Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4634 del 09/03/2016


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Civile Sent. Sez. L Num. 4634 Anno 2016
Presidente: VENUTI PIETRO
Relatore: BRONZINI GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso 22406-2010 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo
studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2015
4718

contro

AGOSTINI GABRIELE C.F. GSRGRL72H16G713Z, domiciliato
in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

Data pubblicazione: 09/03/2016

dall’avvocato SCARTABELLI CARLO, giusta delega in
atti e dall’avvocato BECHI ROBERTA, giusta procura
speciale notarile in atti;
– con troricorrente –

avverso la sentenza n. 1113/2009 della CORTE

1435/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/12/2015 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
BRONZINI;
udito l’Avvocato GIANNI’ GAETANO per delega verbale
Avvocato MARESCA ARTURO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 30/09/2009 R.G.N.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Firenze con sentenza del 30.9.2009 rigettava l’appello delle
Poste avverso la sentenza del Tribunale di Pisa che aveva accolto la domanda di
dichiarazione di nullità del termine apposto al contratto stipulato tra le Poste spa e

trasformazione del contratto stesso a tempo indeterminato e con condanna delle
Poste a riammettere in servizio la appellante ed al pagamento delle retribuzioni
dalla data indicata in sentenza. La Corte territoriale osservava che il contratto era
stato stipulato per “esigenze di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza
di provvedere alla sostituzione del personale addetto a recapito/smistamento e
trasporto presso il Polo corrispondenza Toscana con diritto alla conservazione del
posto”. Rilevava la Corte che la clausola appositiva del termine era nulla in quanto,
_,
“dbi ,,;-$.44,..,..v../
in violazione del principio di traspare nza,
me del lavoratore sostituito.
Propongono ricorso per cassazione le Poste con cinque motivi; resiste controparte
con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo le Poste allegano la contraddittoria motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio e falsa applicazione dell’art. 1372 c.c.
Con il secondo motivo si allega la violazione e falsa applicazione dell’ad, 1commi 1 e
2 D. Lgs. n. 368/2001, dell’ad. 12 preleggi , dell’ad. 1362 e ss c.c.
Con il terzo motivo la violazione e falsa applicazione dell’ad. 115 c.p.c.; dell’art.
2697 c.c. e 24 della Costituzione, nonché il vizio di motivazione su un punto decisivo
della controversia.

Agostini Gabriele per il periodo tra il 2.5.2003 al 30.9.2003 con conseguente

I primi tre motivi con i quali si deduce che non occorreva l’indicazione del nome del
e~.
lavoratore sostituito e che La Corte aveva omessóla prova allegata dalle Poste circa
l’effettività della sostituzione indicata nel contratto vanno esaminati
congiuntamente ed appaiono fondati.

Cass. 27 aprile 2010 n. 10033) ha affermato il seguente principio di diritto che in
questa sede deve essere pienamente ribadito: “l’apposizione di un termine al
contratto di lavoro, consentita dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1 a fronte di
ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono
risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore
di lavoro l’onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la
trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonché l’immodificabilità delle stesse nel
corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e
che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un
determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere
evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e
le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e la
utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica
ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa. Spetta al giudice di merito
accertare – con valutazione che, se correttamente motivata ed esente da vizi
giuridici, resta esente dal sindacato di legittimità – la sussistenza di tali presupposti,
valutando ogni elemento, ritualmente acquisito al processo, idoneo a dar riscontro
alle ragioni specificamente indicate con atto scritto ai fini dell’assunzione a termine,
ivi compresi gli accordi collettivi intervenuti fra le parti sociali e richiamati nel
contratto costitutivo del rapporto. In sostanza, sulla base di tale principio, la
temporaneità va riferita alla necessità che dalla clausola giustificatrice
dell’apposizione del termine risulti la specifica connessione tra la durata solo

Questa Corte di legittimità (cfr., in particolare, Cass. 7 settembre 2012 n. 15002;

temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa
sia chiamata a realizzare. È stato altresì precisato (cfr., in particolare, Cass. 26
gennaio 2010 n. 1577 e Cass. 26 gennaio 2010 n. 1576) che, in tema di assunzione a
termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, nelle situazioni
aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma

termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire
lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle
ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito
territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei
lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro)
che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorché non
identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della
sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità”. La sentenza
impugnata non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi non essendosi
basata su una consolidata interpretazione della norma di cui al D.Lgs. n. 368 del
2001, art. 1. Deve ricordarsi che questa Corte di legittimità (cfr., ad esempio, Cass.
15 dicembre 2011 n. 27052) si è ripetutamente pronunciata su fattispecie analoghe
a quella in esame concernenti l’assunzione a termine di personale addetto al servizio
di recapito presso la Regione Lombardia ritenendo la piena legittimità del contratto
a termine.
Si deve quindi accogliere il ricorso, per quanto di ragione, e cassare la sentenza
impugnata con rinvio alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione che
esaminerà nel merito la prova offerta dalle Poste (e le eventuali contestazioni di
controparte) circa l’effettività della ragione sostitutiva allegata nel contratto.
Gli altri due motivi di ricorso concernenti le conseguenze delle nullità della clausola
appositiva del termine sono assorbiti dall’accoglimento dei primi tre.

ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del

P.Q.M.
La Corte:

Cosi deciso in Roma il 3.12.2015
li Consigliere relatore ed

Il Presidente

e5teb‘67 &

Il Funzionario Gi

Dott.ssa

accoglie Eit~ il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia
alla Corte di appello di Firenze di diversa composizione / 0,1’4″u- RA-S{A-R-

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