Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4635 del 28/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 4635 Anno 2018
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: CAVALLARO LUIGI

ORDINANZA

sul ricorso 18930-2012 proposto da:
I.N.P.S.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto rappresentato e difeso dagli
avvocati SERGIO PREDEN, GIUSEPPINA GIANNICO,
ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO, giusta delega in
2017

atti;
– ricorrente –

4448

contro

PROTTI CATERINA;
– intimata –

Data pubblicazione: 28/02/2018

avverso

la

sentenza

n.

5808/2011

della

CORTE

D’APPELLO di ROMA, depositata il 25/07/2011 R.G.N.

Vi

4109/2010.

RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 27.5.2011, la Corte d’appello di Roma ha
confermato la pronuncia di primo grado che aveva condannato l’INPS a
riliquidare la pensione spettante a Caterina Protti con l’inclusione, nella
relativa base di calcolo, degli aumenti in quota fissa ex art. 10, I. n.
160/1975, nei limiti della prescrizione decennale decorrente dalla data di

che avverso tale statuizione ha proposto ricorso per cassazione l’INPS,
deducendo un unico motivo di censura;
che Caterina Protti è rimasta intimata;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, l’Istituto ricorrente denuncia
violazione e falsa applicazione dell’art. 2934 c.c., in relazione agli artt.
10, I. n. 160/1975, e 21, I. n. 730/1983, per avere la Corte di merito
disatteso l’eccezione di prescrizione argomentata in sede di gravame sul
rilievo dell’avvenuta cessazione, dal 1°.5.1984, del sistema di
perequazione automatica per quote fisse;
che il motivo è fondato, avendo questa Corte ormai consolidato il
principio di diritto secondo cui il diritto al conseguimento delle
maggiorazioni legate alla perequazione automatica delle pensioni, di cui
all’art. 10, I. n. 160/1975, soggiace alla prescrizione ordinaria decennale
e, attesa l’avvenuta abrogazione della norma ai sensi dell’art. 21, I. n.
730/1983, non può essere riconosciuto ove la domanda amministrativa
sia proposta decorsi dieci anni dalla data del 30.4.1984 (Cass. nn.
20507 del 2015, 16996 del 2017), da individuarsi quale momento ultimo
di vigenza della pregressa disciplina della perequazione automatica
(Cass. n. 18840 del 2017);
che, non essendosi la Corte di merito attenuta al superiore principio di
diritto, la sentenza impugnata va cassata e, non apparendo necessari
ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto
della domanda proposta da Caterina Protti;
che, avuto riguardo al consolidamento dell’anzidetto principio di diritto in
epoca successiva alla proposizione della domanda giudiziale e dello
stesso ricorso per cassazione, si ravvisano giusti motivi per compensare
interamente tra le parti le spese dell’intero processo;
P. Q. M.

3

presentazione della domanda amministrativa (4.4.2008);

La Cortel”–; -“-éóij
-te accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e,
decidendo nel merito, rigetta la domanda di Caterina Protti. Compensa
le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 14.11.2017.

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