Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4635 del 25/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 25/02/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 25/02/2011), n.4635

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 786-2006 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

DE MARCO SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 140/2004 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SIRACUSA, depositata il 24/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/01/2011 dal Consigliere Dott. MARIAIDA PERSICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia Delle Entrate ricorrono in cassazione avverso la sentenza, di cui in epigrafe, resa dalla Commissione Tributaria Regionale competente con la quale era stato rigettato l’appello da esso Ufficio proposto avverso la sentenza resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa.

Quest’ultima aveva accolto il ricorso proposto dalla soc. De Marco s.r.l. contro l’avviso di accertamento con il quale, relativamente al periodo d’imposta 1996, veniva rettificato il reddito della società, esercente l’attività di vendita al dettaglio di mobili ed articoli accessori, con conseguente maggior imposta Irpeg e ilor e Contributo Straordinario Solidarietà, oltre sanzioni ed interessi. Tale avviso traeva origine dalle risultanze di un processo verbale redatto dalla Guardia di Finanza di Siracusa con il quale, previa verifica di tutta la merce esistente, era stato accertato un ricarico dei costi del 40%. In considerazione di tanto l’agenzia delle entrate procedeva induttivamente D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1.

Il ricorso dell’agenzia in esame è fondato su di un duplice motivo.

L’intimato non controdeduce.

Diritto

MOTIVAZIONE

In via preliminare, si deve rilevare l’inammissibilità, per difetto di legittimazione, del ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, il quale non è stato parte del giudizio di appello, instaurato con ricorso della sola Agenzia delle Entrate (nella sua articolazione periferica) dopo il 11 gennaio 2001, con conseguente implicita estromissione dell’Ufficio periferico del Ministero (ex plurimis, Cass. S.U. n. 3116/06; Cass. 24245/04).

Non si ha luogo a provvedere in ordine alle spese di giudizio dal momento che la società contribuente non ha svolto attività difensiva.

Con il primo motivo del ricorso l’Agenzia censura l’impugnata sentenza denunciandone l’illegittimità ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 ed all’art. 2727 c.c. per avere il giudice dell’appello erroneamente ritenuto che non costituisca presunzione idonea il discostarsi delle percentuali di ricarico applicate in concreto rispetto a quelle rilevate attraverso un metodo indiretto di ricostruzione dei ricavi, comportando detto scostamento un’inversione dell’onere della prova e non avendo la società contribuente fornito tale prova.

Con il secondo motivo l’Agenzia denuncia la violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 654 c.p.c. per avere il giudice dell’appello erroneamente richiamato una sentenza penale, relativa agli stessi fatti, ad onta della totale autonomia del processo penale rispetto a quello tributario ed alla possibilità, esistente solo in quest’ultimo, di affermare la legittimità di un accertamento basato solo su presunzioni legali. Denuncia altresì il vizio di omessa o insufficiente motivazione.

I due motivi possono essere esaminati congiuntamente prospettando due patologie strettamente interconnesse tra loro.

La censura è fondata secondo i principi già enucleati da questa Corte, intervenuta a Sezioni Unite (N. 26635 del 2009) tenuto conto degli interventi in materia della Corte Costituzionale. La stessa ha esaminato le procedure di accertamento tributario standardizzato di volta in volta ideate dal legislatore – al fine di facilitare la lotta all’evasione fiscale e ridurre il contenzioso – nell’ambito di un percorso evolutivo dell’ordinamento tributario che va dai coefficienti presuntivi introdotti nel 1989 agli studi di settore previsti dal D.L. n. 331 del 1993, ai parametri istituiti con la L. n. 549 del 1995.

In particolare con riferimento agli studi di settore la Corte ha affermato che gli stessi come, peraltro, in precedenza i parametri, anche se caratterizzati quest’ultimi da una minore approssimazione probabilistica – rappresentano la predisposizione di indici rilevatori di una possibile anomalia del comportamento fiscale, evidenziata dallo scostamento delle dichiarazioni dei contribuenti relative all’ammontare dei ricavi o dei compensi rispetto a quello che l’elaborazione statistica stabilisce essere il livello “normale” in relazione alla specifica attività svolta dal dichiarante. Lo scostamento non deve essere “qualsiasi”, ma testimoniare una “grave incongruenza” (come espressamente prevede il D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, comma 3, e come deve interpretarsi, in una lettura costituzionalmente orientata al rispetto del principio della capacità contributiva, la L. n. 146 del 1998, art. 10, comma 1):

tanto legittima l’avvio di una procedura finalizzata all’accertamento nel cui quadro i segnali emergenti dallo studio di settore (o dai parametri) devono essere “corretti”, in contraddittorio con il contribuente, in modo da “fotografare” la specifica realtà economica della singola impresa la cui dichiarazione dell’ammontare dei ricavi abbia dimostrato una significativa “incoerenza” con la “normale redditività” delle imprese omogenee considerate nello studio di settore applicato”.

Nel caso di specie, come risulta dall’impugnata sentenza, l’ufficio ha rilevato, in virtù di circostanze gravi, precise e concordanti costituite dallo scostamento tra i prezzi di carico della merce e quelli esposti sui cartellini per la rivendita, un ricarico diverso da quello contabilmente dichiarato, pari al 40%. Tanto, secondo i principi di diritto sopra richiamati, ha determinato un’inversione dell’onere della prova, dovendo il contribuente dimostrare, in sede di contraddittorio con l’ufficio e/o in sede di contenzioso tributario, l’esistenza di circostanze di fatto che avrebbero potuto legittimare nel caso concreto il diverso ricarico praticato, circostanze sulle quali l’ufficio avrebbe poi dovuto specificamente dedurre e motivare.

Tanto nella fattispecie in esame non è avvenuto: il giudice dell’appello, infatti, non esamina le prove fornite dal contribuente nel processo tributario, ma erroneamente – in mancanza di una pregiudiziale penale – riporta quanto ritenuto dal giudice penale nella propria sentenza (con riferimento evidentemente a quanto in quella diversa sede emerso) ed asserisce conclusivamente che “una percentuale di ricarico del 40%, non dimostrata contabilmente, non può considerarsi lecita nè ammissibile per rettificare l’ammontare dei ricavi”.

E’ vero, al contrario, che pur in presenza di una contabilità formalmente regolare l’inattendibilità dell’intero apparato contabile può risultare in via presuntiva dal sussistere di rilevanti differenze, tali da dimostrare una grave incongruenza non smontata dal contribuente in sede di contenzioso tributario, tra i ricavi dichiarati e quelli indirettamente ricostruiti, come appunto nella specie.

Il ricorso in esame va pertanto accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale che provvedere ad applicare il principio sopra enunciato, nonchè alle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2011

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