Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4634 del 26/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 4634 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 1080-2008 proposto da:
PERAZZOLO FABIOLA, elettivamente domiciliata in ROMA
VIA DEI MONTI

PARIOLI

48,

presso lo studio

dell’avvocato MARINI GIUSEPPE, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato TOSI LORIS giusta
delega a margine;
– ricorrente –

2014
5

contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro
pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in
ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

Data pubblicazione: 26/02/2014

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ape
legis;
– con troricorrenti. non chè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI THIENE;

avverso la sentenza n. 44/2006 della COMM.TRIB.REG. di
VENEZIA, depositata il 14/11/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/01/2014 dal Consigliere Dott. DOMENICO
CHINDEMI;
udito per il ricorrente l’Avvocato RENATO MARINI
delega Avvocato GIUSEPPE MARINI che ha chiesto
l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

– intimato –

R.G. 1080/2008
Fatto
La Commissione tributaria regionale del Veneto, con sentenza n. 44/01/06, depositata il
14.11.2006, conferma la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Vicenza n.
244/01/2004, che accoglieva parzialmente il ricorso di Perazzolo Fabiola avverso l’avviso di
rettifica con cui l’Amministrazione procedeva alla rettifica dei valori dichiarati relativamente ad
aree compravendute, riducendo il valore da £ 1.278.000.000 a £ 360.000.000 valutando che l’area

Proponeva ricorso per cassazione la contribuente deducendo i seguenti motivi:
a) violazione dell’art. 51 , comma 3, d.p.r. 131/1986, rilevando come erroneamente la CTR non
abbia rilevato il valore del terreno pari a zero dovendo procedere al trasferimento a titolo gratuito
all’Amministrazione Comunale.;
b) vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., nella parte in cui la CTR ritiene congruo
il valore determinato dal primo giudice applicando ai terreni in questione il prezzo di esproprio
riconosciuto dal Comune di Marano Vicentino , omettendo di esporre le motivazioni che lo
avrebbero indotto a ritenere corretto tale metodo di valutazione;
c) vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., nella parte in cui la CTR non ha esposto
le ragioni per cui il vincolo di cessione gratuita al Comune gravante sui terreni non può essere
ritenuto elemento in grado di 37zerare il valore delle aree;
d) violazione dell’art. 40 d.p.r. 131/1986 , in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., con riferimento alla
affermazione della CTR che non è stata fornita la prova dell’assoggettamento della compravendita
ad IVA . ritenendo, quindi, legittmo l’assoggettamento dei terreni all’imposta di registro in misura
proporzionale
L’ Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 8.1.2014, in cui il PG ha concluso come in
epigrafe.
Motivi della decisione
1. È parzialmente fondato il primo motivo di ricorso, assorbente degli altri ad eccezione dell’ultimo
Qualora, con convenzione collegata al piano di lottizzazione di un’area privata, si preveda la
cessione gratuita di terreni in favore del Comune, correlata all’attuazione di vincoli espropriativi ed
alla esecuzione di opere urbanistiche obbligatorie per il comune medesimo, tale cessione gode del
beneficio della registrazione a tassa fissa, previsto dall’articolo unico della legge 28 giugno 1943 n
666, non soltanto quando dette opere o vincoli siano prescritti da piani regolatori, espressamente
contemplati nella citata norma, ma anche quando siano imposti da programmi di fabbricazione,
1

doveva essere trasferita gratuitamente al Comune di Marano Vicentino.

À1
MA1.1.1,1_,

tenuto conto che questi ultimi, pur se originariamente aventi una mera funzione programmatica
dello sviluppo edilizio, ai sensi dell’art 34 della legge 17 agosto 1942 n 1150, hanno poi assunto,
alla stregua della legislazione successiva, natura analoga ai piani regolatori, quali strumenti idonei
ad introdurre limitazioni di tipo ablativo a carico della proprieta privata.(Cass. Sez. 1, Sentenza n.
1210 del 02/03/1981 (verificare se à ancora in vigore lal 1943 n. 666)
Anche l’ultimo motivo è fondato. ( approfondire)
La CTR ha ritenuto non applicabile la regola dell’alternatività tra Iva e imposta di registro per la
Iva .
Ai sensi dell’art. 40 d.p.r. 131/1986, quale presupposto per l’applicazione dell’imposta di registro in
misura fissa, è sufficiente la mera assoggettabilità ad Iva della cessione, come non contestato nella
fattispecie, senza che occorra la prova della concreta tassazione dell’operazione ; alla luce del
principio di alternatività con l’IVA, gli atti sottoposti, anche teoricamente ( ad esempio perché di
fatto esentati), a questa imposta non debbono scontare quella proporzionale di registro ( Cass. Sez.
5, Sentenza n. 9403 del 20/04/2007; Cass. nn. 4748/ 2006, 11431/1999, 1820/1992, 4577/1990).
In conclusione, vanno accolti il primo e l’ultimo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassata
l’impugnata sentenze e non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art. 384 c.p.c.,
dichiara sottoposta la cessione a misura fissa.
La particolarità della questione costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese
dell’intero giudizio.
PQM
Accoglie il primo e l’ultimo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa l’impugnata sentenze e non
essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art. 384 c.p.c., dichiara sottoposta la cessione
a tassa fissa.
Dichiara compensate le spese dell’intero giudizio
Così deciso in Roma, il 8.12.2014

mancanza di prova, a carico della contribuente, che la vendita fosse stata in concreto assoggettata a

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