Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4634 del 25/02/2010

Cassazione civile sez. II, 25/02/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 25/02/2010), n.4634

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1357/2005 proposto da:

G.G. (OMISSIS), S.L.

(OMISSIS), nella qualità di soci illimitatamente

responsabili della disciolta sez. AVIGLIANA 86, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio

dell’avvocato RAPPAZZO Antonio, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato SELIS DINO;

– ricorrenti –

e contro

P.T. (OMISSIS), C.D.

(OMISSIS);

– intimati –

sul ricorso 4532/2005 proposto da:

P.T. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA MARIA ADELAIDE 8, presso lo studio dell’avvocato MINUTILLO

TURTUR ROBERTO, rappresentata e difesa dall’avvocato UMMARINO

RODOLFO;

– controricorrente ric. incidentale –

e contro

G.G., S.L., nella qualità di soci

illimitatamente responsabili della disciolta sez. AVIGLIANA 86,

C.D.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1416/2004 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 18/09/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

15/01/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 4-11-1992 P.T. assumeva:

– in forza di contratto del (OMISSIS) la società Avigliana 86 si era impegnata a realizzare secondo capitolato per il prezzo di L. 290.000.000 una porzione di villa bifamiliare in un complesso sito in (OMISSIS), formato da una serie di ville a schiera;

– l’esponente era entrata in possesso dell’immobile il (OMISSIS) ed aveva stipulato il rogito il 13 dicembre successivo;

– durante i lavori l’istante aveva chiesto alcune varianti alla Avigliana 86 ed alla ditta esecutrice C.D., per le quali aveva pagato al Converso la somma concordata di L. 85.000.000 più IVA;

– l’attrice con una prima raccomandata del 18-7-1992, rimasta senza riscontro, aveva denunciato sia alla Avigliana 86 che al C. delle infiltrazioni di umidità alle pareti ed ai soffitti unitamente ad altri numerosi difetti e, con una seconda raccomandata inviata tramite legale il successivo 12 ottobre, aveva segnalato un allagamento che impediva di fruire dello stabile;

– soltanto il Converso aveva promesso di sistemare i terrazzi dai quali l’acqua filtrava nei locali, sottostanti, peraltro subordinatamente al pagamento del costo necessario ad eliminare il difetto.

Tanto premesso, la P. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Torino la suddetta società venditrice ed il Converso chiedendone la condanna in solido e, in subordine, “pro quota”, sia al pagamento delle somme necessarie per eliminare i vizi, sia al risarcimento dei danni derivanti dal minor valore e dal minor uso dell’immobile.

Costituendosi in giudizio la S.n.c. Avigliana 86 di Grandi Giovanni e Sciò Luigi eccepiva preliminarmente l’intervenuta decadenza dalla garanzia e, nel merito, pur dichiarandosi disponibile ad eseguire l’impermeabilizzazione del terrazzo, chiedeva il rigetto delle domande assumendo, quanto al modesto allagamento subito dall’attrice, che lo stesso, oltre a dipendere da un nubifragio di straordinaria violenza abbattutosi nella zona nell’estate del 1992, era riconducibile all’abbassamento del piano di cantina per una profondità di trenta centimetri, abbassamento che la P. aveva commissionato autonomamente al C.; quanto poi all’umidità delle pareti della cantina, la stessa era stata causata dalla presenza nella intercapedine di lana, di cui l’esponente aveva anche sconsigliato la posa.

Il C. costituitosi in giudizio si dichiarava disposto ad eseguire nuovamente l’impermeabilizzazione del terrazzo e ad eliminare i difetti per i quali la denuncia fosse risultata tempestiva; egli chiedeva in via principale il rigetto delle domande attrici e, in via riconvenzionale, la condanna della P. al pagamento di L. 16.150.000 a titolo di IVA sull’importo delle opere realizzate oltre rivalutazione ed interessi.

Il Tribunale di Torino con sentenza del 16-9-2002 condannava i convenuti in solido al pagamento di Euro 34.752,60 a titolo di somme necessarie ad ovviare ai difetti lamentati, nonchè di Euro 750,00 a titolo di risarcimento danni per il mancato uso dell’immobile oltre interessi legali, condannava il C. al pagamento della somma di Euro 5.002,58 oltre interessi a titolo di risarcimento danni per il minor valore dell’immobile stesso, e condannava la P. a versare al C. la somma di Euro 8.340,78 oltre interessi a saldo dei lavori realizzati.

Avverso la suddetta sentenza proponevano gravame con separati atti G.G. e S.L. quali soci della disciolta S.n.c. Avigliana 86 di Grandi Giovanni e Sciò Luigi da un lato ed il Converso dall’altro; la P. resisteva in entrambi i procedimenti proponendo altresì appello incidentale nei confronti del C..

La Corte di Appello di Torino con sentenza del 18-9-2004, in accoglimento per quanto di ragione dell’appello proposto dal G. e dallo S. nella suddetta qualità, ha assolto questi ultimi dal pagamento in favore della P. di Euro 22.384,00 quale somma determinata per il rifacimento del pavimento del piano interrato, ed ha rigettato gli altri appelli.

Per la cassazione di tale sentenza il G. e lo S. hanno proposto un ricorso basato su tre motivi cui la P. ha resistito con controricorso formulando altresì un ricorso incidentale affidato a due motivi; il C. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve procedersi alla riunione dei ricorsi in quanto proposti contro la medesima sentenza.

Venendo quindi all’esame del ricorso principale, si rileva che il G. e lo S., deducendo violazione degli artt. 1665 e 2697 c.c., nonchè vizio di motivazione, sostengono che erroneamente la Corte territoriale ha disatteso l’assunto degli esponenti – secondo cui la P. aveva richiesto l’esecuzione di un’opera non completa, riservandosi di provvedere direttamente al riguardo – sul presupposto che di esso non vi era alcuna prova, così implicitamente affermando che tale onere incombeva sull’appaltatore.

Il G. e lo S. ritengono che quando una certa opera è affetta da vizi costruttivi, a fronte dell’eccezione dell’appaltatore che nega di aver assunto un determinato obbligo, incombe al committente fornire la prova delle precise caratteristiche che l’opera commissionata avrebbe dovuto avere; d’altra parte il fatto incontestato che la P. aveva autonomamente affidato ad altro soggetto la realizzazione di quelle opere idonee ad evitare le infiltrazioni d’acqua conferma che la società Avigliana 86 non aveva assunto l’onere di eseguire altre e diverse opere che avrebbero consentito di raggiungere lo stesso risultato; in particolare quindi il giudice di appello non aveva espresso le ragioni per le quali tale società si sarebbe impegnata a provvedere alla coibentazione.

La censura è infondata.

La Corte territoriale, premesso come elemento non contestato che l’opera così come realizzata (cioè limitata alla struttura in cemento armato) non era idonea a garantire la perfetta impermeabilizzazione onde impedire infiltrazioni di acqua e di umidità dalle pareti, ha affermato la responsabilità in proposito della società appaltatrice indipendentemente dal fatto che l’esecuzione dell'”intercapedine affidata alla ditta Converso non aveva scongiurato il verificarsi dei suddetti inconvenienti; nè del resto la società Avigliana aveva provato di aver avuto l’incarico dalla P. di eseguire un’opera incompleta.

Orbene il convincimento espresso dalla sentenza impugnata è frutto di un accertamento di fatto sorretto da congrua e logica motivazione, come tale immune dalle censure sollevate dai ricorrenti principali.

Invero, atteso che rientra negli obblighi dell’appaltatore incaricato della realizzazione di un immobile destinato ad uso abitativo di adottare tutti gli accorgimenti necessari alla buona riuscita dell’opera, è evidente che in tale contesto egli è obbligato anche ad eseguire una adeguata impermeabilizzazione delle opere murarie onde scongiurare infiltrazioni d’acqua e di umidità dalle pareti, dal soffitto a dal pavimento, come è accaduto nella fattispecie, cosicchè correttamente il giudice di appello ha ritenuto che incombeva alla società Avigliana 86 provare di essere stata incaricata di realizzare un’opera incompleta nei termini sopra enunciati; nè per altro verso può giovare ai ricorrenti principali il fatto che la P. avesse autonomamente affidato alla ditta Converso l’esecuzione di una intercapedine, posto che anzi, come rilevato dalla relazione redatta dal C.T.U. e richiamata dalla sentenza impugnata, proprio la mancata previsione in progetto di una intercapedine avrebbe dovuto indurre la suddetta società a porre particolare cura nella realizzazione delle impermeabilizzazioni dei muri e della soletta di copertura.

Con il secondo motivo il G. e lo S., denunciando violazione degli artt. 1665 e 1667 c.c., nonchè difetto di motivazione, censurano la sentenza impugnata per aver ritenuto inammissibile in quanto generico l’assunto degli esponenti secondo cui sarebbero stati occulti soltanto quei vizi, riconducibili alla previsione dell’art. 1667 c.c., per il cui accertamento fosse necessario ricorrere all'”ausilio degli strumenti”; i ricorrenti principali rilevano che in materia di appalto l’art. 1665 c.c., che attribuisce al committente il diritto di verificare l’opera compiuta prima di ricevere la consegna, introduce un sistema di garanzia preventiva che consente a quest’ultimo di prendere in consegna l’opera in condizioni, almeno apparentemente, regolari, cosicchè il termine di 60 giorni per la denuncia decorrente dalla loro scoperta dovrebbe valere soltanto per i difetti che sfuggono ad un esame meramente visivo, quale di solito si effettua in sede di collaudo;

pertanto tutti quei difetti immediatamente percepibili con l’ausilio dei “normali organi” debbono essere denunciati entro 60 giorni dalla consegna.

Il G. e lo S. inoltre censurano la sentenza impugnata per aver considerato occulti determinati vizi per il solo fatto che essi erano stati rilevati in seguito all’intervento del tecnico di parte Dottor M.A.; infatti l’accertamento di alcuni difetti a seguito dell’intervento di un tecnico non autorizza ad affermare che gli stessi possano essere considerati occulti, sia perchè altri difetti, pure riscontrati dal tecnico, non erano stati ritenuti tali, sia perchè spetta al giudice, sulla base delle indicazioni fornite dal tecnico, certificare le caratteristiche del vizio medesimo.

La censura è in parte infondata ed in parte inammissibile.

Premessa l’irrilevanza del richiamo alla verifica di cui all’art. 1665 c.c., posto che comunque anche la successiva presa in consegna dell’opera da parte del committente non va confusa con l’accettazione della stessa, e non implica di per sè la rinunzia a far valere la garanzia quando sia seguita dalla denuncia delle difformità e dei vizi dell’opera (Cass. 6-3-2007 n. 5131), si osserva che i ricorrenti principali non hanno censurato, quantomeno in termini sufficientemente specifici, la statuizione della sentenza impugnata secondo cui il motivo di appello con il quale si sosteneva che erano occulti soltanto i vizi (riconducibili all’art. 1667 c.c.) per il cui accertamento fosse necessario ricorrere all'”ausilio dagli strumenti” era generico e pertanto inammissibile; al riguardo invero la Corte territoriale ha affermato – senza contestazioni in proposito in questa sede – che erano stati gli stessi appellanti a definire occulti quei vizi che “sfuggono alla umana percezione” e che “cessano di essere” tali “nel momento in cui vengono scoperti mediante opportune indagini tecniche”, cosicchè, dovendo dette indagini essere effettuate da esperti, non era dato comprendere la differenza tra i vizi che già gli stessi sono in grado di individuare in base alle loro specifiche competenze professionali, ed i vizi il cui accertamento è possibile invece soltanto mediante apposite apparecchiature.

Neppure poi è stata censurata specificatamente l’ulteriore statuizione del giudice di appello secondo cui, avendo il Tribunale di Torino valutato come risarcibili in quanto accertati dall’intervento del tecnico di parte Dottor M. determinati vizi occulti, la semplice prospettazione degli appellanti di “forti dubbi sul fatto che fossero necessarie particolari doti tecniche per percepire” tali vizi in base all’assunto che essi erano “visivamente e facilmente percepibili”, non era sufficiente ad integrare una ragione specifica di censura della “ratio decidendi”.

Con il terzo motivo il G. e lo S. deducono omessa motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui, dopo aver accolto il primo motivo di appello ed aver quindi affermato che gli appellanti non avevano alcun obbligo in relazione alle opere da realizzare per riportare il seminterrato a – 2,70 metri escludendo il loro obbligo di pagare la somma di Euro 22.384,00 relativa ai lavori necessari al rifacimento del piano interrato, non ha anche ridotto il “quantum” della condanna al risarcimento dei danni escludendo quelli conseguenti al mancato utilizzo dell’immobile.

La censura è infondata.

Premesso che il giudice di primo grado aveva condannato in solido i convenuti al risarcimento dei danni nella misura equitativa di Euro 750,00 per il mancato uso dell’immobile, è evidente che tale danno è stato ritenuto conseguente al tempo occorrente per l’eliminazione di tutti i vizi riscontrati, cosicchè è logico osservare che la Corte Territoriale, nell’escludere la sopra richiamata voce di danno di Euro 22.384,00, ha ritenuto sia pure implicitamente che essa non incidesse apprezzabilmente sulla entità complessiva del pregiudizio subito dalla P. per non aver potuto godere del proprio immobile per la ragione suddetta.

Il ricorso principale deve quindi essere rigettato.

Venendo quindi all’esame del ricorso incidentale, si rileva che la P., denunciando vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto esente da responsabilità la società Avigliana 86 in relazione ai danni conseguenti alle infiltrazioni provenienti dal pavimento del piano interrato; la ricorrente incidentale, nell’evidenziare che la Corte territoriale ha maturato tale convincimento disattendendo l’esito di due C.T.U. espletate dagli ingegneri Co. e B. in due altri processi nei quali era stata convenuta in giudizio la società Avigliana 86 per vizi riguardanti altre villette limitrofe a quella per cui è causa, e valorizzando invece la C.T.U. redatta nel giudizio di primo grado dall’architetto T., sostiene che il giudice di appello non ha così considerato che i suddetti ingegneri Co. e B. nelle altre due cause avevano visionato sette villette constatando in tutte infiltrazioni dal basso indipendentemente dal fatto che il piano interrato fosse stato o meno abbassato; orbene la Corte territoriale, pur non contraddicendo tali conclusioni (ovvero che la falda acquifera nella zona corresse a pochi centimetri dal suolo), ha illogicamente rilevato che proprio nella zona della villetta per cui è causa la falda acquifera passava tra quota – 2,70 e quota – 3,00, non accorgendosi del fatto che i suddetti C.T.U. erano giunti a conclusioni assolutamente contrastanti tra loro, posto che secondo l’architetto T. il livello della falda acquifera in zona era intorno a – 3,00 e secondo gli ingegneri Co. e B. era a livelli vicini alla superficie del terreno.

La ricorrente incidentale infine sostiene che la sentenza impugnata ha basato il proprio assunto sul fatto che il locale tavernetta della villetta di proprietà dell’esponente posto a quota – 2,70 non aveva subito infiltrazioni senza verificare se ciò dipendesse da altre ragioni, come ad esempio le migliori tecniche con le quali era stato costruito.

La censura è infondata.

La Corte territoriale, nel richiamarsi alle valutazioni espresse dal C.T.U. architetto T., ha evidenziato che quest’ultimo aveva constatato che l’inconveniente delle infiltrazioni dal pavimento del piano cantinato interessava tutti quei fabbricati in zona che avevano questo piano a circa – 3,00 metri dal piano di campagna, mentre tale fenomeno era praticamente inesistente per le costruzioni che lo avevano ad un livello superiore anche di pochi centimetri, come confermato dal fatto che il locale tavernetta dell’immobile della P., posto a circa – 2,70 metri dal piano di campagna, non aveva subito infiltrazioni d’acqua dal pavimento, e che quindi le infiltrazioni d’acqua lamentate erano esclusivamente riconducibili all’abbassamento del piano stesso (abbassamento di 30 cm. richiesto espressamente dalla P. al C.).

Il giudice di appello ha altresì adeguatamente motivato la mancata adesione alle diverse conclusioni raggiunte dagli ingegneri Co.

e B., che invero si erano espressi in termini obiettivamente generici ed astratti, laddove l’indagine effettuata dall’architetto T. aveva riguardato i fabbricati della zona; inoltre è stato attribuito rilievo al fatto che la parte contigua di interrato del fabbricato adibita a tavernetta non interessata dal ribassamento non aveva subito alcuna infiltrazione (conclusione quest’ultima che non può essere infirmata dalle illazioni in senso contrario avanzate dalla P.).

Avendo quindi la sentenza impugnata puntualmente indicato le fonti del proprio convincimento ed in particolare le ragioni per le quali ha valorizzato la C.T.U. dell’architetto T., è legittimo concludere che si è in presenza di un accertamento di fatto sorretto da adeguata e logica motivazione, come tale immune dalle censure sollevate dalla ricorrente incidentale, che si limita invero inammissibilmente a prospettare una ricostruzione a sè più favorevole della vicenda che ha dato luogo alla presente controversia.

Con il secondo motivo la P., deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 1669 c.c., e vizio di motivazione, assume che la Corte territoriale non ha verificato se, secondo la regole della buona costruzione e dell’adempimento delle obbligazioni dell’appaltatore, possa ritenersi accettabile e corretto costruire senza alcun accorgimento ad una distanza di pochi centimetri dalla falda acquifera.

La censura è inammissibile in quanto prospetta una questione non oggetto di trattazione nella precedente fase di merito e quindi nuova (nè in senso contrario può valere il fatto che la P. nella comparsa conclusionale in appello abbia fatto un accenno in tal senso senza peraltro introdurre tale questione nei motivi di appello).

Anche il ricorso incidentale deve quindi essere rigettato.

Ricorrono giusti motivi, avuto riguardo alla reciproca soccombenza, per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE Riunisce i ricorsi, li rigetta entrambi e compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA