Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4635 del 26/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 4635 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 1656-2008 proposto da:
COMMERCIALEUNIONE PRIMA SRL in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA DELLA SCROFA

57,

presso lo studio

dell’avvocato PIZZONIA GIUSEPPE, che lo rappresenta e
difende unitamente agli avvocati RUSSO CORVACE
GIUSEPPE, ZOPPINI GIANCARLO giusta delega a margine;
– ricorrente contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro
pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in

Data pubblicazione: 26/02/2014

ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope
legis;
– resistenti con istanza comunicazione udienza –

avverso la sentenza n. 95/2006 della COMM.TRIB.REG. di

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/01/2014 dal Consigliere Dott. DOMENICO
CHINDEMI;
udito per il ricorrente l’Avvocato RUSSO CORVACE che
ha chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per l’accoglimento del 1 0 motivo del ricorso,
assorbiti gli altri.

MILANO, depositata il 21/11/2006;

R.G. 1656/2008
Fatto
La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 95/35/06, depositata il
21.11.2006, in riforma della la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano n.
177/40/2005, accoglieva l’appello principale e incidentale proposto dall’Ufficio e confermando
l’avviso di rettifica e liquidazione, relativo all’imposta di registro emesso nei confronti della società

relativo all’attività di bar, ristorante e pizzeria presso il centro commerciale “Le Corti” di Varese,
con riferimento al valore di avviamento.
La CTP aveva, invece, accolto parzialmente il ricorso della società rideterminanado il valore di
avviamento in € 280.000 e il valore complessivo di cessione del ramo d’azienda in C 334.075,00,
con sentenza impugnata dalla società contribuente e con appello incidentale dalla Agenzia.
Proponeva ricorso per cassazione la società deducendo i seguenti motivi:
a) illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha rilevato l’inammissibilità
dell’appello incidentale dell’Agenzia per violazione degli artt. 100 e 323 c.p.c. 50 D.Igs 546/1992 e
12, comma 4, D.Igs 218/1997, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., avendo definito parte acquirente
il relativo atto impositivo mediante accertamento con adesione con una determinazione complessiva
del valore del ramo d’azienda ceduto in € 280.000,00 ed avendo illegittimamente i giudici di
appello confermato il valore d’azienda rettificato pari a C 768.028,00 e confermando il maggior
valore di avviamento in € 713.953,00 rilevando come la definizione ottenuta da uno degli obbligati
estingue l’obbligazione tributaria nei confronti di tutti, con conseguente carenza di interesse
dell’Agenzia in relazione all’appello incidentale;
b) vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 1, comma 2, e 36 , cornma 2, n. 4 D.Igs 546/1992, in
relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.,non avendo la CTR indicato i motivi in fatto e diritto su cui la
decisone si fonda non potendo essere considerata motivazione la mera adesione acritica alla tesi
prospettata dall’Agenzia;
c) vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. con riferimento alla rilevata irrilevanza di
perdite negli esercizi precedenti la cessione del ramo d’azienda ai fini della determinazione del
valore dell’avviamento;
d) omessa pronuncia in ordine alla violazione degli artt. 57 D.Igs 546/1992, 52 d.p.r 131/1986
(divieto di mutatio libelli) con riferimento all’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., non
essendosi la CTR pronunciata sulla circostanza dedotta del cambiamento di motivazione dell’atto
impositivo dedotto in giudizio,avendo mutato i criteri utilizzati per la valutazione dell’avviamento.
L’ Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva.
1/.V

Commerciale Unione Prima s.r.1., quale venditrice, relativamente alla cessione del ramo d’azienda

SENTE 1.7
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ATE2si.:- >.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 8.1.2014, in cui il PG ha concluso come in
epigrafe.
Motivi della decisione
È fondato il terzo motivo di ricorso, assorbente degli altri.
Con riferimento alla determinazione del valore di avviamento la CTR ha omesso ogni valutazione
al riguardo, limitandosi a riportare la massima di una pronuncia di questa Corte (Cass. 13.1.2006, n.
613) senza alcun riferimento alla fattispecie in esame e senza vagliare criticamente le deduzioni
sufficiente la mera adesione acritica alla tesi prospettata da una delle parti.
Peraltro è documentato e non è contestato che parte acquirente abbia definito il medesimo atto
mediante accertamento con adesione , con una determinazione del valore complessivo del ramo
d’azienda in C 280.000,00, senza tuttavia specificare se tale valore fosse o meno comprensivo del
valore di avviamento.
Va, al riguardo, rilevato che il venditore di un ramo d’azienda, al quale sia stato notificato avviso di
liquidazione dell’imposta di registro, sul presupposto che il valore dichiarato nell’atto fosse inferiore
a quello reale, può – impugnando il suddetto avviso di liquidazione – opporre all’erario, così come
richiesto, l’accertamento con adesione, riduttivo del maggior valore ottenuto dall’acquirente
(coobbligato in solido con il venditore), stante l’identità del valore del bene trasferito agli effetti
dell’imposta di registro, ancorchè egli abbia pagato la pretesa imposta non per spontanea adesione
alla pretesa tributaria, solo in quest’ultimo caso essendo irripetibile quanto versato.
In conclusione,

va accolto il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassata l’impugnata

sentenza con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della CTR della
Lombardia.
PQM

Accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata con rinvio ad
altra sezione della CTR della Lombardia anche per le sp e del giudizio di legittimità
Così deciso in Roma, il 8.12.2014

della contribuente a sostegno delle proprie ragioni, non potendo essere considerata motivazione

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