Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4635 del 25/02/2010

Cassazione civile sez. II, 25/02/2010, (ud. 19/01/2010, dep. 25/02/2010), n.4635

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1389/2005 proposto da:

A.E. (OMISSIS), C.F. (OMISSIS),

C.A.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ENNIO

QUIRINO VISCONTI 103, presso lo studio dell’avvocato SEGNALINI

Massimo, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

e contro

Z.R. (OMISSIS);

– intimato –

sul ricorso 4518/2005 proposto da:

Z.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

OSTRIANA 12, presso lo studio dell’avvocato DU BESSE’ FRANCESCO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROCCHETTI MICHELE;

– controricorrente ric. incidentale –

e contro

A.E. (OMISSIS), C.F. (OMISSIS),

C.A.R. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 3240/2003 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 28/11/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

19/01/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;

udito l’Avvocato SEGNALINI Massimo, difensore dei ricorrenti che ha

chiesto di riportarsi al ricorso principale ed insiste;

udito l’Avvocato Nicoletta MERCATI, con delega depositata in udienza

dell’Avvocvato ROCCHETTI Michele, difensore del resistente che ha

chiesto di riportarsi al ricorso incidentale ed insiste sul rigetto

del ricorso principale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto di

entrambi i ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 3/19-12-1997 Z.R. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Sondrio A.E. ed A.A. affermando di avere stipulato con essi il 12/3/1997 un contratto preliminare per l’acquisto di un bene sito in (OMISSIS), versando L. 30.000.000 quale caparra confirmatoria, e convenendo che il contratto definitivo di compravendita sarebbe stato concluso entro il termine essenziale del (OMISSIS), trascorso invece infruttuosamente per l’impossibilità dei promittenti venditori di disporre con tempestività dell’immobile pervenuto loro a seguito di successione.

Tanto premesso l’attore, rilevato che ai convenuti era nota la propria necessità di fruire del bene fin dall’estate di quell’anno, e che l’invito rivoltogli a stipulare l’atto notarile di acquisto per il giorno 5-7-1997 non era stato accompagnato dall’assicurazione di disponibilità della documentazione necessaria all’incombente, chiedeva condannarsi gli A. ex art. 1385 c.c., comma 2, alla restituzione del doppio della caparra, ed in subordine dichiararsi la risoluzione del contratto preliminare per loro inadempimento con conseguente condanna al risarcimento dei danni.

Costituendosi in giudizio i convenuti contestavano la pretesa pattuizione di un termine essenziale per il rogito di compravendita, e per converso imputavano allo Z. di non essere comparso dinanzi al notaio prescelto nel suindicato giorno del 5-7-1997; essi chiedevano quindi rigettarsi la domanda attrice e, in via riconvenzionale, dichiararsi la risoluzione del preliminare “de quo” per inadempimento della controparte, con sua conseguente condanna alla perdita della caparra versata ed al risarcimento degli ulteriori danni subiti.

Il Tribunale adito con sentenza del 6-10-2000 in accoglimento della domanda riconvenzionale dichiarava la risoluzione del contratto preliminare suddetto per fatto e colpa dello Z., respingeva peraltro la domanda accessoria di risarcimento del danno proposta dagli A. e li condannava alla restituzione della caparra confirmatoria.

Proposto gravame da parte di A.E. e di C.F. e di C.A.R. quali eredi di A.A. cui resisteva lo Z. proponendo altresì appello incidentale, la Corte di Appello di Milano con sentenza del 28/11/2003 ha rigettato entrambe le impugnazioni.

Avverso tale sentenza l’ A., C.F. ed C.A.R. hanno proposto un ricorso per cassazione basato su di un unico motivo cui lo Z. ha resistito con controricorso proponendo altresì un ricorso incidentale affidato ad un unico motivo; i ricorrenti principali hanno successivamente depositato una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve procedersi alla riunione dei ricorsi in quanto proposti contro la medesima sentenza.

Venendo quindi all’esame del ricorso principale, si rileva che con l’unico motivo formulato l’ A. e C.F. e R., denunciando violazione dell’art. 1385 c.c., e vizio di motivazione, censurano la sentenza impugnata per aver rigettato la domanda da essi formulata di declaratoria di legittimità del recesso esercitato dal contratto preliminare per cui è causa e del conseguente diritto a ritenere la caparra.

I ricorrenti principali assumono che in realtà, in presenza di una domanda di declaratoria di legittimità del recesso esercitato e di un’altra domanda di risarcimento danni svolte dalla parte adempiente di un contratto preliminare di compravendita, la domanda di risarcimento danni deve essere ritenuta assorbita e travolta dalla prima relativa all’esercizio del diritto di recesso.

La censura è fondata.

La Corte territoriale ha rilevato che, avendo gli appellanti principali formulato la domanda di declaratoria di legittimità del recesso e di ritenzione della caparra in via concomitante ed alternativa a quella di risoluzione del contratto preliminare, questa simultanea duplicità di domande escludeva che la domanda relativa al recesso avesse sostituito compiutamente quella avente ad oggetto la risoluzione contrattuale, requisito quest’ultimo indispensabile per poterla esaminare nel merito.

Peraltro si osserva che dalla lettura dell’ epigrafe della sentenza impugnata emerge chiaramente che gli appellanti principali, dopo aver chiesto in via principale la conferma della risoluzione del contratto preliminare per cui è causa per inadempimento dello Z. e la condanna di quest’ultimo al risarcimento dei danni, avevano chiesto in via gradata (e non quindi in via concomitante) la domanda di legittimità del recesso esercitato ai sensi dell’art. 1385 c.c, comma 2, e del conseguente diritto alla ritenzione della caparra.

Conseguentemente l’argomentazione in base alla quale il giudice di appello ha disatteso l’esame nel merito di tale domanda non può essere condivisa.

Venendo ora all’esame del ricorso incidentale, si osserva che con l’unico motivo formulato lo Z., deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 1457 c.c., nonchè vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver confermato il convincimento del giudice di primo grado circa la natura non essenziale del termine pattuito per la stipulazione del contratto definitivo del 30/4/1997.

Sotto un primo profilo lo Z. assume che la Corte territoriale non ha spiegato le ragioni per le quali le parti abbiano voluto aggiungere di proprio pugno, in un testo prestampato ove era stata inserita nell’apposito spazio la data del 30 aprile, l’espressione ulteriore “entro e non oltre il 30-4-97”, se tale termine non era per esse di particolare importanza; d’altra parte la circostanza emersa dalla prova testimoniale e riconosciuta dallo stesso giudice di appello in ordine alla natura di “seconda casa” dell’immobile oggetto del preliminare suddetto e della sua destinazione a dimora estiva confermavano l’importanza del termine convenuto per la stipula del rogito e la sua estrinseca essenzialità.

Il ricorrente incidentale inoltre evidenzia l’incongruenza della motivazione della sentenza impugnata che, nel respingere la censura sollevata dall’esponente circa l’inalienabilità da parte delle controparti alla data fissata per il rogito dell’unità immobiliare per cui è causa, ha affermato che era incerto “il tempo di attesa connesso alla presentazione della seconda dichiarazione di successione che dunque si rendeva necessaria”; lo Z. assume invece come elemento rilevante il fatto che alla data di stipula del contratto definitivo le controparti non erano nella giuridica possibilità di alienare l’immobile, con la conseguenza che a costoro doveva essere ascritto l’inadempimento colpevole che aveva determinato la risoluzione del contratto preliminare.

La censura è infondata.

La Corte territoriale ha anzitutto escluso che il termine pattuito dalle parti per la stipula del contratto definitivo potesse essere qualificato come essenziale ai sensi e per gli effetti dell’art. 1457 c.c., considerato che nel preliminare era stato previsto che l’atto notarile sarebbe stato redatto “indicativamente” il 30-4-1997, e che la successiva locuzione apposta a mano “entro e non oltre il 30/4/97”, seppure era espressione del perseguimento di un intento acceleratorio, non era sufficiente ad integrare un elemento costitutivo dell’asserita essenzialità del termine; per altro verso il dedotto interesse dello Z. a disporre fin dalla successiva estate dell’immobile in questione quale abitazione di vacanza, e comunque “previa esecuzione di tutti i lavori necessari per renderlo giuridicamente abitabile”, non risultava essere stata adeguatamente espressa in sede di stipulazione del contratto preliminare.

Orbene il convincimento in proposto espresso dalla Corte territoriale è frutto di un accertamento di fatto sorretto da congrua e logica motivazione, come tale immune dai rilievi svolti dal ricorrente incidentale, considerato che il termine per l’adempimento può essere ritenuto essenziale ai sensi dell’art. 1457 c.c., solo quando, all’esito di una indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni usate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell’oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l’utilità economica del contratto con l’inutile decorso del termine medesimo, e che inoltre tale volontà non può desumersi solo dall’uso dell’espressione “entro e non oltre” quando non risulti dall’oggetto del negozio o da specifiche indicazioni della parti che queste abbiano inteso considerare perduta l’utilità prefissasi nel caso di conclusione del negozio oltre la data considerata (Cass. 6/12/2007 n. 25549; vedi anche Cass. 17-4-2002 n. 5509).

Il giudice di appello ha poi escluso che il ritardo in seguito determinatosi rispetto alla data del 30-4-1997 prevista nel contratto preliminare per la conclusione del definitivo avesse in concreto oltrepassato una dimensione temporale normalmente tollerabile, essendo in particolare emerso documentalmente che i promittenti venditori erano proprietari dell’immobile oggetto del preliminare a pieno titolo già al tempo della sottoscrizione del preliminare stesso; ha inoltre evidenziato che, pur premesso che la disciplina tributaria sulle successioni e donazioni all’epoca vigente vietava ai pubblici ufficiali di compiere atti del loro ufficio relativi a trasferimenti per causa di morte in difetto di presentazione della pertinente dichiarazione di successione, tuttavia era rimasta sconosciuta l’entità del tempo necessario alla presentazione della seconda dichiarazione di successione, ed ha quindi rilevato che il rifiuto dello Z. di trovare un accordo in proposito con i promittenti venditori, ed anzi la volontà manifestata fin dal 22 maggio di intimare la risoluzione del contratto, non era suscettibile di alcuna giustificazione.

Anche al riguardo dunque la Corte territoriale ha esaurientemente indicato le fonti del proprio convincimento che è basato su adeguate e logiche argomentazioni, come tali insindacabili in questa sede.

Il ricorso incidentale deve pertanto essere rigettato.

In definitiva la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione all’accoglimento del ricorso principale, e la causa deve essere rinviata anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.

PQM

LA CORTE Riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione all’accoglimento del ricorso principale, e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2010

 

 

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