Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4635 del 22/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/02/2017, (ud. 15/12/2016, dep.22/02/2017),  n. 4635

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano President – –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5287-2016 proposto da:

SININFORM – SINERGIE PER L’INFORMATICA SRL, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIALE MAZZINI 114/B, presso lo studio dell’avvocato

FERDINANDO EMILIO ABBATE, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GIOVAMBATTISTA FERRIOLO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto n. 366/2015 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositato il 16/07/2015.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con ricorso ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, depositato il 30 maggio 2011, la s.r.l. Sininform, agendo quale procuratrice generale della Banca di credito cooperativo Sen. Pietro Grammatico di Paceco, ha chiesto alla Corte d’appello di Caltanissetta il riconoscimento dell’equa riparazione per l’irragionevole durata di una procedura fallimentare svoltasi dinanzi al Tribunale di Marsala, nella quale la Banca era stata ammessa al passivo nella veste di creditore privilegato per Euro 52.890.560;

che con Decreto in data 10 febbraio 2015 la Corte d’appello di Caltanissetta, giudicando in sede di rinvio, ha accolto la domanda, condannando il Ministero al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di Euro 5.166, oltre alla rifusione delle spese (quelle di rinvio liquidate in Euro 1.198,50 e quelle di cassazione in complessivi Euro 818,50);

che per la cassazione del decreto della Corte di Caltanissetta la Sininform ha proposto ricorso, con atto notificato il 16 febbraio 2016, sulla base di tre motivi;

che l’intimato Ministero non ha notificato controricorso, ma ha depositato un atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il primo mezzo (violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 1173 c.c.; natura indennitaria dell’equa riparazione, e finalità non interamente compensativa della relativa liquidazione) si duole del mancato riconoscimento degli interessi dalla domanda, che si ritengono spettanti anche in difetto di una specifica richiesta; in via subordinata, denuncia che gli interessi avrebbero dovuti essere riconosciuti almeno a decorrere dal deposito del decreto di accoglimento;

che la censura è priva di fondamento nella prospettazione principale, perchè, in materia di liquidazione dell’equa riparazione per la durata irragionevole del processo presupposto, dal carattere indennitario dell’obbligazione discende che gli interessi legali decorrono dalla data della domanda di equa riparazione, semprechè, tuttavia, essi siano stati richiesti (Cass., n. 24962 del 2011; Cass., n. 13639 del 2016; Cass., n. 15732 del 2016);

che la censura è invece fondata nella sua prospettazione subordinata, giacchè gli interessi avrebbero dovuto essere riconosciuti dalla pubblicazione del decreto;

che con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.) la ricorrente si duole della mancata liquidazione delle spese del primo giudizio dinanzi alla Corte d’appello (quello nel quale la Corte territoriale aveva dichiarato – con pronuncia poi cassata con rinvio dalla Corte di cassazione – l’inammissibilità della domanda di equa riparazione per nullità della procura ad negotia in forza della quale l’istante aveva agito in giudizio);

che la censura è infondata;

che il decreto impugnato non ha liquidato le spese del primo giudizio dinanzi alla Corte d’appello, per il quale interveniva compensazione, stante la controvertibilità della questione allora discussa;

che, così decidendo, la Corte d’appello non si è discostata dal principio secondo cui il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l’onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell’esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all’esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole;

che la disposta compensazione per un grado di giudizio – per gravi ed eccezionali ragioni, la cui ricorrenza è stata correttamente riscontrata dal giudice del merito in ragione della complessità della questione discussa in quel grado – è statuizione che, non collidendo con il principio della infrazionabilità della soccombenza, ben può coesistere con il favore delle spese riconosciuto alla parte vittoriosa limitatamente ai gradi successivi; e ciò in quanto la violazione delle norme relative all’onere delle spese processuali è configurabile solo quando queste vengano poste, in tutto o in parte, a carico di chi sia risultato totalmente vittorioso (Cass., Sez. 5, 19 giugno 2013, n. 15317), mentre, all’infuori di questa ipotesi, la compensazione totale o parziale delle spese rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito, e tali poteri comprendono la facoltà, in sede di rinvio, di operare la compensazione totale delle spese del processo svoltosi in un unico grado di merito, condannando il soccombente al pagamento di quelle di cassazione e di rinvio (cfr. Cass., Sez. 2, 10 aprile 1986, n. 2504);

che fondato si appalesa invece il terzo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e del D.M. n. 55 del 2014, art. 2, comma 2), avendo la Corte d’appello omesso di aggiungere, alle spese di lite liquidate, la condanna al rimborso delle spese generali, in misura pari al 15°/0 del compenso totale;

che il decreto impugnato è cassato in relazione alle censure accolte;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito: con la condanna del Ministero al pagamento degli interessi legali sulle somme liquidate a titolo di equa riparazione con decorrenza dal 16 luglio 2015, data di pubblicazione del decreto; e con la condanna, in aggiunta alle spese già liquidate, al rimborso, altresì, delle spese generali, nella misura del 15%;

che le spese del giudizio di cassazione vanno compensate per i 2/3, essendo il ricorso accolto soltanto in parte, e vanno poste a carico del Ministero per la restante parte, secondo la liquidazione effettuata in dispositivo;

che le spese vanno distratte in favore dei procuratori antistatari.

PQM

La Corte accoglie in parte il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo ed accog/ie il terzo; cassa il decreto impugnato in relazione alle censure accolte e, decidendo nel merito – ferme le statuizioni contenute nel decreto impugnato – così provvede:

condanna il Ministero della giustizia al pagamento degli interessi legali sulle somme dovute a titolo di equa riparazione, con decorrenza dal 16 luglio 2015, data di pubblicazione del decreto della Corte d’appello;

condanna il Ministero della giustizia al rimborso delle spese generali, nella misura del 15% delle spese del giudizio di Cassazione e di rinvio, come liquidate nel decreto impugnato;

pone a carico del Ministero della giustizia 1/3 delle spese del presente giudizio di cassazione, compensata la restante parte, spese liquidate, nell’intero, in Euro 1.000 per compensi, oltre a spese generali ed accessori di legge, con distrazione in favore degli Avvocati Abbate e Ferriolo, dichiaratisi antistatari.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6-2 Sezione civile, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2017

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