Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4633 del 28/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 4633 Anno 2018
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: BERRINO UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso 19307-2012 proposto da:
DE PROSPERIS ALFONSO, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio
dell’avvocato NICOLA DOMENICO PETRACCA, che lo
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

I.N.P.S.

2017
4425

SOCIALE C.F.

in persona del legale

80078750587,

rappresentante pro tempore,
mandatario

della

Cartolarizzazione

S.C.C.I.
dei

in proprio e quale
S.P.A.

Crediti

Società
I.N.P.S.

di
C.F.

05870001004, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

Data pubblicazione: 28/02/2018

CESARE BECCARIA 29 presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati
ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO,
giusta delega in calce al ricorso notificato;
-resistente con procura-

EQUITALIA GERIT S.P.A. C.F. 00410080584;
– intimata –

avverso la sentenza n. 3630/2012 del TRIBUNALE di
ROMA, depositata il 24/02/2012 R.G.N. 32917/2010.

nonchè contro

Rilevato
che il Tribunale di Roma (sentenza del 24.2.2012) dichiarava inammissibile
l’opposizione di De Prosperis Alfonso avverso la cartella esattoriale emessa per
il pagamento di contributi Inps, rilevando che, trattandosi di opposizione agli
atti esecutivi, essa era stata tardivamente proposta (notifica della cartella in

che per la cassazione della sentenza ricorre De Prosperis Alfonso con un solo
motivo, illustrato da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.;
che per l’Inps c’è delega ai propri difensori in atti;
che la società Equitalia Gerit s.p.a. rimane solo intimata;
Considerato
che con un solo motivo il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione
di norme di diritto (art. 112 c.p.c., art. 615 c.p.c., art. 617 c.p.c., art. 24
D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 6), nonché l’omessa motivazione su un punto
decisivo della controversia;
che il ricorrente contesta la qualificazione giuridica di opposizione agli atti
esecutivi operata dal Tribunale di Roma riguardo alla sua domanda,
assumendo che in realtà il giudicante non aveva considerato le ulteriori
deduzioni difensive di merito formulate in aggiunta alla contestazione
riflettente la regolarità formale del titolo esecutivo;
che, pertanto, erroneamente il Tribunale aveva limitato la propria decisione al
rilievo della tardività del rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi col quale
era stata dedotta la nullità della cartella esattoriale, precludendogli la
possibilità di vedersi esaminate le altre questioni di merito dell’opposizione
regolarmente sottoposte al vaglio del giudicante;
che a fondamento dell’opposizione all’esecuzione erano state dedotte la nullità
della cartella per genericità del titolo, la prescrizione dei crediti contributivi
reclamati dall’ente di previdenza e l’infondatezza delle avverse pretese;
che, invece, erroneamente l’adito giudice aveva attribuito valore e significato
decisivi alla dedotta irregolarità formale del titolo all’interno del paragrafo del
ricorso in opposizione in cui era stata evidenziata l’assoluta indeterminatezza
della cartella, rilevandone la tardiva proposizione e ritenendo preclusa ogni
ulteriore indagine;

1

data 8.9.2010 e ricorso depositato il 15.10.2010);

che tale decisione non era conforme a diritto, posto che la deduzione, come
primo motivo di opposizione, della nullità della cartella rispondeva solo ad una
scelta difensiva di natura formale, ma che ciò non esimeva il giudice dal
dovere di esaminare le successive questioni di merito proposte nei termini,
stante la molteplicità dei motivi di opposizione non solo formale;

che si è, infatti, statuito (Cass. Sez. 6 – L., Ordinanza n. 15116 del 17.7.2015)
che “in tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi
previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un’opposizione sul
merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all’ad 24 del d.lgs. 26
febbraio 1999, n. 46, sia un’opposizione agli atti esecutivi, inerente
l’irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc.
civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall’art. 29, comma 2, del d.lgs.
n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora l’opposizione sia stata depositata
entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all’art 24, comma 5, del
d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all’art. 617 cod.
proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in
I. 14 maggio 2005, n. 80, vigente “ratione temporis”), va ritenuta la tardività
delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di
pagamento e della notificazione”;
che nella fattispecie il Tribunale, pur avendo dato atto della tempestività
dell’opposizione alla cartella nel termine dei 40 giorni dalla notifica ai sensi
dell’art. 24 del d.lgs n. 46/1999, ha finito per riconnettere valore assorbente e
preclusivo di ogni ulteriore indagine alla eccepita tardività dello specifico
motivo di opposizione concernente i vizi formali della cartella esattoriale,
ritenendo che tale motivo fosse riconducibile nell’alveo dell’opposizione agli
atti esecutivi che nel caso concreto era stata, invece, proposta oltre il termine
dei venti giorni di cui all’art. 617 c.p.c. (come modificato dal d.l. n. 35/2005,
art. 2, co. 3, lett. e), convertito nella legge n. 80/2005);
che in base al suddetto indirizzo di legittimità tale ragionamento non può
essere condiviso, in quanto il primo giudice avrebbe dovuto, comunque,
esaminare le altre eccezioni proposte con l’opposizione che investivano la

2

che il motivo di ricorso è fondato;

questione preliminare della prescrizione dei crediti vantati dall’istituto di
previdenza e quella della infondatezza nel merito della pretesa contributiva;
che per tali ragioni il ricorso va accolto e l’impugnata sentenza va cassata, con
rinvio della causa, anche per le spese, al Tribunale di Roma in persona di
diverso giudice.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa,
anche per le spese, al Tribunale di Roma in persona di diverso giudice.
Così deciso in Roma il 14 novembre 2017

P.Q.M.

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