.c. e confligge con l’accertamento operato dal giudice di merito e non validamente contrastato;

– che il secondo motivo deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, perchè il decreto di espulsione non è stato tradotto in lingua ucraina;

– che il motivo è manifestamente infondato, avendo il provvedimento impugnato dato atto che il decreto fu notificato in lingua inglese ed italiana, e che esso reca la dichiarazione di impossibile traduzione nella lingua madre, per non essere stato rinvenuto alcun interprete madrelingua, aggiungendo altresì come la permanenza decennale in Italia consenta di ritenere raggiunta la prova presuntiva della conoscenza della lingua nazionale;

– che tale decisum è corretto, dovendosi – al riguardo espressamente affermare il principio di diritto, secondo cui, in tema di procedimento di espulsione amministrativa dello straniero, la prova presuntiva della conoscenza lingua italiana può essere desunta da parte del giudice del merito sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, esposti dal giudice stesso;

– che, dunque, ciò nella specie è avvenuto ed il provvedimento impugnato si sottrae ad ogni censura sul punto;

– che il terzo motivo deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 9, potendo egli essere soggetto a persecuzioni nel paese di origine, essendo un disertore;

– che esso è manifestamente infondato, posto che il Giudice di pace, eseguito l’accertamento di fatto al medesimo riservato, ha affermato come non sussista nessuna prova nè della condizione di disertore, nè della pena di morte asseritamente comminata in Ucraina per tale reato, al contrario prevedendosi solo la reclusione;

– che il quarto motivo deduce la nullità della sentenza per mancanza assoluta di motivazione, ma esso è manifestamente infondato, alla luce della adeguata motivazione della decisione impugnata;

– che non occorre provvedere sulle spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. 7

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2019

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