Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4633 del 26/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 4633 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 820-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

CASE

DI

CURA RIUNITE

SRL

IN AMMINISTRAZIONE

.;,,STRAORDINARIA in persona del Commissario Liquidatore
.

. • •
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA

GIUNONE REGINA l, presso lo studio dell’avvocato GROSSO
ANDREA, che lo . rappresenta e difende giusta delega a

Data pubblicazione: 26/02/2014

,.. margine;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 55/2007 della COMM.TRIB.REG. di
BARI, depositata 1’11/07/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/01/2014 dal Consigliere Dott. DOMENICO
CHINDEMI;
udito per il ricorrente l’Avvocato DE STEFANO che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato CARLEVARO
delega Avvocato GROSSO che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

r

R.G. 820/2008
Fatto
La Commissione tributaria regionale della Puglia, con sentenza n. 55/03/07, depositata il
11.7.2007, confermava la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bari n.
307/17/2005 che, in relazione all’avviso di rettifica relativo all’imposta di registro e Invim , emesso
nei confronti della società Case di Cura Riunite s.r.l. in Amministrazione straordinaria, a seguito

72.400.000.000, ha accolto i primi due motivi di ricorso, rilevando che l’Ufficio non avrebbe potuto
rettificare i valori di vendita dichiarati per il disposto dell’art. 44 d.p.r. 131/1986 e che la rettifica
dei valori effettuata ai fini Invim, con riferimento al 31.12.1992, sarebbe illegittima per difetto di
motivazione, ritenendo, invece, corretto il disconoscimento dei costi incrementativi non giustificati.
Proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia deducendo i seguenti motivi:
a) violazione degli artt. 44,51 e 52 d.p.r. 131/1986, 6 bis 1. 95/1979 in relazione all’art. 360 n. 3
c.p.c.,rilevando come erroneamente la CTR ha affermato che la cessione di un complesso
immobiliare, effettatuta ai sensi dell’art. 6 bis 1. 95/1979 nell’ambito di una procedura di
amministrazione straordinaria di grandi imprese in crisi, sarebbe riconducibile ad una ipotesi di
espropriazione forzata o di vendita mediante asta pubblica per la quale varrebbe la inibizione del
potere di accertamento di valore stabilita dall’art. 44 d.p.r 131/1986;
b) vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.„ avendo rigettato senza motivazione
alcuna l’appello dell’Ufficio nella parte concernente la legittimità della rettifica del valore degli
immobili al 31.12.1992 ai fini dell’applicazione dell’Invim;
c) in subordine, violazione degli artt. 20 e 31 d.p.r. 643/1972, 44,51 e 52 d.p.r. 131/1986, 17 D.Igs
504/1992, 6 bis 1. n. 95/1979, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.,avendo errato la CTR nel ritenere
che l’Ufficio possa accertare il valore di un complesso immobiliare ceduto dopo il 31.12.1992, ai
sensi del’art. 6 bis 1.n. 95/1079 nell’ambito di un procedimento di amministrazione straordinaria con

della alienazione di un complesso di beni immobili aziendali, per un valore dichiarato £

riferimento alla data anzidetta al fine di determinare l’Invim dovuta al momento della cessione.
La società si è costituita con controricorso.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 8.1.2014, in cui il PG ha concluso come in
epigrafe.
Motivi della decisione
Sono fondati i primi due motivi di ricorso, assorbenti del terzo.
1. In relazione al primo motivo questa Corte ha rilevato che in tema di imposta di registro, il
disposto di cui all’art. 42, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 – per il quale “per la
vendita di beni mobili e immobili fatta all’incanto in sede di espropriazione forzata o comunque
1

/

all’asta pubblica e per i contratti stipulati o aggiudicati a seguito di pubblico incanto la base
imponibile è costituita dal prezzo di aggiudicazione” – non è applicabile all’ipotesi di vendita di beni
di società sottoposta ad amministrazione straordinaria, eseguita, a norma dell’art. 6 bis della legge 3
aprile 1979 n. 95, senza incanto o ad offerta privata, previa autorizzazione dell’autorità di vigilanza
e sentito il parere del comitato di sorveglianza, atteso che trattasi di procedura di vendita di carattere
amministrativo, priva di qualsiasi controllo giurisdizionale. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5048 del
30/05/1996)

è neppure una vendita senza incanto, come risulta dalla disciplina che è stata applicata (art. 6 bis
legge 3 aprile 1979 n. 95); nei casi predetti (dispone il secondo comma dell’art. 6 bis citato) il valore
dei beni da trasferire è determinato da uno o più esperti nominati dal Commissario liquidatore i
quali si atterranno ai criteri di valutazione propri a ciascuno dei beni da trasferire e, quando trattasi
di aziende o complessi aziendali, ad un criterio di valutazione che tenga conto, fra l’altro, della
redditività all’atto della stima e nel biennio successivo” (la norma è stata oggetto di interpretazione,
da parte dell’art. 2 d.l. n. 62 del 1984, conv. in legge n. 212 del 1984).
Nella fattispecie non esiste un controllo preventivo del giudice dell’esecuzione in ordine al prezzo
della vendita forzata giudiziale senza incanto; prezzo che è determinato a norma dell’art. 568, e cioè
della medesima norma che si applica nella vendita con incanto (art. 576 n. 2 c.p.c.).
L’unico controllo di carattere giudiziale è quello correlativo ai ricorsi contro “atti e provvedimenti di
autorizzazione alla vendita dei beni di proprietà delle imprese sottoposte ad amministrazione
straordinaria, nonché contro gli atti e provvedimenti adottati nel corso della suddetta procedura di
vendita”, a norma dell’art. I della legge 23 agosto 1988 n. 391; ricorsi che sono devoluti alla
giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo.
Nel caso di specie non vale, quindi, la inibizione del potere da parte dell’Ufficio di accertamento di
valore stabilita dall’art. 44 d.p.r. 131/1986 stante il carattere eccezionale di tale disposizione e la
impossibilità di interpretazione analogica al di fuori dei casi espressamente previsti (cfr Cass. Sez.
5, Sentenza n. 6403 del 22/04/2003, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3420 del 08/03/2002)
2. Con riferimento al secondo motivo la CTR ha disatteso, senza motivazione alcuna, l’appello
dell’Ufficio con riferimento alla censura relativa alla legittimità della rettifica del valore degli
immobili al 31.12.1992, ai fini della applicazione dell’Invim, in quanto la questione
dell’applicabilità dell’art. 44 d.p.r. 131/1986 (peraltro esclusa nella fattispecie) riguardava il solo
accertamento del valore del bene al momento della vendita e non pure il valore del bene alla data
31.12.1992, rilevante ai fini Invim.

2

//

La vendita di cui si tratta (che manifestamente non è una vendita all’incanto o all’asta pubblica) non

ESENTE DA REGISTRAZIONE
Al SENSI DEL D.R. 2.6f4d19%
N. 131 TAB. ALL. I. – N.5

biATERIA ‘MUMMIA

In conclusione, vanno accolti i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo, cassata la sentenza
impugnata con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Puglia che si
pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo, cassa l’impugnata sentenza con rinvio ad
altra sezione della Commissione tributaria regionale della Puglia che si pronuncerà anche sulle
spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8.1.2014

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