Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4634 del 28/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 4634 Anno 2018
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: CAVALLARO LUIGI

ORDINANZA

sul ricorso 18551-2012 proposto da:
CAPPELLI RENATO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA CRESCENZIO 58, presso lo studio dell’avvocato
BRUNO COSSU, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato SAVINA BOMBOI, giusta delega in atti;

– ricorrente contro
BERTI DI BERTI MONICA & C S.A.S., in persona del
2017
4446

legale rappresentante BERTI MONICA, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5,
presso lo studio dell’avvocato EMANUELE COGLITORE,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
MASSIMO BELEFFI, giusta delega in atti;

Data pubblicazione: 28/02/2018

- controricorrente

avverso la sentenza n. 539/2011 della CORTE D’APPELLO

di BOLOGNA, depositata il 21/07/2011 R.G.N. 25/2006.

RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 21.7.2011, la Corte d’appello di Bologna
ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la
domanda proposta da Renato Cappelli nei confronti di Berti di Berti
Monica & C. s.a.s., avente ad oggetto il risarcimento dei danni patiti in
conseguenza di un infortunio sul lavoro;

cassazione, deducendo tre motivi di censura, illustrati da memoria;
che Berti di Berti Monica & C. s.a.s. ha resistito con controricorso;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa
applicazione degli artt. 2087 e 1218 c.c. e dell’art. 2, T.U. n. 1124/1965,
per avere la Corte territoriale ritenuto che l’attività di pulizia del mezzo
aziendale, in occasione della quale era avvenuto l’infortunio, non
rientrasse tra i compiti commessigli dal datore di lavoro;
che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, per
avere la Corte territoriale ritenuto che l’anzidetta attività non rientrasse
tra i suoi compiti nonostante che dall’istruttoria fosse emerso che nel
garage aziendale erano collocati un aspirapolvere e una macchina
idropulitrice;
che, con il terzo motivo, il ricorrente si duole di violazione e falsa
applicazione dell’art. 2697 c.c. per avere la Corte di merito affermato
che l’onere della prova dell’inadempimento agli obblighi di sicurezza
gravasse sul datore di lavoro;
che va disattesa la preliminare eccezione d’inammissibilità del ricorso
per decorso del termine breve d’impugnazione, dal momento che la
notifica della sentenza effettuata – come nella specie – alla parte
personalmente presso il domicilio eletto in studio legale diverso da
quello del suo procuratore non costituisce notifica ex art. 170 c.p.c. al
procuratore costituito e non è dunque idonea, ai sensi dell’art. 282
c.p.c., a far decorrere il termine breve per impugnare (Cass. n. 19876
del 2016);
che i primi due motivi di censura possono essere esaminati
congiuntamente, stante l’intima connessione delle censure svolte;

3

che avverso tale pronuncia Renato Cappelli ha proposto ricorso per

che il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione della
norma recata da una disposizione di legge da parte del provvedimento
impugnato, riconducibile o ad un’erronea interpretazione della medesima
ovvero nell’erronea sussunzione del fatto così come accertato entro di
essa, e non va confuso con l’allegazione di un’erronea ricognizione della
fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, che è esterna

del giudice di merito, la cui censura in sede di legittimità era possibile,
ratione temporis, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr. fra le
più recenti Cass. nn. 15499 del 2004, 18782 del 2005, 5076 e 22348 del
2007, 7394 del 2010, 8315 del 2013);
che, nella specie, le doglianze proposte da parte ricorrente con il primo
motivo incorrono precisamente nella confusione dianzi chiarita, dal
momento che, pur essendo formulate con riferimento a una presunta
violazione o falsa applicazione delle disposizioni citate nella rubrica del
motivo, hanno in realtà di mira il giudizio (di fatto) compiuto dalla Corte
di merito circa la insussistenza dei presupposti per la loro applicazione;
che la circostanza di fatto di cui parte ricorrente lamenta l’omesso
esame non può assurgere al rango di fatto (secondario) decisivo, avendo
la Corte di merito escluso, sulla scorta di convergenti deposizioni
testimoniali acquisite in giudizio, che l’odierno ricorrente avesse l’obbligo
di provvedere al lavaggio dell’autovettura utilizzata per il servizio di
autoscuola, a tanto provvedendo un’impresa cui il relativo servizio era
stato appaltato in forza di apposita convenzione;
che il terzo motivo è palesemente inammissibile, stante la sua
conclamata estraneità alla ratio decidendi della sentenza impugnata,
riconosciuta dalla stessa parte ricorrente (cfr. ricorso per cassazione,
pagg. 12-13);
che il ricorso va conclusivamente rigettato, provvedendosi come da
dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della
soccombenza;
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle
spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in C 3.200,00, di cui C
3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e
accessori di legge.

4

all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 14.11.2017.

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